{"id":4411,"date":"2020-12-23T10:17:57","date_gmt":"2020-12-23T09:17:57","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=4411"},"modified":"2020-12-23T19:27:30","modified_gmt":"2020-12-23T18:27:30","slug":"dimmi-come-ti-chiami-e-ti-diro-che-marchio-sei","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/dimmi-come-ti-chiami-e-ti-diro-che-marchio-sei\/","title":{"rendered":"Dimmi come ti chiami e ti dir\u00f2 che marchio sei"},"content":{"rendered":"<p>Il settore della moda ci fornisce numerosi esempi di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchi<\/a> costituiti da <strong style=\"font-weight: bold;\">patronimici<\/strong>. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai celebri stilisti ed alle loro case di moda come Alberta Ferretti, Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Fabiana Filippi, Dolce &amp; Gabbana, Zanellato. Ma non mancano i riferimenti anche tra gli scaffali dei nostri supermercati, tra questi, per i prodotti alimentari i salumi Fiorucci, i biscotti Gentilini, il torrone Sorelle Nurzia, l\u2019amaro Varnelli ed i distillati Caffo, per menzionare solo alcuni dei marchi pi\u00f9 noti.<\/p>\n<p>I citati esempi ci consentono di rispondere positivamente, seppur in via astratta, ad un primo quesito: \u201c<strong><em style=\"font-weight: bold;\">Posso registrare come marchio il mio nome e\/o cognome<\/em>?<\/strong>\u201d. A ci\u00f2 si aggiunga che, generalmente un patronimico \u00e8 ritenuto appartenente alla categoria dei cd. marchi forti, ovvero quei segni dotati di elevata capacit\u00e0 di distinguersi da altri marchi, poich\u00e9 tendenzialmente privi di legami al prodotto od al servizio fornito.<\/p>\n<p>Inoltre, quando il marchio \u00e8 costituito sia dal nome proprio di persona che dal cognome a quest\u2019ultimo, la giurisprudenza maggioritaria, conferisce il ruolo di \u201ccuore\u201d del marchio.<\/p>\n<p>Tuttavia, il cosiddetto diritto al nome, riconosciuto dal nostro ordinamento, subisce non di rado una compressione ogni qualvolta il patronimico, utilizzato nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 economica, sia gi\u00e0 stato depositato o registrato da terzi e dunque possa creare un rischio di confusione nei confronti del consumatore a cui sono rivolti i prodotti e servizi, identici od affini.<\/p>\n<p>Sotto il profilo normativo, tralasciando ad altra sede il caso disciplinato dall\u2019articolo 8 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale (c.p.i.), che regola la registrazione come marchi di nomi di persona diversi di chi chiede la registrazione, <strong style=\"font-weight: bold;\">l\u2019articolo 21 c.p.i.<\/strong> nell\u2019individuare le limitazioni del diritto di marchio d\u2019impresa registrato sancisce espressamente la liceit\u00e0 dell\u2019uso del patronimico (comma 1 lett.a) nell\u2019attivit\u00e0 economica quando esso coincida con il nome della persona fisica e purch\u00e9 l\u2019uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.<\/p>\n<p>Al fine di delineare meglio l\u2019inciso, \u201c<strong><em style=\"font-weight: bold;\">purch\u00e9 l\u2019uso sia conforme ai principi della correttezza professionale<\/em><\/strong>\u201d, la giurisprudenza si \u00e8 orientata per ritenere come ammissibile l\u2019uso da parte del titolare del patronimico, gi\u00e0 registrato a nome di terzi, ogni qualvolta svolga una mera funzione descrittiva e non distintiva &#8211; propria invece del marchio &#8211; e dunque tale da non dare l\u2019impressione che sussista un legame commerciale fra l\u2019impresa terza e l\u2019imprenditore titolare del marchio.<\/p>\n<p>Sotto il profilo pratico, il nome anagrafico del concorrente, quindi, potr\u00e0 essere riportato anche sul prodotto e sulla sua etichetta ma a condizione di escludere agganciamenti parassitari con l\u2019impresa titolare del marchio patronimico registrato. Un esempio di uso lecito \u00e8 individuato dalla prassi quando il bene sia contraddistinto da un proprio marchio \u2013 diverso dal nome anagrafico \u2013 oppure quando l\u2019uso del nome sia in funzione descrittiva, quindi, venga riprodotto in caratteri normali o di dimensioni ridotte, accanto all\u2019indirizzo od alla sede, preceduto dalla ditta.<\/p>\n<p>L\u2019effettiva esigenza descrittiva, quindi, risponde alla correttezza professionale quando, con l\u2019indicazione del nome e\/o cognome, si intenda fornire al pubblico una informazione veritiera circa la qualit\u00e0 del prodotto legata alla sua realizzazione da parte di determinati soggetti; \u00e8 esclusa, invece, quando via sia il rischio di agganciamento od un\u2019ipotesi parassitaria.<\/p>\n<p>Come nei migliori casi, la \u201cforza\u201d dei marchi patronimici subisce un\u2019eccezione nel <strong style=\"font-weight: bold;\">settore vitivinicolo<\/strong>, ove il rischio di confusione tra gli stessi \u00e8 sottoposto a criteri di esame meno rigorosi. Invero, non di rado accade che nelle medesime aree di coltivazione vi siano pi\u00f9 famiglie che, attive nella produzione di vino in zone circoscritte, utilizzano lecitamente il medesimo patronimico come marchio. In tal caso, un aspetto essenziale, \u00e8 rivestito dall\u2019etichetta la quale deve essere idonea ad individuare e contraddistinguere il proprio prodotto differenziandolo da quello delle imprese concorrenti che operano con il medesimo o simile patronimico.<\/p>\n<p>Il patronimico, dunque, in tale specifico ambito \u00e8 spesso valutato di minore valenza distintiva e l&#8217;aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi \u00e8 stato ritenuto sufficiente ad escludere la confondibilit\u00e0 dei segni distintivi delle diverse aziende [Cass. n. 2191\/2016, caso Castella].<\/p>\n<p>Nel mercato dei vini, infatti, \u00e8 stato ritenuto che il marchio non costituisce l\u2019unico strumento per veicolare informazioni di cui il consumatore necessita al fine di esercitare in modo consapevole la sua libert\u00e0 di acquisto del prodotto: la scelta del consumatore sarebbe influenzata oltre che dalla tipologia di vino e dalla cantina produttrice, anche dalle caratteristiche dello stesso, quali le indicazioni di qualit\u00e0 (IGT, DOC, DOCG), l\u2019annata, il rapporto qualit\u00e0\/prezzo.<\/p>\n<p>Ma come si conciliano queste particolarit\u00e0 che influenzano la scelta del consumatore che si approccia ad un vino con il principio generale che, nell\u2019esame del rischio di confusione, vede un bilanciamento fra la somiglianza fra i segni e la somiglianza fra i prodotti? Tale criterio infatti \u00e8 generalmente applicato a prodotti che sono altamente standardizzati, fra loro fruibili \u2013anche se solo apparentemente- e soggetti ad acquisti d\u2019impulso. Tra questi non dovrebbero rientrare i vini, prodotti di qualit\u00e0, in forte competizione fra loro sul piano delle differenze qualitative e del rapporto qualit\u00e0\/prezzo e spesso oggetto di continue valutazioni da parte di esperti.<\/p>\n<p>L\u2019identit\u00e0 fra prodotti-vini va intesa \u2013 come ritenuto anche dalla Commissione Ricorsi \u2013 come appartenenza al medesimo settore merceologico ma non come normale sostituibilit\u00e0 di un singolo prodotto con un altro.<\/p>\n<p>Ne consegue che nel mercato dei vini pu\u00f2 essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purch\u00e9 l&#8217;uso dei marchi avvenga anch\u2019esso nel rispetto della correttezza professionale.<\/p>\n<p>In conclusione, dunque, i patronimici, grazie alla loro capacit\u00e0 distintiva, possono in astratto costituire marchi idonei a contraddistinguere in maniera efficace prodotti\/servizi. Al fine di comprendere l\u2019effettiva forza di un nome e\/o cognome in relazione ad un\u2019attivit\u00e0 economica \u00e8 sempre consigliato rivolgersi ad esperti del settore.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-4411","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4411","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4411\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4411"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=4411"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=4411"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=4411"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}