{"id":3329,"date":"2020-03-02T09:57:44","date_gmt":"2020-03-02T08:57:44","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=3329"},"modified":"2020-03-02T10:17:51","modified_gmt":"2020-03-02T09:17:51","slug":"la-tutela-della-forma","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/la-tutela-della-forma\/","title":{"rendered":"La tutela della forma"},"content":{"rendered":"<p>Il mondo della propriet\u00e0 industriale e intellettuale offre diverse risposte a questa domanda. A poter essere astrattamente tutelate non sono solo le forme complessive dei prodotti o loro singole componenti, ma anche quelle della loro confezione esterna (il c.d. <em>packaging<\/em>). Pertanto, a seconda delle caratteristiche delle forme che si cercano di tutelare e del risultato che si vuole raggiungere in termini di tutela, l\u2019impresa potr\u00e0 scegliere tra varie tipologie di privativa:<\/p>\n<p><strong><u><a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/design\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Design<\/a>:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La tutela pi\u00f9 naturale per una forma \u00e8 quella offerta dal design industriale. Questa privativa nasce infatti proprio per proteggere la forma esterna di un prodotto.<\/p>\n<p>Per accedere alla tutela la forma deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:<\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Novit\u00e0<\/u><\/em>: non deve essere identica o simile a quella di un design precedentemente divulgato o registrato (ATTENZIONE: il design pu\u00f2 essere registrato nei 12 mesi successivi alla sua prima divulgazione da parte del titolare, c.d. periodo di grazia);<\/li>\n<li><em><u>Carattere individuale<\/u><\/em>: deve produrre nel c.d. utilizzatore informato (ossia un soggetto dotato di sufficiente conoscenza del settore, a met\u00e0 strada tra un esperto ed un consumatore abituale) un\u2019impressione generale diversa da quella prodotta da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato;<\/li>\n<li><em><u>Liceit\u00e0:<\/u><\/em> la forma non deve essere contraria al buon costume o all&#8217;ordine pubblico n\u00e9 riprodurre segni, emblemi o stemmi di interesse pubblico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La durata della registrazione \u00e8 di 5 anni, rinnovabili per un massimo di 25 anni. La registrazione sar\u00e0 poi opponibile in tutti i Paesi di validit\u00e0 del titolo (ad es. Italia in caso di deposito nazionale o Europa in caso di deposito comunitario)<\/p>\n<p>Inoltre, nell&#8217;ambito dell\u2019Unione Europea, viene concessa una speciale tutela anche a quelle forme non registrate che per\u00f2 presentino i requisiti suddetti. Tali forme vengono tutelate per 3 anni dalla loro prima messa in commercio sul territorio dell\u2019Unione Europea (c.d. <strong>design non registrato<\/strong>).<\/p>\n<p>In ogni caso, \u00e8 importante notare che il design tutela la forma che viene registrata nel suo aspetto complessivo.<\/p>\n<p>Pertanto se si vuole tutelare, oltre all&#8217;immagine \u201cglobale\u201d del prodotto, anche l\u2019aspetto di particolari dello stesso (purch\u00e9 dotati dei requisiti di novit\u00e0, carattere individuale e liceit\u00e0) \u00e8 sempre consigliabile fare pi\u00f9 depositi.<\/p>\n<p><strong>NON<\/strong> potranno invece essere tutelate come design quelle <strong>forme che siano comandate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto<\/strong> o che siano <strong>necessarie a consentirne il funzionamento<\/strong>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-3340 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-01.png\" alt=\"\" width=\"296\" height=\"298\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Se si registra un design con questa vista si sta tutelando la forma della borsa nella sua interezza, il che significa che, ad esempio, prodotti che riproducono solo una delle sue caratteristiche (ad es. forma della chiusura) ma abbiano anche delle differenze rilevanti, tali cio\u00e8 da generare una impressione generale diversa, potrebbero non essere considerati in contraffazione<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Registrando oltre all\u2019aspetto della borsa in s\u00e9 anche la forma di alcuni suoi particolari (come ad esempio la forma della chiusura) questi godranno di una tutela pi\u00f9 specifica.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-3338 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-02.png\" alt=\"\" width=\"311\" height=\"224\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Design annullato perch\u00e9 dettato interamente dalla <strong><u>funzione tecnica<\/u><\/strong><\/p>\n<div align=\"right\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p><strong><u><a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Marchio di forma<\/a>:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le forme possono altres\u00ec costituire oggetto di un valido marchio \u2013 di fatto o registrato.<\/p>\n<p>Il marchio rimane in vigore per 10 anni ed \u00e8 astrattamente rinnovabile senza limiti temporali.<\/p>\n<p>Il marchio di forma, per essere efficacemente registrato o comunque opposto a terzi, deve rispettare i requisiti canonici prescritti dall&#8217;ordinamento per i marchi, con qualche specifica limitazione, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Capacit\u00e0 distintiva:<\/u><\/em> \u00e8 la capacit\u00e0 del marchio di distinguere un prodotto o un servizio da quello degli altri; il marchio non deve cio\u00e8 essere una denominazione generica o una indicazione descrittiva per i prodotti\/servizi che contraddistingue).<\/li>\n<li><em><u>Novit\u00e0<\/u><\/em>: \u00e8 l&#8217;assenza di segni uguali o simili nei registri o nel mercato.<\/li>\n<li><em><u>Liceit\u00e0<\/u><\/em>: \u00e8 la conformit\u00e0 all&#8217;ordine pubblico e al buon costume.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La normativa <strong>esclude espressamente che possano essere registrate come marchi le forme del prodotto necessarie ad ottenere un risultato tecnico o che diano valore sostanziale al prodotto<\/strong>.<\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> di tale limitazione \u00e8 quella di escludere dalla registrazione come marchio l\u2019aspetto esteriore di un bene, ogni volta che lo stesso venga in considerazione nelle valutazioni del pubblico come pregio sostanziale del bene stesso e non come segno distintivo.<\/p>\n<p>Si vuole cio\u00e8 evitare che l\u2019esclusiva tendenzialmente perpetua garantita dal marchio si estenda alle forme citate, dilatandone illimitatamente la tutela.<\/p>\n<p>Ed allora, il criterio da seguire per stabilire se una forma non generalizzata e non funzionale \u00e8 o meno appropriabile come marchio consiste nello stabilire se essa \u00e8 idonea a svolgere <strong>prevalentemente funzione distintiva<\/strong>, intendendosi la funzione distintiva come indicazione della provenienza del prodotto da una determinata fonte imprenditoriale.<\/p>\n<p>Utilizzato in maniera appropriata il marchio di forma garantisce all&#8217;impresa la tutela dei propri investimenti in ambito di <em>marketing<\/em>.<\/p>\n<p>Ad esempio:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3346 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-03.png\" alt=\"\" width=\"323\" height=\"163\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Marchio di forma valido: il consumatore associa questa forma all\u2019impresa produttiva (Nivea), la forma svolge una funzione distintiva. Nessun competitor potr\u00e0 imitare questa forma di confezione per creme.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3342 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-04.png\" alt=\"\" width=\"323\" height=\"151\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Marchio di forma NON valido: la forma non ha una funzione distintiva, ma d\u00e0 valore sostanziale al prodotto.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3344 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-05.png\" alt=\"\" width=\"269\" height=\"398\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Con sentenza n. 5140, pubblicata il 12 novembre 2019, il Tribunale di Torino ha accertato la contraffazione dei marchi tridimensionali della Ferrero S.p.A. ad opera del prodotto di una societ\u00e0 concorrente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u><a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/diritto-autore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Diritto d\u2019autore<\/a>:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le forme dei prodotti industriali, in alcuni casi, sono altres\u00ec proteggibili tramite la disciplina del diritto d\u2019autore che dura 70 anni dopo la morte dell\u2019autore.<\/p>\n<p>In particolare i prodotti di design industriale devono rispettare i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li><em><u>Il carattere creativo<\/u><\/em> \u00e8 la manifestazione della personalit\u00e0 e della creativit\u00e0 dell\u2019autore; richiede, cio\u00e8, che l\u2019opera non sia riproduzione o copia di opere altrui e che possieda degli elementi personali che la differenzino dalle altre esistenti;<\/li>\n<li><em><u>Il valore artistico<\/u><\/em> il riconoscimento che l\u2019oggetto ha avuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualit\u00e0 estetiche ed artistiche, cos\u00ec collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l\u2019esposizione in mostre e musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l\u2019attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In generale, la valutazione delle prove fornite avverr\u00e0 con criteri restrittivi, dovendosi ritenere che, nell\u2019ambito del disegno industriale, la tutela autorale costituisca <strong>l\u2019eccezione e non la norma<\/strong>.<\/p>\n<p>Per fare un esempio:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3334 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/TUTELA-DELLA-FORMA-3.png\" alt=\"\" width=\"301\" height=\"164\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Con ordinanza del 20 giugno 2019 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la tutela autorale alla Ferrari 250 GTO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/assistenza-legale\/contenzioso\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><u>Concorrenza sleale:<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Da ultimo vale la pena ricordare che, anche in assenza di privative industriali, l\u2019imitazione dell\u2019aspetto del prodotto di un concorrente o del suo confezionamento, laddove ricada su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cio\u00e8 idonee, proprio in virt\u00f9 della loro capacit\u00e0 distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, costituisce una condotta sanzionabile ai sensi della disciplina della concorrenza sleale per <strong>imitazione servile<\/strong> (art. 2598 c.c.).<\/p>\n<p>Brevemente, affinch\u00e9 una condotta imitativa venga riconosciuta tale, l\u2019imitazione deve concentrarsi su quelle <strong>caratteristiche voluttuarie e capricciose del prodotto della concorrenza<\/strong>, non su quelle derivanti da una esigenza tecnica n\u00e9 su quelle comuni nel settore (es. colori particolari, marchio, forma delle manopole in caso di macchinari).<\/p>\n<p>Laddove tale imitazione sia astrattamente idonea a generare confusione nel mercato tra i prodotti delle due imprese o tra le due imprese, l\u2019imprenditore imitato potr\u00e0 quindi adire il tribunale richiedendo l\u2019interruzione delle condotte imitative e l\u2018eventuale risarcimento del danno.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[19,53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-3329","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-design","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=3329"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=3329"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=3329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}