{"id":3027,"date":"2019-12-02T10:44:04","date_gmt":"2019-12-02T09:44:04","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=3027"},"modified":"2019-12-02T11:50:54","modified_gmt":"2019-12-02T10:50:54","slug":"cosa-sono-e-come-tutelare-le-indicazioni-geografiche","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/cosa-sono-e-come-tutelare-le-indicazioni-geografiche\/","title":{"rendered":"Cosa Sono e Come Tutelare le Indicazioni Geografiche"},"content":{"rendered":"<p>Le Indicazione Geografiche (<a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/indicazioni-geografiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IG<\/a>) da un lato costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano dall\u2019altro una garanzia per il consumatore sull\u2019origine, le caratteristiche e\/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>La tutela sui generis delle IG nell&#8217;Unione Europea<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tra le <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/indicazioni-geografiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IG<\/a> alimentari tutelate nel nostro ordinamento rientrano sia le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) che le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che nell&#8217;Unione Europea sono oggetto di una specifica normativa dal 1992 e sono attualmente disciplinate dal Regolamento UE n. 1151 del 2012<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Con pi\u00f9 di 290 prodotti <a href=\"https:\/\/www.politicheagricole.it\/flex\/cm\/pages\/ServeBLOB.php\/L\/IT\/IDPagina\/396\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">alimentari registrati<\/a>, l&#8217;Italia \u00e8 il primo Paese dell&#8217;Unione Europea per numero di DOP ed IGP, distribuite sul territorio da nord a sud. Tra questi si pensi ad esempio alla DOP Prosciutto Toscano e alla IGP Finocchiona.<\/p>\n<p>In tale contesto, la normativa prevede una <strong>tutela <em>sui generis<\/em> <\/strong>per le indicazioni geografiche, pi\u00f9 ampia rispetto alla tutela di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchi<\/a> e altri segni distintivi.<\/p>\n<p>Infatti \u2013 ai sensi dall&#8217;articolo 13, 1 comma, del Reg. UE n. 1151\/2012 \u2013 le DOP e le IGP registrate in Unione Europea devono essere tutelate contro:<\/p>\n<ul>\n<li>qualsiasi <strong>impiego commerciale per prodotti che non sono oggetto di registrazione<\/strong>, qualora tali prodotti siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l\u2019uso di tale nome consenta di sfruttare la notoriet\u00e0 del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;<\/li>\n<li><strong>qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione<\/strong>, anche se l\u2019origine vera dei prodotti o servizi \u00e8 indicata o se il nome protetto \u00e8 una traduzione o \u00e8 accompagnato da espressioni quali \u00abstile\u00bb, \u00abtipo\u00bb, \u00abmetodo\u00bb, \u00aballa maniera\u00bb, \u00abimitazione\u00bb o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;<\/li>\n<li><strong>qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all&#8217;origine, alla natura o alle qualit\u00e0 essenziali del prodotto<\/strong> usata sulla confezione o sull&#8217;imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonch\u00e9 l&#8217;impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;<\/li>\n<li><strong>qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art.13, le DOP e le IGP, a differenza di quanto pu\u00f2 accadere per i marchi, <strong>non diventano generiche<\/strong>.<\/p>\n<p>Questa tutela rafforzata si riflette altres\u00ec nelle disposizioni relative al possibile <strong>conflitto tra <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/indicazioni-geografiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">indicazioni geografiche<\/a><\/strong>\u00a0<strong>e <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchi<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;art. 14 del reg. UE n.1151\/2012, da un lato nega la possibilit\u00e0 di registrare un marchio successivo alla domanda di una DOP\/IGP se la registrazione risulta in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art 13; dall&#8217;altro lato, prevede la possibilit\u00e0 di registrare una IGP\/DOP nonostante esistano diritti di marchio anteriori e, in questo caso, il titolare del marchio anteriore potr\u00e0 continuare a utilizzare e rinnovare lo stesso, purch\u00e9 non sussistano motivi di nullit\u00e0 o decadenza ai sensi della normativa in materia di marchi.<\/p>\n<p>Parallelamente alla normativa relativa alle DOP ed IGP, sia il Reg. UE n. 1001\/2017 sul marchio dell&#8217;Unione Europea sia il Codice della Propriet\u00e0 Industriale italiano (CPI) dispongono che <strong>i segni in conflitto con DOP ed IGP non possano essere registratati come marchi<\/strong> e, pertanto, gli Uffici marchi che durante l&#8217;esame delle domande di marchio riscontrino tale impedimento dovranno rifiutarne la registrazione.<\/p>\n<p>Inoltre, la riforma del regolamento marchi UE, in vigore dal 2017, e la recente riforma del CPI (d. lgs. 15\/2019), hanno introdotto la <strong>possibilit\u00e0 di promuovere opposizione<\/strong> avverso un marchio in conflitto con una DOP od IGP aventi effetto da data anteriore al deposito del marchio oggetto dell&#8217;opposizione.<\/p>\n<p>Pertanto, il conflitto di un marchio con una DOP ed IGP anteriore, da un lato si pone come un <strong>impedimento assoluto <\/strong>alla registrazione e dall&#8217;altro come un <strong>impedimento relativo,<\/strong> che potr\u00e0 essere fatto valere da quei soggetti autorizzati, ai sensi della normativa italiana ed Unionale, a tutelare i diritti relativi alle Indicazioni Geografiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>La tutela delle IG al di fuori dell&#8217;Unione Europea<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Al di fuori dell&#8217;Unione Europea solo pochi Stati riconoscono una tutela <em>sui generis<\/em> alle Indicazioni Geografiche, che sono spesso considerate, ad esempio negli Stati Uniti d&#8217;America, come una categoria di marchi, che possono eventualmente trovare una tutela pi\u00f9 specifica attraverso la registrazione come marchi collettivi o marchi di certificazione, secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge marchi locale.<\/p>\n<p>Nel contesto del commercio internazionale, si auspicava che una svolta decisiva per la protezione delle indicazioni geografiche avvenisse con la conclusione nel 1994 dell\u2019<strong>Accordo TRIPs<\/strong> \u2013 <em>Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property rights<\/em> \u2013 che costituisce uno degli allegati del Trattato di Marrakech istitutivo della WTO (<em>World Trade Organization).<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;accordo TRIPs definisce un <strong>livello minimo di protezione delle IG <\/strong>dei prodotti alimentari negli Stati membri della WTO, ponendo a carico di questi ultimi il dovere di impedire l&#8217;uso improprio delle Indicazioni Geografiche qualora vi sia il <strong>pericolo concreto<\/strong> che tale <strong>uso scorretto inganni il consumatore<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;accordo prevede che siano avviati negoziati \u2013 siano essi multilaterali o bilaterali \u2013 al fine di estendere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche.<\/p>\n<p>Tuttavia, la scarsa incisivit\u00e0 della tutela prevista dell&#8217;Accordo TRIPs rispetto agli standard definiti in Unione Europea, ha fatto s\u00ec che quest&#8217;ultima si sia orientata verso la conclusione di Accordi al di fuori del contesto multilaterale dell&#8217;Organizzazione. Pertanto, al fine di incrementare la protezione delle IG, l&#8217;Unione Europea ha negli anni concluso specifici <em>stand alone agreements <\/em>sulle Indicazioni Geografiche e, soprattutto, <strong>accordi di libero scambio<\/strong>, i c.d. <em>free trade agreements<\/em> (FTAs).<\/p>\n<p>In tale contesto, il principale risultato sinora raggiunto dall&#8217;Unione Europea per la tutela delle IG risulta essere la conclusione dell&#8217;accordo di libero scambio tra Unione Europea e <strong>Canada<\/strong>, il <em>Comprehensive Economic and Trade Agreement <\/em>(CETA). Infatti, ai sensi dell&#8217;accordo, il Canada deve assicurare alle IG dell&#8217;Unione Europea, indicate nell&#8217;allegato 20 A dell&#8217;accordo, una <strong>tutela rafforzata<\/strong>, molto simile a quella <em>sui generis<\/em> prevista dal nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Inoltre, recentemente, la nuova normativa canadese in materia di Propriet\u00e0 Intellettuale ha introdotto una procedura per il riconoscimento di ulteriori IG alimentari in Canada, precedentemente previsto esclusivamente per le bevande alcoliche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em><u>Marchi collettivi e marchi di certificazione: una tutela complementare o suppletiva per le IG<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p>Un ulteriore strumento di tutela \u2013 di tipo privatistico \u2013 per le Indicazioni Geografiche \u00e8 la registrazione delle denominazioni corrispondenti alle IG come <strong>marchio collettivo<\/strong> o, a seconda della normativa locale del territorio di interesse, come <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/approfondimenti\/il-nuovo-marchio-di-certificazione-italiano\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>marchio di certificazione<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Infatti, parallelamente alla tutela <em>sui generis<\/em>, o \u2013 nei Paesi in cui tale tutela non \u00e8 prevista dall&#8217;ordinamento locale \u2013 in sostituzione ad essa, la registrazione della denominazione come <em>collective mark\/certification mark<\/em> pu\u00f2 essere utile per arginare i fenomeni contraffattivi delle Indicazioni Geografiche e rafforzarne pertanto la tutela.<\/p>\n<p>\u00c8 importante a tal proposito ricordare che la quasi totalit\u00e0 delle normative in materia di marchi che riconoscono la possibilit\u00e0 della registrazione di tali particolari tipologie di marchio dispone che la titolarit\u00e0 degli stessi sia in capo a soggetti giuridici di tipo associativo (i.e. ad esempio, i consorzi di tutela, le associazioni di produttori) che, quando il marchio corrisponde ad una IG, devono dimostrare di essere autorizzati, in base alla disciplina applicabile nel Paese d&#8217;origine dell&#8217;IG, a tutelare i diritti connessi all&#8217;IG stessa.<\/p>\n<p>Inoltre, unitamente al deposito della domanda di registrazione del marchio collettivo\/di certificazione, i soggetti richiedenti devono depositare il c.d. <strong>regolamento d&#8217;uso<\/strong> del marchio che definisce, <em>inter alia<\/em>, le caratteristiche e le modalit\u00e0 di produzione dei prodotti che potranno essere contraddistinti con il marchio stesso.<\/p>\n<p>Nel caso delle IG dell&#8217;Unione Europea, ovviamente, le modalit\u00e0 di preparazione, caratteristiche, origine geografica, ecc., corrisponderanno a quelle indicate nei disciplinari di produzione delle DOP\/IGP.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>Regolamento UE n. 1151 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualit\u00e0 dei prodotti agricoli e alimentari.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-3027","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=3027"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=3027"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=3027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}