{"id":2193,"date":"2019-02-25T10:14:59","date_gmt":"2019-02-25T09:14:59","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2193"},"modified":"2019-02-25T10:14:59","modified_gmt":"2019-02-25T09:14:59","slug":"contributory-infringement-commette-un-illecito-anche-chi-fornisce-elementi-necessari-allattuazione-dellinvenzione-coperta-da-brevetto","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/contributory-infringement-commette-un-illecito-anche-chi-fornisce-elementi-necessari-allattuazione-dellinvenzione-coperta-da-brevetto\/","title":{"rendered":"Contributory infringement, commette un illecito anche chi fornisce elementi necessari all\u2019attuazione dell\u2019invenzione coperta da brevetto"},"content":{"rendered":"<p>Tale legge ha infatti modificato l\u2019art. 66 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale (D.Lgs. 30 del 10 febbraio 2005), con l\u2019aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter e 2-quater.<\/p>\n<p>Ai sensi della nuova normativa commette <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/brand-protection\/anticontraffazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">illecito contraffattivo<\/a> non solo chi attua, per intero, un\u2019invenzione <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/brevetti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">protetta da brevetto<\/a>, ma anche chi, al ricorrere di determinati requisiti, partecipa, pi\u00f9 o meno consapevolmente, a tale contraffazione mediante l\u2019offerta di singole componenti.<\/p>\n<p>\u00c8 infatti imputabile di contraffazione indiretta il soggetto che fornisce o offre <em>\u201ci mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell\u2019idoneit\u00e0 e della destinazione di detti mezzi ad attuare l\u2019invenzione o sia in grado di averla con l\u2019ordinaria diligenza\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il legislatore ha chiarito che compie un illecito anche il fornitore che produce e\/o offre in vendita componenti, non coperti in s\u00e9 dal brevetto, ma essenziali e necessari alla realizzazione del prodotto finito incorporante il brevetto.<\/p>\n<p>Secondo il dettato normativo, incorre nell\u2019illecito non solo il fornitore che abbia prodotto e distribuito tali componenti nella piena e comprovata consapevolezza della loro destinazione per usi contraffattivi, ma anche chi, utilizzando l\u2019ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere o prevedere tale illecita destinazione.<\/p>\n<p>E per tale via la giurisprudenza, invero gi\u00e0 prima della novella legislativa, ha dichiarato, ad esempio, che costituisce contraffazione indiretta: diffondere materiale promozionale con cui si offre un prodotto \u2013 non coperto di per s\u00e9 da brevetto \u2013 con l\u2019invito ad utilizzarlo sempre in una specifica combinazione di materiali, laddove tale combinazione sia oggetto di brevetto (Tribunale di Milano 25.06.2010 in Riv. Dir. Ind. 2011, 4-5, 261); fornire disegni di un impianto oggetto di tutela brevettuale, con la consapevolezza della loro destinazione alla perpetrazione dell\u2019illecito (Cass. 9410\/1994 in GADI 3028, 1994); fornire un impianto per la produzione di ammoniaca dall\u2019urea, di per s\u00e9 non contraffattivo, ma con la consapevolezza \u2013 desunta in quel caso da una serie di circostanze di fatto \u2013 che l\u2019acquirente lo avrebbe utilizzato secondo l\u2019insegnamento dell\u2019altrui brevetto (Trib. Milano 16.05.2011, Giur. Ann. Dir. Ind. 2011, 1139).<\/p>\n<p>Un regime speciale di imputazione soggettiva \u00e8 previsto poi per il caso di \u201c<em>prodotti correntemente in commercio<\/em>\u201d o, come pi\u00f9 chiaramente affermato nella versione originale dell\u2019Accordo, \u201c<em>staple commercial product<\/em>\u201d ossia \u201c<em>prodotti di base o di largo consumo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il comma 2 ter dell\u2019articolo 66 statuisce che, nel caso in cui i mezzi offerti siano costituiti da prodotti correntemente in commercio, la contraffazione indiretta sussiste solo ove il fornitore dei mezzi induca il soggetto a cui sono destinati a commettere contraffazione.<\/p>\n<p>In tale ipotesi, quindi, il fornitore non potr\u00e0 essere condannato se non a fronte della dimostrazione di una sua attiva e dolosa partecipazione all\u2019integrazione dell\u2019illecito da parte dell\u2019utente finale. Si tratta di una sorta di \u201cinvito alla contraffazione\u201d, sulla scorta del pi\u00f9 noto fenomeno statunitense dell\u2019<em>active inducement<\/em>.<\/p>\n<p>La logica di tale eccezione, che probabilmente pu\u00f2 essere meglio colta facendo riferimento al testo inglese, \u00e8 quella di limitare l\u2019illecito alle sole ipotesi di \u201cconcorso attivo e doloso\u201d nei casi di beni che, in ragione della loro ampia diffusione, sono passibili di molteplici e disparati usi nei settori della tecnica, e quindi, almeno in via potenziale e astratta, maggiormente suscettibili di interferire con privative altrui.<\/p>\n<p>Trattandosi di un concetto e di una definizione nuovi, occorrer\u00e0 attendere le pronunce giurisprudenziali per comprenderne l\u2019effettiva e concreta portata applicativa.<\/p>\n<p>Di rilievo infine la disciplina contenuta nell\u2019ultimo comma aggiunto, il comma 2-quater dell\u2019articolo 66.<\/p>\n<p>Tale disposizione ha suscitato il maggiore dibattito per la sua forte carica innovativa e per le rilevanti conseguenze <em>de iure condendo<\/em>.<\/p>\n<p>La norma specifica che ai fini della contraffazione indiretta \u201c<em>non si considerano aventi diritto all\u2019utilizzazione dell\u2019invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all\u2019articolo 68, comma 1<\/em>\u201d, affermando, in sostanza, che il fornitore dei mezzi \u00e8 perseguibile anche nelle ipotesi in cui il contraffattore finale (i.e. chi attua per intero l\u2019invenzione) non lo sia, in ragione di una delle scriminanti previste dall\u2019articolo 68, comma 1 del Codice della Propriet\u00e0 Industriale.<\/p>\n<p>In controtendenza rispetto al predominante, seppur non unanime, orientamento giurisprudenziale del passato, il quale configurava un contributo alla contraffazione solo nelle ipotesi in cui si potesse rilevare e perseguire anche il corrispondente illecito di contraffazione finale (Trib. Torino 15.06.2012, Giur. Ann. Dir, ind, 2010, 926), il legislatore ha stabilito la sussistenza dell\u2019illecito di contraffazione indiretta a prescindere dalla individuazione, almeno dal punto di vista strettamente normativo, della contraffazione finale e diretta.<\/p>\n<p>Il comportamento del contraffattore \u201ccontributivo\u201d \u00e8 quindi illegittimo anche quando la condotta del destinatario del contributo non sia perseguibile. Ci\u00f2 potrebbe avere conseguenze di grande impatto.<\/p>\n<p>Ad esempio con riguardo all\u2019ormai sempre pi\u00f9 diffuso fenomeno delle stampanti 3D e della nascita di un mercato di file digitali contenenti disegni e istruzioni utili alla riproduzione di impianti e beni. Ebbene, se l\u2019utilizzatore finale in caso di riproduzione di un bene oggetto di brevetto potrebbe essere scriminato in ragione dell\u2019uso non commerciale del bene (art. 68, comma 1 lett. a), di tale trattamento di favore non potrebbe avvantaggiarsi, neanche indirettamente, il corrispondente fornitore dei file digitali \u2013 anche se e nel caso in cui riuscisse a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, di aver fornito i file esclusivamente per uso privato e non commerciale.<\/p>\n<p>\u00c8 indubbio che la citata normativa \u00e8 destinata ad incidere fortemente sulle dinamiche del mercato.<\/p>\n<p>La positivizzazione di obblighi di diligenza tanto cogenti nei confronti dei fornitori, finora rilevati solo in via interpretativa, comporter\u00e0 per gli stessi una maggiore attenzione nello svolgimento delle operazioni commerciali, tanto sotto il profilo della scelta dei clienti che della destinazione finale dei prodotti ceduti.<\/p>\n<p>Solo il tempo ci dir\u00e0 se ci\u00f2 produrr\u00e0, come nei progetti del legislatore, effetti sostanzialmente positivi nel mercato, grazie ad un rafforzamento degli strumenti per la lotta alla contraffazione e di tutela delle privative, ovvero se ne determiner\u00e0 una contrazione, a causa dell\u2019obiettivo aumento dei profili di rischio e incertezza per gli operatori.<\/p>\n<p>Dipender\u00e0 molto dall\u2019interpretazione e applicazione dell\u2019istituto da parte dei tribunali italiani.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[11],"news-argomento":[50,91],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2193","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-brand-protection","news-argomento-anticontraffazione","news-argomento-brevetti","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2193"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2193"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}