{"id":1885,"date":"2018-12-04T11:17:06","date_gmt":"2018-12-04T10:17:06","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=1885"},"modified":"2018-12-04T11:17:06","modified_gmt":"2018-12-04T10:17:06","slug":"i-brevetti-delle-universita-e-degli-enti-pubblici-di-ricerca-larticolo-65-del-codice-della-proprieta-industriale","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/i-brevetti-delle-universita-e-degli-enti-pubblici-di-ricerca-larticolo-65-del-codice-della-proprieta-industriale\/","title":{"rendered":"I BREVETTI DELLE UNIVERSIT\u00c0 E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA: L\u2019articolo 65 del Codice della Propriet\u00e0 Industriale"},"content":{"rendered":"<p>In questo contesto, la mancata valorizzazione delle tecnologie sviluppate comportava e comporta tutt\u2019oggi uno <strong>svantaggio in termini economici<\/strong> per queste istituzioni e anche un potenziale impedimento alla crescita e allo sviluppo del Paese.<\/p>\n<p>Nel 2001 il Governo italiano ha introdotto una normativa speciale allo scopo di incentivare la tutela delle invenzioni concepite all\u2019interno delle universit\u00e0, sia pubbliche sia private, e degli enti pubblici di ricerca, al fine di favorire la trasformazione delle invenzioni in progetti concreti e dunque alimentare la spinta economica.<\/p>\n<p>Ad oggi, <strong>la tutela delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca \u00e8 regolamentata dall\u2019art. 65 del Codice della Propriet\u00e0 Industriale (c.p.i.)<\/strong>, secondo il quale il ricercatore \u00e8 titolare esclusivo dei diritti derivanti dall&#8217;invenzione di cui \u00e8 autore, fatto salvo il diritto delle universit\u00e0 o enti pubblici di ricerca a una percentuale sui proventi derivanti dallo <strong>sfruttamento economico del brevetto.<\/strong><\/p>\n<p>La normativa in oggetto ha subito poche modifiche dalla sua prima introduzione, tuttavia nel corso degli ultimi due decenni si \u00e8 pi\u00f9 volte tentato di modificare il contenuto delle disposizioni in essa comprese.<\/p>\n<p><strong><u>Storia della normativa<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>La <\/strong><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2001\/10\/24\/248\/sg\/pdf\"><strong>Legge 18 ottobre 2001, n. 383<\/strong><\/a>, con l\u2019art. 7,<strong> introduceva<\/strong> <strong>l\u2019art. 24-bis<\/strong> all\u2019interno della \u201cLegge Invenzioni\u201d (l.i. &#8211; Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127)<em>, <\/em>con il quale si<strong> stabiliva che il ricercatore fosse titolare esclusivo dei diritti derivanti dall&#8217;invenzione di cui era autore<\/strong>. Questa disposizione rappresentava un\u2019eccezione a quanto previsto dalla disciplina concernente le invenzioni di lavoratori dipendenti, per le quali la titolarit\u00e0 spettava al datore di lavoro.<\/p>\n<p>La disposizione del 2001 suscit\u00f2 molte perplessit\u00e0, in quanto privava gli istituti del diritto alla titolarit\u00e0 dei brevetti. Inoltre, da un punto di vista costituzionale , creava disparit\u00e0 tra i dipendenti delle universit\u00e0 o enti pubblici di ricerca e i dipendenti di altre tipologie di enti o aziende.<\/p>\n<p>Durante i <a href=\"http:\/\/www.ubertazzi.it\/wp-content\/uploads\/materiali_nuovo_codice_ip_bozza4testo.pdf\">lavori preparatori<\/a> al <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2005\/03\/04\/52\/so\/28\/sg\/pdf\"><strong>D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30<\/strong><\/a>, ossia il c.p.i. si not\u00f2 che non erano stati raggiunti i risultati sperati in termini di deposito di domande di brevetto da parte dei ricercatori. Pertanto, il legislatore propose di restituire alle universit\u00e0 e agli enti pubblici di ricerca il diritto alla titolarit\u00e0 delle domande di brevetto.<\/p>\n<p>Un ulteriore scopo della riforma del 2005 era quello <strong>favorire la creazione<\/strong>, all\u2019interno delle universit\u00e0 e degli enti pubblici di ricerca, <strong>di strutture adeguate per il trasferimento tecnologico<\/strong>.<\/p>\n<p>Nonostante fossero stati espressi pareri favorevoli da pi\u00f9 parti, come ad esempio Confindustria, le modifiche sopra menzionate non furono introdotte poich\u00e9 la <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2002\/12\/14\/293\/so\/230\/sg\/pdf\">legge delega al Governo<\/a> (Capo II art. 15) per la redazione del c.p.i. prevedeva solamente una riorganizzazione delle disposizioni allora vigenti e non un cambiamento radicale delle stesse. Pertanto, il testo proposto per il nuovo art. 65 c.p.i. avrebbe rischiato di risultare incostituzionale per eccesso di delega.<\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 65 c.p.i. mantenne dunque il testo dell\u2019art. 24-bis l.i<\/strong>. e l\u2019unica modifica apportata fu l\u2019<strong>aggiunta del comma 5<\/strong>. Il nuovo comma, nel <strong>caso di invenzioni concepite nell\u2019ambito di ricerche finanziate<\/strong> in tutto o in parte da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall\u2019ente di appartenenza del ricercatore, facendo faceva dedurre che si dovesse applicare la normativa sui lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p>Nel <strong>2010<\/strong>, in occasione della <strong>nuova riforma del c.p.i<\/strong>, questa volta il Governo veniva delegato (<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2009\/07\/31\/176\/so\/136\/sg\/pdf\">Legge 23\/07\/2009 n. 99, art 19<\/a>) a modificare il testo dell\u2019art. 65 c.p.i. in modo tale che la titolarit\u00e0 delle invenzioni fosse restituita alle universit\u00e0 o enti pubblici di ricerca.<\/p>\n<p>Fu dunque redatto il nuovo testo dell\u2019art. 65 c.p.i. secondo quanto previsto dalla delega. Tuttavia, per motivi ancora oggi sconosciuti, <strong>l\u2019art. 65 c.p.i. venne lasciato inalterato nel <\/strong><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2010\/08\/18\/192\/so\/195\/sg\/pdf\"><strong>D. lgs. 13\/08\/2010 n 131<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><strong><u>L\u2019attuale articolo 65 in breve<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Secondo l\u2019art. 65 c.p.i. ad oggi in vigore:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>il ricercatore \u00e8 titolare esclusivo<\/strong> dei diritti derivanti dall&#8217;invenzione brevettabile di cui \u00e8 autore. In particolare, in caso di pi\u00f9 inventori, i diritti derivanti dall&#8217;invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Secondo la disposizione vigente, inoltre, <strong>l&#8217;inventore \u00e8 tenuto a comunicare l\u2019avvenuto deposito<\/strong> della domanda all&#8217;amministrazione di appartenenza (art. 65 (1) c.p.i.);<\/p>\n<ul>\n<li><strong>all\u2019universit\u00e0 o ente pubblico di ricerca spetta tra il 30% e il 50%<\/strong> dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell&#8217;invenzione, nonch\u00e9 il <strong>diritto di stabilire tale percentuale<\/strong> (art. 65 (2, 3) c.p.i.);<\/li>\n<li>per <strong>l\u2019universit\u00e0 o l\u2019ente pubblico di ricerca<\/strong> \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di acquisire automaticamente una <strong>licenza gratuita<\/strong>, non esclusiva, di sfruttare l&#8217;invenzione, <strong>qualora l&#8217;inventore non abbia sfruttato economicamente <\/strong>la stessa, a meno che ci\u00f2 non derivi da cause indipendenti dalla sua volont\u00e0, per almeno <strong>cinque anni<\/strong> (art. 65 (4) c.p.i.); e<\/li>\n<li><strong>le disposizioni precedenti non si applicano in caso di ricerche finanziate<\/strong>, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall&#8217;universit\u00e0, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore (art. 65 (5) c.p.i.). In questo caso, dunque, l\u2019articolo sembra rimandare alle disposizioni dell\u2019art 64 c.p.i., che regola i diritti degli inventori lavoratori dipendenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Interpretazione dell\u2019articolo 65<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 65 c.p.i. ha destato <strong>numerosi dubbi<\/strong> di <strong>interpretazione<\/strong> e di <strong>applicabilit\u00e0<\/strong>, tanto che le universit\u00e0 e gli enti pubblici di ricerca hanno sentito l\u2019esigenza di dotarsi di regolamenti interni che risolvono le incertezze derivanti dal testo della normativa.<\/p>\n<p>In particolare, non \u00e8 chiaro quali figure professionali siano comprese nel <strong>termine \u201cricercatore\u201d<\/strong>. Infatti, molti <strong>regolamenti <\/strong>universitari e degli enti pubblici di ricerca stabiliscono che il termine \u201cricercatore\u201d non comprende n\u00e9 i lavoratori con contratto di tipo parasubordinato, ad esempio i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, n\u00e9 gli studenti.<\/p>\n<p>Inoltre, non \u00e8 chiara l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina riguardo le quote spettanti a ciascun avente diritto nel <strong>caso di invenzioni concepite da pi\u00f9 inventori<\/strong> <strong>appartenenti sia a universit\u00e0 o enti pubblici di ricerca sia a enti privati<\/strong>, quando l\u2019ente privato in questione non finanzia direttamente la ricerca. Tuttavia, questi aspetti sono solitamente definiti mediante contratti <em>ad hoc<\/em>.<\/p>\n<p>La disposizione, inoltre, lascia un <strong>vuoto normativo<\/strong> nell\u2019ipotesi in cui il <strong>ricercatore dipendente decidesse di non voler procedere con la brevettazione<\/strong> dell\u2019invenzione, ad esempio preferendo la pubblicazione dei risultati scientifici conseguiti.<\/p>\n<p>Un altro aspetto non affrontato dal legislatore riguarda la <strong>mancata ottemperanza all\u2019obbligo di comunicazione e le relative tempistiche<\/strong>. Non sono infatti previste sanzioni di alcun tipo per tale inosservanza. In questo caso, se da un lato i regolamenti delle maggiori universit\u00e0 italiane spesso stabiliscono le tempistiche di comunicazione, dall\u2019altro non prevedono eventuali sanzioni per la loro inosservanza.<\/p>\n<p>Non \u00e8 poi chiaro se l\u2019universit\u00e0 o l\u2019ente pubblico di ricerca abbia la <strong>possibilit\u00e0 di rivalersi contro un inventore <\/strong>nel caso in cui questo abbia<strong> ceduto i diritti brevettuali<\/strong> a condizioni economiche particolarmente svantaggiose.<\/p>\n<p>Ulteriori critiche sono state mosse per quanto riguarda il diritto dell\u2019universit\u00e0 o ente pubblico di ricerca di acquisire automaticamente una <strong>licenza gratuita non esclusiva<\/strong> in seguito al mancato sfruttamento dell\u2019invenzione per almeno cinque anni. In alcuni settori, come ad esempio l\u2019elettronica, questa disposizione <strong>rischierebbe di essere applicata solamente a invenzioni ormai prive di un interesse economico effettivo<\/strong>. Inoltre, lo stesso c.p.i. prevede che chi sia interessato possa richiedere una licenza obbligatoria onerosa, gi\u00e0 dopo tre anni di mancato utilizzo dell\u2019invenzione (art. 70 c.p.i.).<\/p>\n<p>Rimane inoltre da chiarire come interpretare il ruolo del dipendente di universit\u00e0 o ente pubblico di ricerca nel <strong>caso di progetti finanziati<\/strong>, in tutto o in parte, da enti privati o da soggetti pubblici diversi dall\u2019ente di appartenenza del ricercatore. Infatti, i diritti dei lavoratori dipendenti, come stabiliti dall\u2019art 64 c.p.i., possono includere un <strong>equo premio per l\u2019inventore<\/strong>, in base alla tipologia del contratto lavorativo. Con le disposizioni vigenti, tuttavia, non \u00e8 chiaro n\u00e9 se sia previsto l\u2019equo premio per i ricercatori in caso di ricerca finanziata, n\u00e9 da chi debba essere eventualmente elargito. Si ritiene quindi che questi aspetti debbano essere essenzialmente definiti in fase contrattuale.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019art. 65 <strong>non prevede disposizioni speciali per altre forme di tutela<\/strong>, quali ad esempio i disegni industriali, le nuove variet\u00e0 vegetali, le topografie dei semiconduttori. Tuttavia, alcuni regolamenti universitari hanno colmato questo vuoto legislativo, equiparando tali trovati alle invenzioni.<\/p>\n<p><strong><u>Considerazioni finali<\/u><\/strong><\/p>\n<p>A seguito dell\u2019introduzione delle disposizioni sopra discusse, molte universit\u00e0 ed enti pubblici di ricerca hanno introdotto, nell\u2019ambito della loro organizzazione, uffici dedicati alla valorizzazione del trasferimento tecnologico. Inoltre, questi istituti hanno definito regolamenti interni a completamento della normativa vigente.<\/p>\n<p>I tempi potrebbero essere quindi maturi per restituire la titolarit\u00e0 delle invenzioni alle universit\u00e0 ed enti pubblici di ricerca, coerentemente alle disposizioni vigenti negli altri paesi europei.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3,4],"news-argomento":[52],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-1885","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","area-assistenza-legale","news-argomento-ricerca-e-sviluppo","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/1885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/1885\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=1885"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=1885"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=1885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}