{"id":5520,"date":"2021-12-14T11:34:55","date_gmt":"2021-12-14T10:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/bz3.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=5520"},"modified":"2022-03-25T11:45:05","modified_gmt":"2022-03-25T10:45:05","slug":"scommettiamo-che-la-pubblicita-non-e-la-sola-a-provare-luso-del-marchio","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/scommettiamo-che-la-pubblicita-non-e-la-sola-a-provare-luso-del-marchio\/","title":{"rendered":"SCOMMETTIAMO CHE \u2026  LA PUBBLICIT\u00c0 NON \u00c8 LA SOLA A PROVARE L\u2019USO DEL MARCHIO?"},"content":{"rendered":"<p>Durante il procedimento concluso in favore della societ\u00e0 IGT Germany Gaming GMBH, rappresenta dalla Barzan\u00f2 e Zanardo S.p.a., \u00e8 stato fatto notare come \u2013 ai fini della prova di cui all\u2019art 178, comma 4 del c.p.i. \u2013 sia necessaria una valutazione che tenga conto delle eventuali restrizioni previste in materia di pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>La disciplina relativa alla pubblicit\u00e0 del giuoco d\u2019azzardo \u00e8 stata oggetto negli anni di ripetuti interventi da parte del legislatore. Da ultimo, \u00e8 stato previsto all\u2019interno del Decreto-legge n. 87 del 2018 (poi convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96) <strong>il divieto assoluto di effettuare qualunque forma di pubblicit\u00e0, diretta o indiretta, volta a promuovere giochi o scommesse con vincite in denaro<\/strong>. Tuttavia, gi\u00e0 prima di tale provvedimento la normativa in materia risultava fortemente limitante per le aziende del settore.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019Esaminatrice \u2013 concordemente a quanto fatto notare dall\u2019opponente nella relativa memoria \u2013 ha ritenuto di dover tener conto dell\u2019assetto normativo nazionale in tema di pubblicit\u00e0 del giuoco d\u2019azzardo, in riferimento alla prova d\u2019uso del <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> anteriore denominativo \u201cSPHINX\u201d registrato per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti in suddetta attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 178, comma 4, c.p.i. prevede la facolt\u00e0 per il richiedente di domandare all\u2019opponente la prova dell\u2019utilizzo del marchio anteriore su cui si basa il procedimento, qualora questo sia registrato da almeno cinque. In particolare, la dimostrazione in esame deve riferirsi all\u2019utilizzo del marchio in relazione ai prodotti e servizi su cui si fonda l\u2019<a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/approfondimenti\/la-tutela-penale-del-design\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">opposizione<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019opponente, pertanto, \u00e8 tenuto a fornire \u201c<em>documenti idonei a provare che tale marchio \u00e8 stato oggetto di uso effettivo<\/em> \u2013 nel corso cinque anni precedenti alla data di deposito o priorit\u00e0 del marchio per cui richiede il rigetto \u2013 <em>da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali \u00e8 stato registrato e sui quali si fonda l&#8217;opposizione<\/em>\u201d, ovvero <em>\u201cche vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione\u201d. <\/em>In caso di assenza della prova in questione, l&#8217;opposizione viene, quindi, respinta limitatamente ai prodotti e servizi posti a fondamento della contestazione per i quali non si \u00e8 dimostrato l\u2019uso del marchio.<\/p>\n<p>Inoltre, in relazione alla prova d\u2019uso, l\u2019articolo 53 del D.M. n.33\/ 2010, comma 4 precisa che questa \u201c<em>deve riguardare il luogo, il tempo, la estensione e la natura dell&#8217;uso che \u00e8 stato fatto del marchio anteriore\u201d, <\/em>e possa<em> \u201cconsistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazioni, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In considerazione di dette disposizioni, l\u2019Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha ritenuto sufficientemente provata l\u2019utilizzazione \u2013 con riferimento ai prodotti riportati nelle classi 9 e 28 \u2013 del marchio denominativo \u201cSPHINX\u201d da parte della societ\u00e0 IGT Germany Gaming GMBH, sulla base di fatture, schede illustrative, pubblicazioni in riviste del settore e video di terzi messi a disposizione online, risalenti al periodo in esame. Nella decisione, dunque, <strong>si tiene opportunatamente in considerazione l\u2019impossibilit\u00e0 di provare l\u2019effettivo uso del marchio nel settore del gioco d\u2019azzardo attraverso un tipico mezzo di prova, quale gli investimenti pubblicitari e la pubblicit\u00e0 stessa. \u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Di conseguenza, si deve ritenere che il divieto di cui alla Legge n. 96 del 2018, nonch\u00e9 ogni altra forma di restrizione in materia \u2013 seppur non possa configurare, <em>ipso facto, <\/em>un motivo legittimo di mancata utilizzazione del marchio \u2013 debba essere preso in considerazione nella valutazione delle prove d\u2019uso di un marchio che contraddistingue prodotti e servizi rientranti nel suddetto divieto.<\/p>\n<p>Difatti, detta osservazione non esenta l\u2019opponente dall\u2019onere di dimostrare l\u2019utilizzazione del proprio marchio, bens\u00ec attenua fortemente l\u2019esigenza di provare che i prodotti e servizi da esso contraddistinti siano stati portati a conoscenza di una vasta platea di consumatori attraverso i comuni mezzi pubblicitari.<\/p>\n<p>Nel procedimento in questione, la societ\u00e0 IGT Germany Gaming GMBH si opponeva alla domanda di registrazione della societ\u00e0 ADP Gauselman GMBH per il marchio denominativo \u201cSphinx\u201d, in Italia, per le classi merceologiche n. 9 e 28. Nello specifico, la societ\u00e0 IGT Germany Gaming GMBH, asseriva un rischio di confusione \u2013 ex art. 12, comma 1 lett. d) del c.p.i. \u2013 con i propri titoli anteriori rappresentati dal marchio denominativo \u201cSPHINX\u201d, tutelato per le classi 9, 28 e 41.<\/p>\n<p>Di seguito, il confronto tra i marchi ed i rispettivi prodotti e servizi:<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6037\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Tab_IT.jpg\" alt=\"\" width=\"1189\" height=\"1360\" \/><\/p>\n<p>La Divisione Opposizione, nel rammentare che l\u2019articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, in base al quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d\u2019impresa i segni che, alla data del deposito della domanda, \u201c<em>siano identici o simili ad un marchio gi\u00e0 da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorit\u00e0 o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell&#8217;identit\u00e0 o somiglianza fra i segni e dell&#8217;identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni<\/em>\u201d, ha accertato la presenza del rischio di confusione.<\/p>\n<p>L\u2019Esaminatrice ha ritenuto che i due marchi a confronto fossero identici, in quanto entrambi marchi denominativi costituiti dalla parola \u201cSPHINX\u201d, di sei lettere, composti dalle due sillabe \u201cSPHI-NX\u201d e con il medesimo profilo concettuale (\u201cSPHINX\u201d \u00e8 una parola di lingua anglosassone o francese, facilmente conoscibile dal consumatore italiano nel significato di \u201csfinge\u201d).<\/p>\n<p>Nel confronto merceologico, l\u2019Ufficio ha rilevato un\u2019identit\u00e0 ed affinit\u00e0 in relazione ai prodotti di cui alle classi n. 9 e 28.<\/p>\n<p>Infine, nell\u2019ambito della valutazione relativa al pubblico di riferimento \u2013 coerentemente a quanto stabilito dalla pregressa giurisprudenza \u2013 l\u2019Ufficio ha preso in considerazione <em>il consumatore medio della categoria di prodotti\/servizi interessata normalmente informato e ragionevolmente avveduto e attento, <\/em>tenendo conto del fatto che il livello di attenzione di questi varia a seconda della categoria di prodotti\/servizi a cui ci si riferisce. Ci\u00f2 detto, l\u2019Esaminatrice ha ritenuto di dover prendere in considerazione due gruppi di consumatori; sia il \u201cgrande pubblico\u201d che un (minore) pubblico specializzato, dotato di specifiche conoscenze professionali. In riferimento a tali gruppi ha, infine, reputato fondato il rischio di confusione, sottolineando come \u2013 ai fini dell\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art.12 c.p.i. \u2013 sia sufficiente la prospettazione del rischio con riferimento ad almeno uno di questi, e non necessariamente ad entrambi.<\/p>\n<p>Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l\u2019Ufficio italiano Brevetti e Marchi ha ritenuto sussistere il rischio di confusione\/associazione da parte del pubblico di riferimento ai sensi dell\u2019art.12, comma 1, lett. d) del c.p.i., ed ha \u2013 quindi \u2013 accolto l\u2019opposizione presentata, e respinto la domanda di registrazione nazionale n. 302017000105542, riconoscendo l\u2019uso effettivo del marchio anteriore \u201cSPHINX\u201d in relazione ai prodotti di cui alle classi n. 9 e 28.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-5520","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/5520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/5520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=5520"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=5520"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=5520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}