{"id":2931,"date":"2019-10-21T11:26:33","date_gmt":"2019-10-21T09:26:33","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=2931"},"modified":"2019-10-21T11:26:33","modified_gmt":"2019-10-21T09:26:33","slug":"la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-in-italia","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-in-italia\/","title":{"rendered":"La Decadenza per Non Uso del Marchio in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Per rispondere ai summenzionati quesiti, occorre fare riferimento all\u2019articolo 24 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale (c.p.i.). Tale norma<strong> prevede la pena della <em>decadenza <\/em>di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un marchio<\/a><\/strong>\u00a0<strong>che non venga utilizzato in maniera effettiva<\/strong> entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 di tale disposizione \u00e8, da un lato, di sgombrare l\u2019affollato registro marchi da segni non usati che lo occupano senza scopo; dall&#8217;altro, di evitare distorsioni della concorrenza, ove fosse consentita l&#8217;appropriazione di marchi non usati, registrati al solo fine di sottrarli al mercato.<\/p>\n<p>Il legislatore ha pertanto previsto che <strong>per<\/strong><strong> conservare il diritto esclusivo sul <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a><\/strong><strong>\u00a0\u00e8 necessario utilizzare lo stesso in maniera effettiva<\/strong>.<\/p>\n<p>Il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per s\u00e9, la decadenza della registrazione; la stessa dovr\u00e0 essere richiesta da un terzo concorrente nel contesto di un&#8217;azione legale presso il Tribunale.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 richiedere la decadenza per non uso <strong>qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro,<\/strong> che affermi di ritenere l&#8217;esistenza del marchio un ostacolo all\u2019esercizio della sua attivit\u00e0, senza che debba essere dimostrato un interesse pi\u00f9 specifico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Importanti novit\u00e0 in tema di decadenza per non uso.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La nuova normativa nazionale, entrata in vigore a marzo di quest\u2019anno (con la quale l\u2019Italia ha recepito la direttiva UE 2015\/2436), ha disposto un\u2019inversione dell\u2019onere della prova nelle azioni di decadenza per non uso, che volge ora in capo al <strong><u>titolare<\/u><\/strong> del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a>: <strong>\u00e8 adesso<\/strong><strong> sufficiente domandare o eccepire la decadenza per non uso di un marchio perch\u00e9 sia il titolare a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di\u00a0 preservarne la registrazione <\/strong>(mentre prima colui che promuoveva l&#8217;azione di decadenza doveva dimostrare, tramite costosi rapporti investigativi, indagini demoscopiche etc., l&#8217;assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione).<\/p>\n<p>Non solo, la nuova legge ha introdotto la possibilit\u00e0 di proporre <strong>un\u2019azione amministrativa di\u00a0decadenza per non<\/strong><strong> uso <\/strong>di una registrazione di marchio dinnanzi all\u2019Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (a costi certamente pi\u00f9 contenuti rispetto a quelli di un&#8217;azione legale). Tuttavia, l\u2019implementazione di tale norma avverr\u00e0 solo con l\u2019emanazione di un ulteriore decreto <strong>entro il termine del 14 gennaio 2023<\/strong>. <strong>Al momento, pertanto, l\u2019unica via per far dichiarare la decadenza rimane quella giudiziaria.<\/strong><\/p>\n<p>Tenuto conto delle significative novit\u00e0, che rendono meno gravoso l&#8217;accertamento della decadenza, risulta sempre pi\u00f9 importante per le aziende:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>Archiviare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove d&#8217;uso<\/u><\/strong> e conservarle nel tempo per documentare l&#8217;utilizzo dei marchi in caso di contenziosi.<\/li>\n<li><strong><u>Rivedere sistematicamente l\u2019assetto del portafoglio marchi<\/u><\/strong>, per valutare con il consulente eventuali strategie di nuova registrazione dei segni divenuti passibili di decadenza, considerando che il mero ri-deposito del marchio, in quanto elusivo della norma sull\u2019uso, pu\u00f2 essere considerato una registrazione in mala fede (Corte di Giustizia UE del 13\/12\/2012, T 136\/11).<\/li>\n<li><strong><u>Richiedere la protezione dei propri marchi nella versione effettivamente in uso<\/u><\/strong> nell&#8217;attivit\u00e0 commerciale, verificando con il consulente l\u2019opportunit\u00e0 della protezione dei vari restyling, man mano che intervengono.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In tale ottica, risulta cruciale capire cosa si intenda per uso <em>effettivo<\/em> del marchio valido ad escludere la decadenza, come provare tale utilizzo e quale libert\u00e0 sia lasciata al titolare di usare il marchio in una forma differente da quella registrata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Cosa si intende per uso <em>effettivo<\/em>? <\/u><\/strong><\/p>\n<p>La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) ha chiarito le <strong>caratteristiche dell&#8217;uso effettivo, <\/strong>specificando che deve trattarsi di <strong>uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico<\/strong>.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 l\u2019uso sia effettivo, il marchio deve essere utilizzato <strong>sul mercato<\/strong> dei prodotti o dei servizi protetti dallo stesso <strong>e non solamente in seno all\u2019impresa<\/strong> interessata o comunque <strong>su prodotti non destinati in via autonoma all\u2019esterno<\/strong>. Una recentissima pronuncia della Corte ha escluso che sia <em>effettivo<\/em> l\u2019utilizzo di un marchio per prodotti farmaceutici nel contesto di una sperimentazione clinica, che costituisce un\u2019indagine sui rischi dell\u2019uso di un medicinale e non rappresenta uno <strong>sfruttamento commerciale<\/strong> di un marchio registrato (CGUE, del 3\/7\/2019, in C-668\/17).<\/p>\n<p>L\u2019uso effettivo deve concernere <strong>prodotti o servizi<\/strong> <strong>gi\u00e0 in commercio o la cui commercializzazione<\/strong>, preparata dall\u2019impresa per guadagnarsi una clientela (specie mediante campagne pubblicitarie),<strong> \u00e8 imminente <\/strong>(CGUE del 11\/03\/2003, C-40\/01).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L\u2019uso del marchio su <strong>gadget promozionali<\/strong> offerti congiuntamente al prodotto principale non costituisce uso effettivo, poich\u00e9 la distribuzione dei gadget non ha l\u2019intento di farli penetrare nel mercato (CGUE, del 15.1.09, C-495\/07, nel caso di specie i gadget erano <em>bevande analcoliche<\/em> e il prodotto principale <em>abbigliamento<\/em>).<\/p>\n<p>In assenza di parametri di uso minimo sufficiente definiti dalla Corte, <strong>la giurisprudenza italiana<\/strong> ha interpretato, nei singoli casi, il concetto di uso effettivo tendenzialmente a favore della conservazione dei diritti di marchio.<\/p>\n<p>Ha ritenuto sufficiente un uso <strong>solo pubblicitario<\/strong> del marchio (Trib. Bologna, 28.8.08, in <em>Giur. ann. dir. ind.<\/em>, 2008, 1050), <strong>discontinuo e non particolarmente intenso<\/strong> oppure effettuato <strong>in ambito meramente locale <\/strong>(Trib. Roma, 22.5.03, in <em>Giur. ann. dir. ind<\/em>., 2008, 1050), purch\u00e8 tale da dimostrare una effettiva distribuzione verso il pubblico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Come si prova l&#8217;uso <em>effettivo<\/em>?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Le fatture di vendita, unitamente a cataloghi e materiale promozionale datati rimangono le prove cardine<\/strong> per dimostrare l&#8217;effettiva commercializzazione dei prodotti\/servizi. Occorre considerare che, in caso le fatture non riportino il marchio ma un codice articolo, \u00e8 necessario produrre altres\u00ec cataloghi datati che riconducano il codice al prodotto e relativo marchio: talvolta questo requisito ha messo in seria difficolt\u00e0 aziende che, pur usando il marchio, si trovano nella paradossale situazione di non riuscire a dimostrarlo.<\/p>\n<p>In merito a prove <strong>insufficienti a evitare la decadenza<\/strong>, si pone come precedente interessante in UE un recente e molto discusso caso <strong>amministrativo<\/strong>, deciso dall&#8217;Ufficio Europeo per la\u00a0Propriet\u00e0 Intellettuale <strong>(EUIPO)<\/strong>, in cui il noto fast food McDonald non \u00e8 riuscito a provare l&#8217;uso del marchio Big Mac (EUIPO, del 11\/01\/2019, 14788 C).McDonald aveva sostanzialmente prodotto <em>affidavit<\/em> sui dati di vendita firmati da rappresentanti interni, <em>screenshot <\/em>di pagine web, <em>brochure<\/em>, <em>poster pubblicitari<\/em>, <em>men\u00f9<\/em>, materiali di <em>packaging, <\/em>estratto di <em>wikipedia.<\/em><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2934 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Panino-1.jpg\" alt=\"\" width=\"248\" height=\"203\" \/><\/p>\n<p>Tali prove non sono state ritenute sufficienti, in parte perch\u00e8, come nel caso degli <em>affidavit<\/em>, bench\u00e8 ammessi, hanno valore probatorio limitato se non provenienti da fonti terze e imparziali e, in ogni caso, se non supportati da altro materiale probatorio efficace; in parte perch\u00e8 nessuno dei suddetti documenti \u00e8 stato ritenuto idoneo a provare una qualunque <strong><u>transazione commerciale<\/u><\/strong> avvenuta nel periodo e territorio rilevante.<\/p>\n<p>La sentenza ha altres\u00ec specificato che <strong>la sola presenza del marchio su un sito internet non \u00e8 sufficiente, di per s\u00e9, a provare l&#8217;uso del marchio<\/strong>, essendo necessario dimostrare anche una certa affluenza di pubblico nel sito (allegando, ad esempio, analisi del traffico) e la presenza di ordini di vendite on-line.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>L&#8217;uso del mio marchio in una forma modificata \u00e8 una valida prova d&#8217;uso? <\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019uso del marchio che presenti variazioni rispetto alla versione registrata, purch\u00e9 si tratti di <strong>modifiche che non ne alterino il carattere distintivo<\/strong>, \u00e8 equiparato dalla legge all\u2019uso del marchio (articolo 24 c.p.i. citato, II comma).<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il suddetto limite sia osservato occorre che, rispetto a quello registrato, quello concretamente usato sia un marchio strettamente simile, i cui caratteri originali corrispondano a quelli del marchio di cui si tratta. <strong>Potrete comprendere che il concetto si presta ad interpretazioni di diversa \u201campiezza\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Per citare alcuni esempi, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che, una volta registrato un marchio costituito da una <strong>lettera C stilizzata, <\/strong>l\u2019uso di un <strong>segno identico capovolto<\/strong> ne impedisse la decadenza (e non ne alterasse il carattere distintivo) (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, GDI, 2004, 402); ancora si \u00e8 ritenuto che l\u2019uso del marchio <strong>\u201c<em>Teominale<\/em>\u201d<\/strong> valesse ad escludere la decadenza del marchio registrato <strong>\u201c<em>Theominal<\/em>\u201d<\/strong> (Cass. 22 gennaio 1974, n. 176, cit.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Al fine di evitare incertezze e difficolt\u00e0 a provare l&#8217;uso del marchio, risulta senz&#8217;altro suggeribile aggiornare costantemente il portafoglio marchi ai vari restyling. <\/strong><\/p>\n<p>Vediamo infine cosa accade nel caso in cui il titolare del marchio ricominci ad usare lo stesso o possa provare che il mancato uso sia giustificato da un valido motivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>La ripresa dell&#8217;uso del mio marchio sana la decadenza?<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa italiana prevede che il mancato uso possa essere sanato<\/strong>. Infatti l\u2019articolo 24.3 c.p.i. dispone che: \u201c<em>Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l&#8217;uso, <strong>la decadenza non pu\u00f2 essere fatta valere<\/strong> <strong>qualora<\/strong> fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell&#8217;eccezione di decadenza <strong>sia iniziato o ripreso l&#8217;uso effettivo del marchio<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio nel periodo di non-uso possono comunque far valere la decadenza nonostante l\u2019uso del marchio sia ripreso da parte del relativo titolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Quali sono i motivi legittimi che giustificano il mancato uso del mio marchio?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Non vi \u00e8 decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volont\u00e0 del titolare, ci\u00f2 avviene ad esempio nel caso di guerre, disastri naturali o di mancata concessione di un&#8217;autorizzazione amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Conclusioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Alla luce delle novit\u00e0 normative, le azioni di decadenza diventano meno gravose in termini di onere probatorio per chi le avvia e saranno agevolmente proponibili in via amministrativa a partire dal 2023.<\/p>\n<p>Se da un lato l&#8217;accertamento della decadenza pu\u00f2 risultare un&#8217;ottima via da considerare per cancellare marchi di concorrenti, dall&#8217;altro, nell&#8217;ottica delle aziende che tali azioni possono subire, diventa suggeribile un servizio \u201c<em>in-house<\/em>\u201d attento a catalogare e conservare le prove d&#8217;uso, unitamente a una costante attivit\u00e0 di revisione dei propri marchi, imprescindibile per portafogli significativi.<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2, al fine di individuare una strategia di tutela che tenga conto delle esigenze aziendali ed una corretta gestione del portafogli marchi, \u00e8 sempre consigliabile rivolgersi a <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/team\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">professionisti del settore<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2931","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2931"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2931"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}