{"id":2440,"date":"2019-05-14T10:18:13","date_gmt":"2019-05-14T08:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2440"},"modified":"2019-05-14T10:18:13","modified_gmt":"2019-05-14T08:18:13","slug":"protezione-delle-varieta-vegetali","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/protezione-delle-varieta-vegetali\/","title":{"rendered":"Protezione Delle Variet\u00e0 Vegetali"},"content":{"rendered":"<p>Con lo sviluppo delle nuove tecnologie sono cresciuti le opportunit\u00e0 e gli interessi nella creazione di nuove variet\u00e0 vegetali anche se la selezione e lo sviluppo di queste richiede ingenti investimenti.<\/p>\n<p>La tutela delle variet\u00e0 vegetali ha lo scopo di incentivare la creazione di nuove variet\u00e0 vegetali mediante il riconoscimento di una esclusiva commerciale che permette al costitutore di recuperare le spese di investimento e trarre profitto dallo sfruttamento commerciale della variet\u00e0 protetta.<\/p>\n<p><strong>Origini e Sviluppi Normativi<\/strong><\/p>\n<p>La normativa sulle variet\u00e0 vegetali viene introdotta con la<strong> Convenzione internazionale per la protezione delle nuove variet\u00e0 vegetali<\/strong>, sottoscritta a Parigi nel 1961 e recepita in Italia nel 1975.<\/p>\n<p>Prima dell\u2019introduzione di una normativa specifica si ricorreva alla prassi contrattuale commerciale mediante la quale si stabiliva una esclusiva in assenza di brevetto che permetteva ai soggetti terzi di utilizzare il materiale vegetale per ottenere la variet\u00e0, ma non per effettuare ulteriori riproduzioni della pianta o del materiale stesso.<\/p>\n<p>Alternativamente in alcuni paesi veniva riconosciuta la brevettabilit\u00e0 delle variet\u00e0 vegetali come <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/brevetti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">brevetto di invenzione<\/a>. In Italia, ad esempio, nel 1951 fu rilasciato un brevetto per una variet\u00e0 di rosa (N. \u00a0466572) e successivamente ne sono stati rilasciati molti altri.<\/p>\n<p>La <strong><a href=\"https:\/\/www.upov.int\/upovlex\/en\/conventions\/1991\/act1991.html\">Convenzione<\/a><\/strong> viene poi revisionata a Ginevra nel 1991, anno in cui viene istituita anche l\u2019<strong>UPOV<\/strong> (<em>Union pour la protection des obtentions v\u00e9g\u00e9tales<\/em>), che si occupa di promuovere lo sviluppo e la protezione delle variet\u00e0 vegetali.<\/p>\n<p>In Europa, il Consiglio dell\u2019Unione Europea emana un <strong>Regolamento Comunitario<\/strong> nel 1994 che istituisce la <strong>privativa comunitaria<\/strong> per ritrovati vegetali (<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:01994R2100-20080131&amp;from=EN\">Reg. CE n. 2100\/94<\/a><\/strong>) avente la finalit\u00e0 di armonizzare sul piano comunitario i regimi di propriet\u00e0 industriale per le variet\u00e0 vegetali tenendo conto dell&#8217;evoluzione delle tecniche di selezione varietale e della necessit\u00e0 di incentivare la selezione e lo sviluppo di nuove variet\u00e0 vegetali.<\/p>\n<p>La Convenzione internazionale per la protezione delle nuove variet\u00e0 vegetali del 1991 viene recepita in Italia nel 1998 e il suo contenuto \u00e8 attualmente nella Sezione VIII del <strong>Codice della propriet\u00e0 industriale<\/strong>.<\/p>\n<p>Sulla base delle normative sopra menzionate, la tutela speciale delle variet\u00e0 vegetali \u00e8 quindi distinta da quella del brevetto di invenzione su genere o specie botaniche. Tuttavia, come vedremo pi\u00f9 avanti, i due tipi di tutela hanno dei punti di contatto e di sovrapposizione.<\/p>\n<p><strong>Definizione di Variet\u00e0 Vegetale<\/strong><\/p>\n<p>La variet\u00e0 vegetale \u00e8 definita come <em>un <strong>insieme di vegetali<\/strong> appartenenti a un <strong>unico taxon botanico del pi\u00f9 basso grado conosciuto<\/strong>, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove variet\u00e0 vegetali, possa essere:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>definito mediante l&#8217;<strong>espressione dei caratteri <\/strong>risultanti da un dato<strong> genotipo <\/strong>o da una data <strong>combinazione di genotipi<\/strong>,<\/em><\/li>\n<li><strong><em>distinto<\/em><\/strong><em> da qualsiasi altro insieme vegetale sulla base dell&#8217;espressione di almeno uno dei suddetti caratteri, e<\/em><\/li>\n<li><em>considerato come <strong>un&#8217;entit\u00e0 <\/strong>in relazione alla sua idoneit\u00e0 a moltiplicarsi invariato<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad esempio la pianta di fagiolo (specie <em>Phaseolus vulgaris<\/em>) comprende diverse variet\u00e0 vegetali come Borlotto rosso, Cannellino, Etna; la pianta di riso (specie <em>Oryza sativa<\/em>) comprende variet\u00e0 come Arborio, Carnaroli, Venere; la pianta di carciofo (specie <em>Cynara scolymus<\/em>) comprende variet\u00e0 come Ernesto, Romolo, Romano, Tizio, Caio. \u00a0Ciascuna di queste variet\u00e0 si distingue dalle altre per specifici caratteri che sono mantenuti in maniera stabile nelle successive moltiplicazioni.<\/p>\n<p><strong>Requisiti per la Tutela <\/strong><\/p>\n<p>Lo strumento di tutela delle variet\u00e0 vegetali \u00e8 chiamato <strong>diritto del costitutore<\/strong> o anche diritto su una nuova variet\u00e0 vegetale o privativa per variet\u00e0 vegetale.<\/p>\n<p>Sia la normativa italiana sia quella comunitaria stabiliscono che, affinch\u00e9 sia concessa una privativa di nuova variet\u00e0 vegetale, quest\u2019ultima deve soddisfare i <strong>requisiti<\/strong> di novit\u00e0, distinzione, omogeneit\u00e0, stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Una variet\u00e0 vegetale \u00e8 considerata <strong>nuova<\/strong> quando, alla data di deposito, non \u00e8 stata <strong>commercializzata,<\/strong> sul <strong>territorio italiano<\/strong> o sul <strong>territorio dell\u2019Unione Europea<\/strong> (UE), rispettivamente per la privativa italiana e per la privativa comunitaria, da oltre <strong>un anno<\/strong> dalla data di deposito della domanda, oppure in qualsiasi altro Stato o al di fuori del territorio UE da oltre <strong>quattro anni <\/strong>(<strong>sei anni <\/strong>per alberi e viti).<\/p>\n<p>Una variet\u00e0 vegetale soddisfa il requisito della <strong>distinzione<\/strong> quando si <strong>contraddistingue<\/strong> nettamente da ogni <strong>altra variet\u00e0<\/strong> la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, \u00e8 notoriamente conosciuta. La variet\u00e0 \u00e8 considerata <strong>omogenea<\/strong> se \u00e8 sufficientemente omogenea nell&#8217;<strong>espressione<\/strong> dei <strong>caratteri distintivi<\/strong> rilevanti ai fini della protezione. Infine, la variet\u00e0 \u00e8 considerata <strong>stabile<\/strong> quando i <strong>caratteri distintivi<\/strong> rilevanti ai fini della protezione rimangono <strong>invariati<\/strong> in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.<\/p>\n<p>Un esempio di variet\u00e0 vegetale oggetto di tutela comunitaria (N. 33448) \u00e8 la variet\u00e0 denominata ERMO, appartenente alla specie <em>Cannabis sativa<\/em>, avente la caratteristica di non produrre alcun cannabinoide. Questa caratteristica \u00e8 associata anche a un carattere della foglia, che si presenta unita anzich\u00e9 palmata. In questo modo la morfologia della foglia consente di distinguere visivamente la variet\u00e0 ERMO da eventuali altre piante di canapa che producono cannabinoidi senza dover ricorrere all&#8217;analisi chimica della pianta.<\/p>\n<p><strong>Durata della Tutela<\/strong><\/p>\n<p>Il diritto di costitutore ha una durata di <strong>venti<\/strong> anni (<strong>venticinque<\/strong> per la privativa comunitaria) a decorrere dalla data della sua concessione, mentre per gli alberi e le viti, il diritto dura <strong>trenta<\/strong> anni dalla data della sua concessione.<\/p>\n<p><strong>Diritti Conferiti<\/strong> <strong>e Limitazioni<\/strong><\/p>\n<p>Secondo la normativa italiana e comunitaria, \u00e8 necessaria l\u2019<strong>autorizzazione<\/strong> del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l\u2019esportazione o l\u2019importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del <strong>materiale di riproduzione<\/strong> o <strong>di moltiplicazione<\/strong> di una variet\u00e0 protetta.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione \u00e8 necessaria anche per il <strong>prodotto della raccolta<\/strong> ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una variet\u00e0 protetta; per le variet\u00e0 <strong>essenzialmente derivate<\/strong> dalla variet\u00e0 protetta; per le variet\u00e0 che <strong>non si distinguono<\/strong> nettamente dalla variet\u00e0 protetta e per le variet\u00e0 la cui produzione necessita del <strong>ripetuto<\/strong> <strong>impiego <\/strong>della variet\u00e0 protetta.<\/p>\n<p>La normativa prevede anche <strong>limitazioni<\/strong> del diritto del costitutore, in base alle quali il diritto non si estende agli atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre variet\u00e0. Pertanto, per questi atti non \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione del costitutore. Tuttavia, chiunque intenda moltiplicare la variet\u00e0 protetta al fine di creare una nuova variet\u00e0 \u00e8 tenuto a informare il costitutore.<\/p>\n<p>Da menzionare, inoltre, il <strong>privilegio dell\u2019agricoltore<\/strong>, che pu\u00f2 riprodurre e moltiplicare in proprio nella sua azienda il materiale brevettato di origine vegetale di alcune piante da foraggio, di cereali, di patate e di alcune piante oleose o da fibra.<\/p>\n<p><strong>Tutela delle Variet\u00e0 Vegetali e Brevetti di Invenzione<\/strong><\/p>\n<p>Come menzionato sopra, la tutela delle variet\u00e0 vegetali \u00e8 distinta da quella del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/brevetti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">brevetto di invenzione<\/a>.<\/p>\n<p>Mentre la privativa sulle variet\u00e0 vegetali riguarda una <strong>singola variet\u00e0 vegetale<\/strong>, il brevetto di invenzione pu\u00f2 riguardare <strong>piante<\/strong>, come ad esempio una specie di pianta, aventi caratteristiche che le rendono nuove e inventive, ma non pu\u00f2 rivendicare una specifica variet\u00e0 vegetale. Nonostante ci\u00f2 la tutela del brevetto su una specie di pianta comprende anche tutte le variet\u00e0 vegetali di quella specie avente le stesse caratteristiche della pianta brevettata.<\/p>\n<p>Ad esempio un brevetto pu\u00f2 rivendicare una pianta di pomodoro modificata geneticamente al fine di renderla resistente a una malattia, ma non pu\u00f2 rivendicare una specifica variet\u00e0 di pomodoro con questa caratteristica. La specifica variet\u00e0 pu\u00f2 essere tutelata solo con una privativa per variet\u00e0 vegetale.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 quindi accadere che coesistano un brevetto di invenzione su una pianta e una privativa per variet\u00e0 vegetale su una specifica variet\u00e0 della pianta brevettata.<\/p>\n<p>In tal caso sia il titolare del brevetto sia il costitutore avranno diritto a una <strong>licenza obbligatoria<\/strong> per l\u2019uso dell\u2019invenzione o della variet\u00e0 vegetale protetta, a patto di poter dimostrare di aver contattato invano il titolare o il costitutore per ottenere una licenza contrattuale e che la variet\u00e0 vegetale o l\u2019invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto all\u2019invenzione o alla variet\u00e0 protetta.<\/p>\n<p>Nell\u2019intento di non ostacolare la creazione di nuove variet\u00e0 vegetali e rendere disponibile il materiale biologico brevettato per questo scopo, la normativa ha recentemente stabilito che la <strong>sperimentazione<\/strong> ai fini della selezione o della scoperta e sviluppo di altre variet\u00e0 vegetali non interferisce con la tutela brevettuale. Pertanto, \u00e8 lecito usare materiale biologico brevettato a questi fini.<\/p>\n<p>Si sta anche discutendo a livello europeo se escludere dalla tutela del brevetto di invenzione le <strong>piante ottenute esclusivamente con processi essenzialmente biologici<\/strong>, come ad esempio processi di incrocio e selezione. La Camera allargata dei ricorsi dell\u2019Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), con le decisioni <strong><a href=\"https:\/\/www.epo.org\/law-practice\/case-law-appeals\/pdf\/g120002ex1.pdf\">G2\/12<\/a><\/strong> e <strong><a href=\"https:\/\/www.epo.org\/law-practice\/case-law-appeals\/pdf\/g130002ex1.pdf\">G2\/13<\/a><\/strong> concernenti piante di pomodoro e di broccoli, si era espressa a favore della brevettabilit\u00e0 delle piante ottenute con metodi essenzialmente biologici. In seguito, tuttavia, la Commissione Europea ha fornito un\u2019interpretazione completamente opposta della Direttiva sulle biotecnologie (<strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31998L0044&amp;from=EN\">Dir. 98\/44\/CE<\/a><\/strong>), in particolare a sfavore della brevettabilit\u00e0 delle piante ottenute esclusivamente con metodi essenzialmente biologici.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019EPO ha modificato le Regole 27 e 28 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) allo scopo di armonizzare la normativa rispetto alla nuova interpretazione.<\/p>\n<p>Questa modifica, tuttavia, non \u00e8 stata sufficiente a chiarire il tema della brevettabilit\u00e0 di questo tipo di piante. Tanto che una recente decisione della Camera dei ricorsi dell\u2019EPO (<strong><a href=\"http:\/\/documents.epo.org\/projects\/babylon\/eponet.nsf\/0\/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4\/$File\/T_1063-18_en.pdf\">T1063\/18<\/a><\/strong>) ha confermato la brevettabilit\u00e0 di una pianta di peperone ottenuta con metodi essenzialmente biologici, spiegando che l\u2019interpretazione fornita dalle decisioni della Camera allargata dei ricorsi sugli articoli della CBE prevale sulle regole della Convenzione.<\/p>\n<p>In questa situazione di incertezza, \u00e8 ora in discussione la possibilit\u00e0 di presentare nuovamente la questione alla Camera allargata dei ricorsi. Si dovr\u00e0 quindi attendere per conoscere come evolver\u00e0 la brevettabilit\u00e0 in questo campo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[52,91],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2440","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-ricerca-e-sviluppo","news-argomento-brevetti","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2440\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2440"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2440"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}