{"id":3731,"date":"2020-07-06T10:46:21","date_gmt":"2020-07-06T08:46:21","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=3731"},"modified":"2020-07-06T10:46:21","modified_gmt":"2020-07-06T08:46:21","slug":"la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-dellue","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-dellue\/","title":{"rendered":"La decadenza per non uso del marchio dell\u2019ue"},"content":{"rendered":"<p>La normativa prevede la <strong style=\"font-weight:bold;\">pena della <em>decadenza<\/em><\/strong> per un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> dell\u2019Unione europea che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo (Artt. 18 e 58 Regolamento sul marchio dell\u2019Unione europea, UE 2017\/1001, di seguito \u201cRMUE\u201d).<\/p>\n<p>Per conservare il diritto esclusivo sul <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> \u00e8 necessario utilizzare lo stesso in maniera effettiva.<\/p>\n<p>Il non uso quinquennale non determina, di per s\u00e9, la decadenza della registrazione. La stessa dovr\u00e0 essere <strong style=\"font-weight:bold;\">richiesta da un terzo<\/strong> con azione presso l\u2019Ufficio dell\u2019Unione europea per la propriet\u00e0 intellettuale (di seguito \u201cEUIPO\u201d) o con domanda riconvenzionale in un\u2019azione per contraffazione, presso un Tribunale UE competente.<\/p>\n<p>In tali azioni, <strong style=\"font-weight:bold;\">l<\/strong><strong style=\"font-weight:bold;\">\u2019onere di provare l\u2019uso<\/strong> del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> incombe <strong style=\"font-weight:bold;\">sul titolare<\/strong> della registrazione.<\/p>\n<p>Considerato livello di prova richiesto e rigore dell\u2019EUIPO, l\u2019accertamento della decadenza risulta, da un lato, una via efficace e poco costosa per cancellare marchi di terzi; dall\u2019altro, per\u00f2, pu\u00f2 mettere in seria difficolt\u00e0 il titolare della registrazione che, pur utilizzando il <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a>, non riesce a dimostrarne l\u2019uso.<\/p>\n<p>Ma perch\u00e9 la prova d\u2019uso risulta gravosa? Per rispondere a tale quesito vediamo in particolare cosa si intenda per uso <em>effettivo<\/em> del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> e come provarlo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Cosa si intende per uso effettivo di un marchio?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La giurisprudenza ha chiarito che l\u2019uso <em>effettivo<\/em> consiste in uno <strong style=\"font-weight:bold;\">sfruttamento reale<\/strong> del marchio da parte del titolare o con il suo consenso, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o servizi, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 l\u2019uso <em>sia effettivo<\/em>, il marchio deve essere utilizzato come <strong style=\"font-weight:bold;\">segno distintivo<\/strong> nel <strong style=\"font-weight:bold;\">mercato di riferimento<\/strong> (e non solamente in seno all\u2019impresa) e per prodotti o servizi <strong style=\"font-weight:bold;\">gi\u00e0 in commercio<\/strong> o la cui commercializzazione, preparata ad es. tramite <strong style=\"font-weight:bold;\">campagne pubblicitarie<\/strong>, \u00e8 imminente.<\/p>\n<p>In assenza di parametri di uso minimo sufficiente definiti dalla giurisprudenza, ci\u00f2 che conta \u00e8 fornire prove in grado di dimostrare che si \u00e8 seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione nel mercato invece di aver utilizzato il marchio al solo fine di mantenere i diritti conferiti dallo stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Come si prova l\u2019uso effettivo?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le prove, per essere rilevanti, devono essere datate, recare un riferimento a luogo, oltre che, ovviamente, al marchio e tali requisiti sono verificati con <strong>particolare rigore<\/strong> dall\u2019Ufficio.<\/p>\n<p>Le <strong style=\"font-weight:bold;\">fatture di vendita<\/strong>, che attestano con chiarezza una transazione economica, unitamente a cataloghi, materiale e dati di investimento promozionale risultano le <strong style=\"font-weight:bold;\">prove cardine<\/strong> per dimostrare l\u2019effettiva commercializzazione dei prodotti\/servizi.<\/p>\n<p>In caso le fatture non riportino il marchio ma un codice articolo, \u00e8 necessario incrociare tale dato in cataloghi datati. Talvolta questo requisito mette in difficolt\u00e0 aziende che, pur usando il marchio, non riescono a dimostrarlo.<\/p>\n<p>Affianco alle prove d\u2019uso pi\u00f9 comuni, si pongono ora i documenti legati alla presenza <em>online<\/em> dei marchi. Che peso hanno nell\u2019impianto probatorio?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Le prove d\u2019uso del marchio su Internet<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso vengano fornite esclusivamente documenti estratti da Internet, la prova di tempo e luogo d\u2019uso pu\u00f2 risultare meno complessa, mentre <strong style=\"font-weight:bold;\">l\u2019estensione pu\u00f2 presentare maggiori difficolt\u00e0<\/strong>. Infatti, le transazioni su Internet tendono a eliminare la maggior parte delle \u201ctradizionali\u201d prove di vendita (fatture, documenti fiscali etc.) a favore di mezzi di pagamento certificati, richieste e relative conferme, registrazioni di transazioni etc. \u00c9 pertanto fondamentale <strong style=\"font-weight:bold;\">conservare e catalogare sempre tali documenti per riuscire a dimostrare le vendite del prodotto<\/strong>.<\/p>\n<p>In particolare, la <strong style=\"font-weight:bold;\">sola presenza del marchio su un sito<\/strong> internet (o su una app) non \u00e8 sufficiente a provare un uso effettivo, a meno che il sito (o l\u2019app) non mostri anche il luogo, il periodo di tempo e l\u2019estensione dell\u2019uso o a meno che tali informazioni non siano fornite diversamente.<\/p>\n<p>Il valore degli estratti da Internet pu\u00f2 essere rafforzato presentando prove del fatto che il sito \u00e8 stato visitato (ad esempio, producendo analisi del traffico) e che sono stati trasmessi ordini dei prodotti attraverso il sito da un certo numero di clienti nel periodo di riferimento (Walzertraum, T-355\/09, confermata da C-141\/13). Prove utili a questo proposito sono i <strong style=\"font-weight:bold;\">registri<\/strong> per la gestione della <strong style=\"font-weight:bold;\">pagina web aziendale<\/strong>.<\/p>\n<p>Le stampe di archivi elettronici, ad esempio le <strong style=\"font-weight:bold;\">Wayback Machine<\/strong> (una tecnologia gratuita di ricercar che conserva documenti e informazioni poste su Internet), sono considerate prove efficaci a mostrare come un sito appariva nel passato ma non l\u2019intensit\u00e0 dell\u2019uso del marchio. Le stesse devono essere pertanto supportate da evidenze provenienti da fonti alternative (19\/11\/2014, T-344\/13, FUNNY BANDS).<\/p>\n<p>Estratti da <strong style=\"font-weight:bold;\">siti Web non modificabili<\/strong> sono ritenuti affidabili se contengono riferimenti a date e luoghi dove, ad esempio, i prodotti sono stati commercializzati o dove il materiale pertinente \u00e8 stato utilizzato (12\/09\/2007, T-164\/06, BASICS).<\/p>\n<p>Informazioni ottenute invece da <strong style=\"font-weight:bold;\">siti Web modificabili (Wikipedia, Acronym Finder)<\/strong> sono ora prese in considerazione ma devono essere supportate da altro materiale probatorio (25\/09\/2018, T-180\/17, EM).<\/p>\n<p>Gli estratti dai <strong style=\"font-weight:bold;\">social media<\/strong> sono trattati come fonti indipendenti (24\/10\/2017, T-202\/16 COFFEE INN) se includono informazioni non modificabili create dalle piattaforme stesse. Prove consistenti in contenuti di social media soggetti a modifica, come &#8220;<em>likes, followers, visualizzazioni<\/em>\u201d etc. devono essere supportate da altre evidenze, ad esempio, dati sulle vendite del prodotto nel territorio di riferimento.<\/p>\n<p>Stampe e screenshot di <strong style=\"font-weight:bold;\">siti web di condivisione di video e foto<\/strong>, rilevano se indicano la data in cui l\u2019immagine o un video sono stati effettivamente visualizzati o resi disponibili per la visualizzazione o il download, ad es. su una piattaforma online (R 462\/2017-2, 24\/01\/2018 NEVILLE). Queste informazioni possono essere ottenute tramite <strong style=\"font-weight:bold;\">report analitici<\/strong>.<\/p>\n<p>I <strong style=\"font-weight:bold;\">collegamenti ipertestuali (Hyperlinks) o gli indirizzi URL<\/strong>, in quanto soggetti a modifiche e rimozioni, non sono considerati come prove sufficienti, ma devono essere integrati con evidenze aggiuntive (23\/06\/2014, R 1836\/2013-2, (final), Forma di una bottiglia trasparente a forma di lacrima).<\/p>\n<p>Infine, le informazioni contenute in stampe o schermate di <strong style=\"font-weight:bold;\">piattaforme di e-commerce<\/strong> sono rilevanti quando recano la data in cui, per esempio, un prodotto era disponibile alla vendita e si combinano con altre prove d\u2019uso del marchio.<\/p>\n<p>Per i limiti sopra evidenziati, \u00e8 sempre suggeribile<strong style=\"font-weight:bold;\"> supportare <\/strong>le c.d. prove <em>online <\/em>con evidenze da fonti alternative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Devo provare l\u2019uso del mio marchio in tutti i paesi dell\u2019UE?<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;uso anche solo <strong style=\"font-weight:bold;\">in una parte del territorio dell&#8217;Unione<\/strong>, a prescindere dai confini politici dei singoli stati, pu\u00f2 essere considerato utilizzo <em>effettivo<\/em>.<\/p>\n<p>Nella valutazione sull\u2019uso, l\u2019estensione territoriale \u00e8 solo uno dei fattori di cui l\u2019Ufficio tiene conto, insieme alle caratteristiche dello specifico mercato, alla natura dei prodotti o servizi in questione, all\u2019estensione quantitativa dell\u2019uso, alla sua frequenza e regolarit\u00e0 (19\/12\/12, C\u2011149\/11, Leno Merken).<\/p>\n<p>Ad esempio, l\u2019uso continuativo di un marchio nella citt\u00e0 di Londra e nei suoi dintorni per servizi wireless \u00e8 stato ritenuto sufficiente da un punto di vista geografico, considerata estensione e importanza di tale area in vari settori economici e rispetto ai servizi in questione (30\/01\/2015, T-278\/13, NOW).<\/p>\n<p>In altro recente caso, l&#8217;uso limitato alla regione Puglia per un prodotto di consumo di massa come il caff\u00e8 non \u00e8 stato ritenuto <em>effettivo,<\/em> considerando che l&#8217;estensione territoriale limitata non era compensata da un uso significativo in termini di volume e intensit\u00e0 (6\/6\/2019, T-220\/18 Torrefazione Caff\u00e8 Michele Battista Srl).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>L\u2019uso del mio marchio in una forma modificata \u00e8 una valida prova d\u2019uso?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019uso del marchio che presenti variazioni rispetto alla versione registrata, purch\u00e9 si tratti di modifiche che non ne alterino il carattere distintivo, \u00e8 equiparato dalla legge all\u2019uso del marchio (articolo 18 RMUE).<\/p>\n<p>Non \u00e8 necessaria una rigorosa conformit\u00e0 tra il segno utilizzato e il segno registrato, tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili (23\/02\/2006, T-194\/03, Bainbridge).<\/p>\n<p>Recente caso che ha suscitato clamore, \u00e8 quello dell\u2019annullamento per carenza di capacit\u00e0 distintiva del marchio figurativo di Adidas formato da tre strisce parallele, <img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3732\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Decadenza-ue1.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"79\" \/>\u00a0(19\/6\/2019, T\u2011307\/17, Adidas AG v EUIPO).<\/p>\n<p>La Corte ha ritenuto, fra l\u2019altro, che la maggior parte dei documenti prodotti da Adidas non riguardasse il marchio in questione, ma altri segni che differivano dallo stesso per <strong style=\"font-weight:bold;\">rapporto altezza\/larghezza, schema di colore invertito<\/strong> (bande bianche su sfondo nero\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3734\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/decadenzaue2.png\" alt=\"\" width=\"156\" height=\"119\" \/> ), <strong style=\"font-weight:bold;\">inclinazione delle bande e numero delle stesse<\/strong>. A fronte di un marchio figurativo semplice come quello di Adidas, anche piccole variazioni possono far s\u00ec che il logo applicato sul prodotto non sia pi\u00f9 riconducibile alle \u201cvarianti autorizzate\u201d, ma rappresenti un marchio distinto.<\/p>\n<p>Questa e altre recenti pronunce dimostrano come l\u2019EUIPO sia sempre pi\u00f9 incline ad applicare il principio del \u201c<strong style=\"font-weight:bold;\">what you see is what you get<\/strong>\u201d (ci\u00f2 che hai registrato \u00e8 ci\u00f2 che puoi utilizzare) e, di conseguenza, ad assumere un atteggiamento di maggiore rigore in riferimento al supporto probatorio richiesto alle parti.<\/p>\n<p>A tale riguardo, l\u2019Ufficio ha recentemente pubblicato il <strong style=\"font-weight:bold;\">progetto di Prassi Comune<\/strong> (denominato CP8, frutto di un lavoro condiviso con gli Uffici partecipanti degli stati UE e le associazioni di utenti) che stabilisce principi generali per valutare quando l&#8217;uso di un marchio in una forma diversa da quella registrata altera il suo carattere distintivo.<\/p>\n<p>Certamente l\u2019adozione di tale prassi garantir\u00e0 maggiore chiarezza e prevedibilit\u00e0 in merito all\u2019applicazione della norma.<\/p>\n<p>In ogni caso, al fine di evitare incertezze e difficolt\u00e0 a dimostrare l\u2019uso del segno, risulta senz\u2019altro suggeribile <strong style=\"font-weight:bold;\">aggiornare<\/strong> costantemente il portafoglio marchi <strong style=\"font-weight:bold;\">ai vari restyling<\/strong>.<\/p>\n<p>Vediamo infine cosa accade nel caso in cui il titolare del marchio ricominci ad usare lo stesso o possa provare che il mancato uso sia giustificato da un valido motivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>La ripresa dell\u2019uso del mio marchio sana la decadenza?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La normativa prevede che <strong style=\"font-weight:bold;\">il mancato uso possa essere sanato<\/strong> ricominciando ad utilizzare il marchio (Art. 58 RMUE). \u00c9 quindi possibile \u201crivitalizzare\u201d una registrazione di marchio \u201cdormiente\u201d riprendendone l\u2019uso e, in tal caso, la privativa non potr\u00e0 pi\u00f9 essere dichiarata decaduta.<\/p>\n<p>Un aspetto da tenere in considerazione qualora le logiche aziendali cambino e taluni brand tornino di interesse.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Quali sono i motivi legittimi che giustificano il mancato uso del mio marchio?<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Non vi \u00e8 decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volont\u00e0 del titolare. Ci\u00f2 avviene ad esempio nel caso di guerre, disastri naturali, mancata concessione di un\u2019autorizzazione amministrativa e, presumibilmente, <strong style=\"font-weight:bold;\">provvedimenti governativi di lockdown<\/strong>, <strong style=\"font-weight:bold;\">come nel caso dell\u2019emergenza sanitaria COVID-19<\/strong>, pure considerando che molti paesi UE hanno disposto una sospensione dei termini di decadenza, anche in materia di marchi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight:bold;\"><u>Conclusioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accertamento della decadenza risulta senz\u2019altro un <strong style=\"font-weight:bold;\">efficace strumento per cancellare <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchi<\/a>\u00a0<\/strong><strong style=\"font-weight:bold;\">di concorrenti<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal punto di vista dei titolari dei marchi dell\u2019UE, che potrebbero subire tale azione, risulta invece <strong style=\"font-weight:bold;\"><u>fondamentale<\/u> organizzare le seguenti attivit\u00e0<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Rivedere sistematicamente l\u2019assetto del portafoglio marchi, per valutare con il consulente i segni passibili di decadenza ed eventuali strategie di nuova registrazione;<\/li>\n<li>In caso di dubbio sull\u2019uso effettivo del marchio, rinforzare la tutela con registrazioni nazionali o internazionali nei paesi chiave dell\u2019UE;<\/li>\n<li>Registrare costantemente i restyling dei propri marchi;<\/li>\n<li>Catalogare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove. Menzionare, se possibile, il marchio in fattura, datare sempre cataloghi, brochure, listini;<\/li>\n<li>Per provare l\u2019uso su Internet, conservare registri di gestione di pagine web, report analitici, evidenze di pagamenti certificati e registrazioni di transazioni online.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per individuare una strategia di tutela che tenga conto delle specifiche esigenze aziendali ed una corretta gestione del portafogli marchi, \u00e8 sempre consigliabile rivolgersi a <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/team\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">professionisti del settore.<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-3731","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=3731"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=3731"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=3731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}