{"id":2671,"date":"2019-08-28T12:51:29","date_gmt":"2019-08-28T10:51:29","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2671"},"modified":"2019-08-28T12:55:50","modified_gmt":"2019-08-28T10:55:50","slug":"quale-differenza-corre-tra-i-simboli-e","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/quale-differenza-corre-tra-i-simboli-e\/","title":{"rendered":"Quale differenza corre tra i simboli \u00ae, \u2122 e \u00a9?"},"content":{"rendered":"<p>Il Codice di propriet\u00e0 industriale vieta espressamente, nel caso in cui il <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> non sia effettivamente registrato, di apporre l\u2019indicazione di registrazione. Ed infatti l\u2019articolo 127 (sanzioni penali ed amministrative) espressamente sancisce che:<\/p>\n<ol>\n<li><em> Salva l&#8217;applicazione degli articoli <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-vii\/capo-ii\/art473.html\">473<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-vii\/capo-ii\/art474.html\">474<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-viii\/capo-ii\/art517.html\">517<\/a> del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di propriet\u00e0 industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, \u00e8 punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-della-proprieta-industriale\/capo-iii\/sezione-i\/art121bis.html\">121 bis<\/a> ovvero fornisce allo stesso false informazioni \u00e8 punito con le pene previste dall&#8217;articolo <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-iii\/capo-i\/art372.html\">372<\/a> del codice penale, ridotte della met\u00e0.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l&#8217;oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.<\/em><\/li>\n<li><em> Salvo che il fatto costituisca reato, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione \u00e8 stata dichiarata nulla, quando la causa di nullit\u00e0 comporta la illiceit\u00e0 dell&#8217;uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, solo quando il marchio \u00e8 effettivamente registrato \u00e8 possibile contrassegnarlo con il simbolo \u00ae.<\/p>\n<p>L\u2019uso di questo (o di espressioni equivalenti) per indicare che un marchio \u00e8 registrato \u00e8 <u>facoltativo<\/u> in quasi tutti i Paesi del Mondo.<\/p>\n<p>Fanno eccezione alcune amministrazioni (quali, a mero titolo esemplificativo, Cile, Cina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Per\u00f9 e Zaire) nei quali l\u2019uso del simbolo <u>\u00e8 invece obbligatorio<\/u> e, se non utilizzato, pu\u00f2 comportare una sanzione pecuniaria o, nel peggiore dei casi, anche l\u2019impossibilit\u00e0 di agire nei confronti di eventuali <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/brand-protection\/anticontraffazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contraffattori<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo del simbolo \u00ae (o simboli\/espressioni equivalenti) di fianco al marchio registrato, sui prodotti, sulle etichette, sui contenitori e in pubblicit\u00e0 \u00e8 sempre consigliabile solo dopo l\u2019intervenuta concessione del titolo di privativa e deve essere apposto solo <u>in relazione al territorio nel quale il segno gode di protezione come marchio registrato<\/u>.<\/p>\n<p>Detto utilizzo pu\u00f2 servire da deterrente nei confronti di possibili contraffattori (che non potrebbero sostenere di aver imitato il marchio in buona fede perch\u00e9 non a conoscenza della sua registrazione) ed in altre situazioni, in particolare, nel caso in cui il marchio stia crescendo nella propria notoriet\u00e0 e sia a rischio di perdere la propria distintivit\u00e0 (c.d. volgarizzazione).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Negli Stati Uniti d\u2019America per esempio, il mancato utilizzo della \u00ae rende difficile ottenere il risarcimento dei danni in una causa per contraffazione. Per contro l\u2019utilizzo improprio di detto simbolo (ad esempio apposizione accanto a marchi non ancora registrati) pu\u00f2 comportare delle sanzioni piuttosto severe (anche di carattere penale).<\/p>\n<p>In Italia, diversamente, sono previste soltanto sanzioni pecuniarie.<\/p>\n<p>Interessante, da ultimo, ricordare che la Corte Federale Tedesca, nel 2009, ha sanzionato, come atto di concorrenza sleale, l\u2019utilizzo del simbolo \u00ae associato al marchio THERMOROLL (Az. IZR 219\/06) da parte di un operatore economico che non \u00e8 stato in grado di dimostrare la titolarit\u00e0 di una registrazione di marchio n\u00e9 di una licenza del corrispondente marchio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In alternativa, nell\u2019ipotesi in cui un marchio non sia ancora registrato, o qualora sia stato semplicemente oggetto di deposito (e finch\u00e9 non sia giunto a concessione) pu\u00f2 essere validamente apposto il simbolo \u2122 che attesta un diritto come marchio di fatto \/ in uso nel commercio, oppure la dicitura \u201cmarchio depositato\u201d: tale diritto \u00e8 sempre limitato, merceologicamente, ai soli prodotti\/servizi contraddistinti e, geograficamente, circoscritto ai territori nei quali detti prodotti\/servizi sono diffusi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Detti segni possono essere posizionati <u>accanto<\/u> al marchio, in qualsiasi posizione. Normalmente \u00e8 prassi posizionarli alla fine del segno nell\u2019angolo superiore destro, per comunicare che tutto ci\u00f2 che precede \u00e8 protetto come marchio registrato o marchio di fatto\/domanda pendente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oltre ai simboli \u00ae e \u00a0\u2122, \u00e8 opportuno chiarire il significato e l\u2019uso del <strong><u>simbolo \u00a9, relativo invece all\u2019esistenza di un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/diritto-autore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">diritto d\u2019autore<\/a> (copyright)<\/u><\/strong><strong>.<\/strong> Detto diritto, infatti, sorge in capo al titolare (autore) a prescindere da qualsiasi formalit\u00e0, pertanto il suo utilizzo \u00e8 sempre consigliabile, anche al fine di avvisare il pubblico della presenza di detto diritto e, quindi, scoraggiarne, se possibile, la copia.<\/p>\n<p>E\u2019 pertanto possibile apporre sul sito web o su ogni pagina di volantini e <em>brochures<\/em> la dicitura \u201c\u00a9 anno titolare\u00a0\u2013 Tutti i diritti riservati\/ <em>All rights reserved<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dunque, se in Italia il rischio nell\u2019utilizzare in modo erroneo la simbologia sopra descritta potrebbe non spaventare i pi\u00f9 \u201carditi\u201d, ci\u00f2 non \u00e8 in tanti altri stati del mondo, dove c\u2019\u00e8 maggiore sensibilit\u00e0 e severit\u00e0 sul tema: le imprese che sono presenti anche oltre confine, quindi, dovrebbero porre una certa attenzione a questi argomenti, in quanto, \u201cpaese che vai, sanzione che trovi\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2671","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2671"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2671"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}