{"id":2759,"date":"2019-09-09T13:58:34","date_gmt":"2019-09-09T11:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2759"},"modified":"2019-09-09T13:58:34","modified_gmt":"2019-09-09T11:58:34","slug":"il-design-comunitario-non-registrato","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-design-comunitario-non-registrato\/","title":{"rendered":"Il Design Comunitario Non Registrato"},"content":{"rendered":"<p>Nello specifico, un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/design\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">design<\/a> \u00a0comunitario conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire ai terzi di produrre, utilizzare, offrire o mettere in commercio articoli che presentino una caratteristica identica o sostanzialmente simile a quella registrata; tale diritto dura 5 anni dalla data della registrazione ed \u00e8 ulteriormente prorogabile <strong>fino a 25 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Al contrario di quello che accade in altre legislazioni, per valutare la validit\u00e0 di un design comunitario non si applica un criterio di \u201cqualit\u00e0 estetica\u201d; infatti, i requisiti fondamentali che un design, registrato o meno, deve possedere sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>\u201cnovit\u00e0\u201d<\/strong>, cio\u00e8 deve essere <strong>differente da tutte le forme note<\/strong> del settore di appartenenza;<\/li>\n<li>il <strong>\u201ccarattere individuale\u201d<\/strong>, cio\u00e8 deve produrre nel pubblico <strong>un\u2019impressione generale tale da differenziarlo<\/strong> dagli altri design conosciuti nel settore;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La necessit\u00e0 del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/design\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Design <\/a><\/strong>\u00a0<strong>Comunitario Non Registrato<\/strong><\/p>\n<p>A partire dalla fine del secolo scorso, l\u2019industria cominci\u00f2 a sviluppare a ritmi forsennati una quantit\u00e0 enorme di nuove forme: tuttavia, solo una minima parte dei design creati nel mondo veniva sfruttata commercialmente, dato che la maggioranza di essi non era in grado di superare il test del mercato.<\/p>\n<p>Per quanto concerne il settore della moda, inoltre, vengono tuttora periodicamente lanciati nuovi modelli e commercializzati per periodi limitati di tempo.<\/p>\n<p>Pertanto, non avrebbe molto senso investire risorse per la registrazione di disegni o modelli verosimilmente dotati di una breve vita commerciale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha portato all\u2019introduzione del <strong>Design Comunitario Non Registrato<\/strong>, il quale concede una forma di protezione, immediata e temporanea, per <strong>3 anni<\/strong> a partire dalla data certa di divulgazione, cio\u00e8 della messa a disposizione del pubblico.<\/p>\n<p>Tale divulgazione, perch\u00e9 sia considerata sufficiente, deve avvenire <strong>all\u2019interno dell\u2019Unione Europea<\/strong> e deve avere luogo in modo tale che gli <strong>ambienti specializzati<\/strong> del settore possano ragionevolmente venirne a conoscenza (ad esempio in fiere, esposizioni o, relativamente al settore della moda, in sfilate internazionali).<\/p>\n<p>Inoltre, in maniera molto conveniente, il titolare di un design non registrato ha la possibilit\u00e0, entro 12 mesi a partire dalla prima divulgazione (il cosiddetto <strong>periodo di \u201cgrazia\u201d<\/strong>), di depositare una domanda di registrazione del disegno o modello gi\u00e0 divulgato, come se la divulgazione stessa non fosse mai avvenuta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le differenze tra Design Registrato e Design Non Registrato<\/strong><\/p>\n<p>La prima evidente differenza tra il Design Registrato e il Design Non Registrato \u00e8 data dal fatto che per il primo la protezione parte dal giorno in cui la domanda di registrazione viene depositata presso gli enti preposti (ad esempio UIBM o EUIPO), implicando un\u2019azione effettiva da parte del titolare e una certificazione da parte di tali enti; per il secondo, invece, non \u00e8 richiesta nessuna procedura formale perch\u00e9 si origini il diritto, ma \u00e8 sufficiente solo che il design sia divulgato alla comunit\u00e0.<\/p>\n<p>Un\u2019altra fondamentale distinzione \u00e8 data dal fatto che i titolari di un design non registrato possono <strong>in via esclusiva<\/strong> impedirne l\u2019uso ai terzi solo nel caso in cui quest\u2019ultimo sia effettivamente <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/brand-protection\/anticontraffazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>frutto di una copiatura<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>In aggiunta, attraverso la procedura di registrazione di un design, il titolare pu\u00f2 scegliere di proteggere solo alcune caratteristiche di un prodotto, in modo tale da poter impedire a terzi di realizzare possibili <strong>varianti del prodotto<\/strong> stesso, che siano differenti nella loro totalit\u00e0 ma comprensive delle suddette caratteristiche.<\/p>\n<p>In altre parole: mentre i diritti di privativa dati dalla registrazione nascono in maniera automatica semplicemente nel momento in cui la stessa avviene, risulta ben pi\u00f9 complicato per il titolare di un design non registrato far valere le proprie ragioni in un\u2019azione legale a difesa del proprio diritto.<\/p>\n<p>Infatti, va considerato che, durante i procedimenti giudiziari riguardanti design registrati, quest\u2019ultimi godono immediatamente della <strong>presunzione di validit\u00e0<\/strong>, cio\u00e8 un design registrato \u00e8 considerato <strong>valido fino a prova contraria<\/strong>. La validit\u00e0 va invece dimostrata nel caso di un design non registrato, rispetto al quale la giurisprudenza ritiene pi\u00f9 indicato parlare di <strong>\u201cpresunzione di tutelabilit\u00e0\u201d<\/strong>, pi\u00f9 che di validit\u00e0.<\/p>\n<p>In assenza di una procedura di registrazione, infatti, per prima cosa si deve procedere a stabilire quelli che sono i confini del diritto, cio\u00e8 quali sono i requisiti che permettono ad un design di essere considerato tale. Infatti, il titolare del design avr\u00e0 l\u2019onere di provare la sussistenza della novit\u00e0 e dell\u2019individualit\u00e0, e solo nel caso in cui ci sar\u00e0 riuscito potr\u00e0 accedere ai benefici derivanti dal design comunitario non registrato.<\/p>\n<p>Normalmente, infatti, mentre le questioni riguardanti design registrati discusse in tribunale vertono solo sulla <strong>reale<\/strong> <strong>somiglianza<\/strong> con un prodotto contraffatto, nei procedimenti giudiziari riguardanti i design non registrati, oltre a dimostrare l\u2019effettiva somiglianza tra il design originale e quello contraffatto, ai titolari incombe l\u2019onere di dimostrare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la data e il luogo<\/strong> della divulgazione e l\u2019<strong>impossibilit\u00e0 di non poter venire a conoscenza<\/strong> <strong>del design<\/strong> da parte dei membri degli ambienti specializzati del settore. A tal riguardo, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza n. C-479\/12 del 13\/02\/2014 \u201cGAUTZSCH vs MBM JOSEPH DUNA\u201d, elabora pi\u00f9 dettagliatamente tali concetti, chiarendo, da un lato, che per ambienti specializzati si devono intendere quelli che possiedono una capacit\u00e0 di influenzare concettualmente il design di un prodotto e, dall\u2019altro lato, che <strong>una divulgazione extraeuropea di un design<\/strong> <strong>non garantisce che terzi possano ragionevolmente venirne a conoscenza<\/strong>, rendendo pi\u00f9 difficile l\u2019applicazione di provvedimenti volti alla sua tutela.<\/li>\n<li>il fatto che il presunto contraffattore <strong>abbia indubbiamente copiato<\/strong> il design non registrato per giungere alla propria creazione. Tale compito non \u00e8 sempre facile per il titolare, ed \u00e8 bene puntualizzare che il tribunale \u00e8 tenuto a facilitarlo qualora esistano delle analogie sostanziali e obiettive tra due modelli a confronto; questo potrebbe avvenire ad esempio tramite disposizioni che permettano di raccogliere prove presso la sede del presunto contraffattore, come accedere alle sue banche dati (come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia EU n\u00b0 C-479\/12 del 13\/02\/2014 \u201cGAUTZSCH vs MBM JOSEPH DUNA\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>D\u2019altro canto, una recente disposizione del Tribunale di Milano (sentenza n\u00b0 6397\/2015 \u201cMAX MARA vs LIU JO\u201d) suggerisce che debba sussistere una vera e propria <strong>identit\u00e0<\/strong> tra i modelli a confronto; questo sembra non tenere conto dello spirito originario che ha portato alla creazione del Regolamento (nello specifico quanto contenuto nel <em>\u201cGreen paper on the legal protection of industrial design\u201d<\/em> della Commissione Europea del 1991), il quale indirizzava verso un\u2019interpretazione del design non registrato alla pari con quello registrato, indicando che fosse sufficiente una correlazione tra le caratteristiche distintive di due modelli.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, appaiono chiari i rischi a cui si espongono i titolari che scelgano di non depositare una domanda di registrazione di un design, contando di avvalersi della sola protezione del design non registrato: infatti, come gi\u00e0 menzionato, il titolare di un design non registrato che volesse impedire ad un contraffattore l\u2019utilizzo di un design identico al suo, dovrebbe dimostrare che il design stesso <strong>non sia frutto del lavoro indipendente del contraffattore<\/strong> o, in altre parole, che <strong>il contraffattore stesso sia venuto a conoscenza della divulgazione precedente e l\u2019abbia copiata<\/strong>.<\/p>\n<p>Concludendo, dunque, se da un lato il Design Comunitario Non Registrato rappresenta un\u2019alternativa certamente conveniente per la tutela di determinati beni, dall\u2019altro lato andrebbe utilizzato con una certa accortezza, tenendo in debita considerazione le limitazioni che esso possiede e le conseguenze che potrebbero derivare da un suo uso poco ponderato.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[19],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2759","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-design","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2759\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2759"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2759"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}