{"id":23056,"date":"2024-09-03T10:33:31","date_gmt":"2024-09-03T08:33:31","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&#038;p=23056"},"modified":"2024-10-09T16:17:02","modified_gmt":"2024-10-09T14:17:02","slug":"50-sfumature-di-green-claims-la-tutela-dei-consumatori-in-un-mondo-sostenibile","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/50-sfumature-di-green-claims-la-tutela-dei-consumatori-in-un-mondo-sostenibile\/","title":{"rendered":"50 SFUMATURE DI GREEN (CLAIMS): LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN UN MONDO SOSTENIBILE"},"content":{"rendered":"<p>Da un lato, questo \u00e8 certo, affermazioni quali \u201cfa bene all\u2019ambiente\u201d, \u201ca impatto zero\u201d etc. (cd. \u201c<em><strong style=\"font-weight: bold;\">green claims<\/strong><\/em>\u201d o \u201c<strong style=\"font-weight: bold;\">asserzioni ambientali<\/strong>\u201d) sono decisamente attrattive per il pubblico e anche per le aziende, le quali, non di rado, inseriscono questi slogan non solo nei propri prodotti ma anche nei propri segni distintivi, rendono \u201cgreen\u201d i propri brand o ne creano di nuovi, allo scopo di veicolare un messaggio ecologico.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro lato, tuttavia, si palesa il rovescio della medaglia: i consumatori, infatti, sempre secondo recenti studi, smetterebbero di comprare prodotti di un determinato brand qualora si rendessero conto che le informazioni sulla sostenibilit\u00e0 fornite dal produttore siano false o non verificate.<\/p>\n<p>Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione all\u2019utilizzo dei <em>green claims<\/em>, non solo per non deludere le aspettative gli acquirenti di fiducia (e quelli potenziali) ma anche per non incorrere in violazioni delle normative esistenti e di quelle che, a breve, verranno introdotte.<\/p>\n<p>Il legislatore europeo, infatti, sensibile al tema della sostenibilit\u00e0 come la <em>Gen Z<\/em>, \u00e8 intervenuto per porre un freno all\u2019abuso dei <em>green claims<\/em> a livello unionale (in particolare quando utilizzati come strumento per aumentare la <em>reputation<\/em> aziendale senza realmente mettere in atto iniziative concrete a salvaguardia dell\u2019ambiente) con particolare attenzione alle pratiche di vero e proprio <em><strong style=\"font-weight: bold;\">greenwashing<\/strong><\/em>, ossia l\u2019attuazione di strategie di comunicazione volte a costruire una immagine di brand positiva in termini ambientali, con lo scopo di distogliere l\u2019attenzione del pubblico dagli effetti negativi (per l\u2019ambiente) dell\u2019attivit\u00e0 in questione.<\/p>\n<p>In particolare, evidenziamo che il 26 marzo 2024 \u00e8 entrata in vigore la <strong style=\"font-weight: bold;\">direttiva UE 2024\/825<\/strong> che introduce una disciplina armonizzata specifica volta a contrastare le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nei confronti dei consumatori.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 del legislatore \u00e8 ben chiara nell\u2019incipit della Direttiva: \u201c<em>al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell\u2019ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde, \u00e8 essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo pi\u00f9 sostenibili. Ci\u00f2 implica che gli operatori economici hanno la responsabilit\u00e0 di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tra i pilastri della norma, troviamo:<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">1. Le nuove definizioni di \u201casserzione ambientale\u201d e di \u201casserzione ambientale generica\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Con <u>asserzione ambientale<\/u> si intende \u201c<em>nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell\u2019Unione o nazionale, in qualsiasi forma[\u2026] che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull\u2019ambiente oppure e\u0300 meno dannoso per l\u2019ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Con <u>asserzione ambientale generica<\/u> si intende, invece, \u201c<em>qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilit\u00e0 e la cui specificazione non e\u0300 fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">2. L\u2019introduzione di nuove pratiche commerciali ingannevoli e sleali.<\/strong><\/p>\n<p>Sono considerate tali:<\/p>\n<ul>\n<li>pratiche volte a ingannare il consumatore in merito alle <u>caratteristiche ambientali e sociali del prodotto<\/u> o in merito agli <u>aspetti relativi alla circolarit\u00e0<\/u>, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso;<\/li>\n<li>le <u>asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future<\/u>, che non siano avvalorate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall\u2019operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise;<\/li>\n<li>pubblicizzare come vantaggi per i consumatori <u>caratteristiche che sono irrilevanti e non direttamente connesse ad alcuna caratteristica del prodotto<\/u>, che potrebbero indurre i consumatori a credere che siano pi\u00f9 vantaggiosi per i consumatori, l\u2019ambiente o la societ\u00e0 rispetto ad altri prodotti;<\/li>\n<li>il <u>raffronto dei prodotti<\/u> in base alle rispettive caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarit\u00e0, <u>senza fornire ai consumatori informazioni sul metodo di raffronto<\/u>;<\/li>\n<li>l\u2019uso di <u>asserzioni ambientali generiche<\/u> (ad esempio \u201crispettoso dell\u2019ambiente\u201d, \u201cecocompatibile\u201d, \u201cverde\u201d, \u201camico della natura\u201d, \u201cecologico\u201d) in assenza di un\u2019eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Occorre precisare che un\u2019asserzione presentata in forma scritta o oralmente combinata con dichiarazioni implicite mediante colori o immagini potrebbe costituire un\u2019asserzione ambientale generica;<\/li>\n<li>l\u2019uso di asserzioni ambientali che inducano il pubblico a pensare che <u>il prodotto nel suo complesso o l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019operatore economico nel suo complesso siano \u201csostenibili\u201d<\/u> quando in realt\u00e0 tale asserzione riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019operatore economico;<\/li>\n<li>l\u2019uso di asserzioni che sostengano, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un<u> impatto neutro, ridotto o positivo sull\u2019ambiente<\/u>;<\/li>\n<li>la presentazione di <u>requisiti imposti per legge<\/u> sul mercato dell\u2019Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell\u2019offerta dell\u2019operatore economico;<\/li>\n<li>non comunicare ai consumatori che un dato <u>aggiornamento del software<\/u> incider\u00e0 negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull\u2019uso di contenuti digitali o servizi digitali;<\/li>\n<li>dichiarare falsamente una determinata <u>durabilit\u00e0 del bene in termini di tempo o intensit\u00e0 d\u2019uso<\/u> in condizioni d\u2019uso normali o la presentazione di prodotti idonei alla <u>riparazione<\/u> quando questa non \u00e8 possibile. A questo proposito, il legislatore nazionale dovr\u00e0 anche intervenire in merito alle ormai diffuse pratiche associate all\u2019obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza precoce programmata dei prodotti (in particolare, quelli elettronici).<\/li>\n<\/ul>\n<p>E, in particolare segnaliamo che ai sensi della Direttiva \u00e8 <u>vietata l\u2019esibizione<\/u> di un <strong style=\"font-weight: bold;\">marchio di sostenibilit\u00e0<\/strong> (definizione nella quale rientrano anche taluni marchi di certificazione) <u>non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorit\u00e0 pubbliche<\/u>. Prima di esibire un marchio di sostenibilit\u00e0, l\u2019operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilit\u00e0, compresa l\u2019esistenza di un controllo obiettivo della conformit\u00e0 ai requisiti del sistema, che dovrebbe essere effettuato da un terzo.<\/p>\n<p>\u00c8 doveroso precisare che nei casi in cui l\u2019esibizione di un marchio di sostenibilit\u00e0 comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o d\u00e0 l\u2019impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull\u2019ambiente oppure sia meno dannoso per l\u2019ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, tale marchio di sostenibilit\u00e0 dovrebbe inoltre essere considerato come un\u2019asserzione ambientale.<\/p>\n<p>\u00c8 gi\u00e0 stato chiarito che il mancato rispetto delle disposizioni dar\u00e0 luogo a <strong style=\"font-weight: bold;\">sanzioni<\/strong> (anche piuttosto salate).<\/p>\n<p>Gli Stati membri UE dovranno ora recepire la Direttiva nei vari ordinamenti nazionali <u>entro il 27 marzo 2026<\/u>.<\/p>\n<p>I professionisti del nostro Studio sono a vostra disposizione per approfondire tali temi relativi alla sostenibilit\u00e0, anche attraverso un incontro <em>ad hoc<\/em> che sar\u00e0 organizzato da B&amp;Z nei prossimi mesi.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[15],"class_list":["post-23056","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-notizia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/23056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/23056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24546,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/23056\/revisions\/24546"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=23056"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=23056"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=23056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}