{"id":2503,"date":"2019-06-10T10:57:15","date_gmt":"2019-06-10T08:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2503"},"modified":"2019-06-10T10:57:15","modified_gmt":"2019-06-10T08:57:15","slug":"il-segreto-commerciale-cose-e-come-e-disciplinato","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-segreto-commerciale-cose-e-come-e-disciplinato\/","title":{"rendered":"Il Segreto Commerciale: Cos\u2019\u00e8 e Come \u00e8 Disciplinato?"},"content":{"rendered":"<p>In particolare, l\u2019<strong>Art. 98 CPI<\/strong> \u00a0definisce come <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/segreto-industriale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">segreto commerciale<\/a> tutte <em>\u201cle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano \u201d<\/em><strong>segrete<\/strong>\u201d (<em>nel senso che<\/em> <em>non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore<\/em>), che abbiano \u201c<strong>un valore economico<\/strong>\u201d in quanto segrete e che \u201c<strong>siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a\u00a0 mantenerle segrete<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Nella definizione di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/segreto-industriale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">segreto commerciale<\/a> rientrano anche \u201c<em>i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l&#8217;autorizzazione dell&#8217;immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l&#8217;uso di nuove sostanze chimic<\/em>he\u201d.<\/p>\n<p>In linea di principio, si intendono come <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/segreto-industriale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">segreto commerciale<\/a> tutte quelle informazioni che garantiscano al legittimo detentore un <strong>vantaggio competitivo economicamente rilevante <\/strong>(sebbene tale vantaggio possa essere considerato solo in termini relativi, ovverosia in comparazione con eventuali concorrenti) e siano effettivamente mantenute<strong> segrete<\/strong>.<\/p>\n<p>Ma quali misure possono essere considerate <em>adeguate<\/em> affinch\u00e9 le informazioni oggetto di un segreto commerciale rimangano segrete?<\/p>\n<p>In primo luogo, sembrerebbe non essere richiesta l\u2019assoluta inaccessibilit\u00e0 delle informazioni. Tuttavia, l\u2019acquisizione di tali informazioni non deve essere agevole e deve essere necessario uno sforzo non ordinario per la loro acquisizione. Infatti, possono ritenersi segrete quelle informazioni che non possono essere assunte dall&#8217;operatore con tempi e costi ragionevoli.<\/p>\n<p>In secondo luogo, tali misure sono da valutare con un giudizio <em>ex ante<\/em>, ossia ragionando come se l\u2019eventuale sottrazione illecita delle stesse non fosse ancora avvenuta.<\/p>\n<p>La giurisprudenza pu\u00f2 fornire delle indicazioni da seguire per la <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/brand-protection\/enforcement\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tutela dei segreti commerciali<\/a>.<\/p>\n<p>Ad esempio, l\u2019uso di password e\/o il fatto che tali informazioni siano accessibili solamente a un numero limitato di dipendenti interni all&#8217;azienda pu\u00f2 essere considerata una misura idonea, sebbene non sempre sia stata ritenuta sufficiente.<\/p>\n<p>Pareri discordanti sono stati forniti dalla giurisprudenza nel caso in cui una azienda abbia rivelato informazioni a collaboratori esterni senza aver fatto firmare a quest\u2019ultimi contratti di riservatezza.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i diritti conferiti al legittimo detentore di un segreto commerciale, secondo il comma 1 dell\u2019<strong>Art. 99 CPI<\/strong>, il legittimo detentore ha il <strong>diritto<\/strong> di <strong>vietare<\/strong> ai terzi, salvo il proprio consenso, di <strong>acquisire<\/strong>, <strong>rivelare<\/strong> ai terzi o <strong>utilizzare<\/strong> in <strong>modo abusivo<\/strong> tali segreti, a meno che i terzi non abbiano <strong>conseguito<\/strong> tale <strong>segreto<\/strong> commerciale in modo <strong>indipendente<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale articolo va letto in combinato disposto con gli articoli relativi alla <strong>concorrenza sleale<\/strong> normata dal <strong>codice civile<\/strong>. Pertanto, qualora le azioni illecite sopra menzionate abbiano come oggetto informazioni che non rientrano nella definizione di segreto commerciale ai sensi dell\u2019Art. 98 CPI, ad esempio nel caso di sottrazione di informazioni non sottoposte ad adeguate misure di segretezza, \u00e8 applicabile l\u2019<strong>Art. 2598 n. 3<\/strong> del codice civile qualora sussistano i requisiti prescritti per la concorrenza sleale.<\/p>\n<p>L\u2019Art. 99 CPI \u00e8 stato modificato a seguito delle disposizioni introdotte dal <strong>D. Lgs. N.63\/2018<\/strong>, che hanno apportato alcune modifiche sia al codice di propriet\u00e0 industriale che al codice penale in materia di segreti commerciali, in recepimento della Direttiva UE 2016\/943. Per quanto concerne l\u2019Art. 99 CPI sono stati aggiunti i commi da 1-<em>bis<\/em> a 1-<em>quater<\/em>, i quali vanno ad ampliare i divieti ai quali ha diritto il legittimo detentore.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>Art. 99 comma 1-bis<\/strong> specifica che l\u2019acquisizione, la divulgazione e l\u2019utilizzazione di segreti commerciali si considerano <strong>illeciti<\/strong> anche qualora un <strong>soggetto<\/strong> fosse <strong>a conoscenza<\/strong> o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che i <strong>segreti<\/strong> <strong>commerciali<\/strong> erano stati <strong>ottenuti<\/strong>, direttamente o indirettamente, da un terzo che li utilizzava o rivelava <strong>illecitamente<\/strong>. Pertanto, il divieto si estende non solo a chi abbia acquisito, ed eventualmente divulgato o utilizzato, le informazioni segrete <strong>direttamente<\/strong> e illegittimamente dal titolare del diritto, ma anche a coloro che le abbiano acquisite <strong>indirettamente<\/strong> a seguito della rivelazione o utilizzazione illecita da parte di un terzo, della quale erano o avrebbero dovuto essere consapevoli.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>art. 99 comma 1-<em>ter<\/em><\/strong> specifica alcuni <strong>utilizzi<\/strong> del segreto commerciale che sono considerati <strong>illeciti<\/strong>, in particolare in merito a <strong>merci costituenti violazione<\/strong>, ossia merci la cui progettazione, produzione, caratteristiche, funzione o sfruttamento commerciale traggono<strong> significativamente beneficio<\/strong> dai <strong>segreti<\/strong> commerciali in questione. In particolare, viene stabilito che la <strong>produzione<\/strong>, <strong>l\u2019offerta<\/strong>, la <strong>commercializzazione<\/strong>, <strong>l\u2019importazione<\/strong>, <strong>l\u2019esportazione<\/strong> o lo <strong>stoccaggio<\/strong> di <strong>merci<\/strong> <strong>costituenti<\/strong> <strong>violazione<\/strong>, costituiscono un <strong>utilizzo illecito<\/strong> di segreti commerciali quando il <strong>soggetto<\/strong> che ha compiuto tali azioni era <strong>a conoscenza<\/strong> o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i <strong>segreti<\/strong> <strong>commerciali<\/strong> erano stati <strong>utilizzati<\/strong> <strong>illecitamente<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>Art. 99 comma 1-<em>quater<\/em><\/strong> precisa che i <strong>diritti<\/strong> del legittimo detentore e le <strong>azioni<\/strong> derivanti dai comportamenti illeciti stabiliti dall\u2019art. 99 si <strong>prescrivono<\/strong> in <strong>cinque<\/strong> <strong>anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, il <strong>D. Lgs. N.63\/2018<\/strong> ha apportato delle <strong>modifiche <\/strong>in merito ai procedimenti giudiziali concernenti i segreti commerciali.<\/p>\n<p>In particolare, per conferire una maggior tutela della <strong>segretezza<\/strong>, \u00e8 stato introdotto nel CPI l\u2019<strong>Art. 121-ter<\/strong>, secondo il quale il <strong>giudice<\/strong> pu\u00f2 <strong>vietare<\/strong> ai soggetti coinvolti nel giudizio l\u2019utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali ritenuti riservati e pu\u00f2 adottare inoltre <strong>provvedimenti<\/strong> a tutela della riservatezza dei segreti oggetto di causa, come ad esempio l\u2019oscuramento o l\u2019omissione delle parti contenenti tali segreti.\u00a0 Analogamente, l\u2019<strong>Art. 126 CPI<\/strong>, come modificato dal D. Lgs. N.63\/2018, stabilisce che anche nella <strong>pubblicazione<\/strong> della <strong>sentenza<\/strong> il giudice deve adottare misure idonee a garantire la tutela della <strong>riservatezza<\/strong> dei segreti commerciali.<\/p>\n<p>\u00c8 stato inoltre modificato l\u2019<strong>Art. 124 CPI<\/strong> sulle <strong>misure correttive e sanzioni civili<\/strong> disposte a seguito di una sentenza che accerta la violazione del diritto, specificando quali <strong>circostanze<\/strong> del caso devono essere considerate dal giudice e specificando che, in <strong>alternativa<\/strong> alle misure previste dall\u2019articolo e su richiesta della parte interessata, il giudice pu\u00f2 disporre il pagamento di un <strong>indennizzo<\/strong>, previa sussistenza di specifiche condizioni.<\/p>\n<p>Infine, il decreto legislativo N.63\/2018 ha modificato l\u2019<strong>Art. 132<\/strong> <strong>CPI<\/strong> in merito ai <strong>procedimenti cautelari<\/strong> concernenti atti illeciti nei confronti di segreti commerciali, stabilendo che, in <strong>alternativa<\/strong> alle misure cautelari e su richiesta della parte interessata, il giudice pu\u00f2 autorizzare quest\u2019ultima a <strong>continuare<\/strong> ad <strong>utilizzare<\/strong> i segreti commerciali previa idonea <strong>cauzione<\/strong> per l\u2019eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.<\/p>\n<p>La vastit\u00e0 delle informazioni che possono essere oggetto di un segreto commerciale \u00e8 tale da comprendere sia aspetti tecnici che potrebbero essere oggetto di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/brevetti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>brevettazione<\/strong> <\/a>sia conoscenze derivate dall\u2019esperienza della gestione imprenditoriale, come ad esempio le analisi di mercato, le liste clienti, le strategie di marketing, gli strumenti promozionali, ecc. che possono essere oggetto di <strong>protezione<\/strong> ma non di brevettazione, e quindi non possono dare luogo ad un titolo di propriet\u00e0 industriale.<\/p>\n<p>Di conseguenza, se, da un lato, mediante la brevettazione \u00e8 possibile ottenere un <strong>titolo di propriet\u00e0 industriale con una durata limitata nel tempo<\/strong>, dall\u2019altro lato, un segreto pu\u00f2 rimanere un <strong>segreto per sempre<\/strong> (\u2026finch\u00e9 qualcun altro non arrivi alle stesse informazioni indipendentemente dal legittimo detentore!).<\/p>\n<p>A seconda dei casi, il segreto pu\u00f2 essere l\u2019unica protezione disponibile per ottenere un vantaggio economico o pu\u00f2 rappresentare una alternativa alla brevettazione.<\/p>\n<p>In caso di brevettazione, tuttavia, il segreto pu\u00f2 costituire anche un <strong>elemento accessorio alla brevettazione<\/strong> stessa, se si considera che le informazioni tecniche necessarie a descrivere una soluzione tecnica, oggetto di una domanda di brevetto, devono essere mantenute segrete prima del deposito della domanda di brevetto.<\/p>\n<p>A causa della vastit\u00e0 delle informazioni e delle diverse esigenze del legittimo detentore, non \u00e8 possibile individuare a priori una strategia di tutela ed \u00e8 sempre consigliabile ricorrere alle competenze di un <strong>esperto <\/strong>per <strong>valutare<\/strong> di volta in volta <strong>la tutela migliore<\/strong> in base <strong>alla tipologia delle informazioni ed alle esigenze del legittimo detentore<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[69],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2503","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-riforme","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2503"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2503"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}