{"id":7349,"date":"2023-04-03T12:48:54","date_gmt":"2023-04-03T10:48:54","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&#038;p=7349"},"modified":"2023-04-03T13:45:14","modified_gmt":"2023-04-03T11:45:14","slug":"big-mac-contro-supermacs-una-battaglia-a-colpi-di-hamburger","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/big-mac-contro-supermacs-una-battaglia-a-colpi-di-hamburger\/","title":{"rendered":"BIG MAC contro SUPERMAC\u2019S: una battaglia a colpi di hamburger"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Un po&#8217; di storia\u2026<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Big Mac venne ideato nel 1967 da Jim Delligatti, imprenditore titolare in franchising di uno dei numerosi ristoranti della nota catena <em>fast food<\/em> McDonald in Pennsylvania, ma allora non era questo il suo nome. In origine, infatti, si chiamava \u201cAristocratico\u201d, creato con soli ingredienti presenti nelle sue cucine; tuttavia, il nome non parve piacere ai clienti e per questo venne rinominato \u201cBlue Ribbon Burger\u201d; ma, ancora una volta, il nome non riusc\u00ec a catturare il pubblico. Fu solo l\u2019anno seguente, grazie all\u2019idea di una segretaria dell\u2019amministrazione della societ\u00e0 Esther Glickstein Rose, che il panino riusc\u00ec a riscuotere il successo cos\u00ec com\u2019\u00e8 conosciuto oggi in tutto il mondo, il \u201cBig Mac\u201d!<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-7350 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac-300x270.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac-300x270.png 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac-768x691.png 768w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac.png 856w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(Copyright \u00a9 2023 McDonald&#8217;s. All rights reserved)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong style=\"font-weight: bold;\">Super contro Big<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il contenzioso ha inizio nel 2014 quando la societ\u00e0 Supermac&#8217;s (Holdings) Ltd deposita una prima domanda di marchio presso l\u2019EUIPO per \u201cSUPERMAC\u2019S\u201d in classe 30 e, successivamente, nel 2016 deposita ulteriori due domande sia per lo stesso marchio denominativo che per il figurativo <img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7352\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/supermacs.png\" alt=\"\" width=\"116\" height=\"50\" \/> nell\u2019ulteriore classe 43 e la McDonald&#8217;s International Property Company, Ltd. si oppone avverso la loro concessione, sostenendo un rischio di confusione per il pubblico tra i marchi in esame (art.8, co.1, lett.b RMUE) e che l\u2019uso senza giustificato motivo dei marchi contestati potesse trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o notoriet\u00e0 del marchio anteriore o recare pregiudizio allo stesso (art.8, co.5 RMUE).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Orbene, mentre la domanda di registrazione del 2014 \u00e8 giunta a registrazione, invece, i procedimenti di opposizione promossi avverso la concessione delle due ulteriori domande di marchio depositate nel 2016 sono stati sospesi, in quanto <strong style=\"font-weight: bold;\">l\u201911 aprile 2017 la Supermac&#8217;s (Holdings) Ltd ha promosso azione di decadenza contro il marchio \u201cBIG MAC\u201d (EUTM n. 62638) davanti all\u2019EUIPO<\/strong> per mancato uso effettivo da parte del titolare per un periodo continuativo di cinque anni in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti, a norma dell\u2019art. 58, paragrafo 1, lett. a) RMUE.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La Divisione d\u2019Annullamento in data 11 gennaio 2019<sup style=\"font-size: 9px;\">1<\/sup>; ha dichiarato la decadenza del marchio \u201cBIG MAC\u201d, asserendo un\u2019insufficienza ed inidoneit\u00e0 delle prove d\u2019uso del marchio depositate da McDonald\u2019s sulla base delle seguenti motivazioni.<\/p>\n<p>In primo luogo, le <u>tre dichiarazioni giurate dei rappresentanti di McDonald\u2019s Germania, Francia e Regno Unito <sup style=\"font-size: 9px;\">2<\/sup><\/u>, attestanti un ingente fatturato per le vendite di panini \u201cBig Mac\u201d nel periodo 2011-2016, seppur ammissibili, <u>sono da ritenersi<\/u> \u2013 a detta della Divisione &#8211; sotto il profilo probatorio di minor considerazione, <u>poich\u00e9 provengono dalla parte interessata<\/u> che, in quanto tale, ha una percezione pi\u00f9 o meno influenzata dai propri interessi. Tali, pertanto, dovranno essere valutate alla luce di ulteriori elementi di prova, ricordando che, per il principio di interdipendenza, tutti i fattori quali la natura dei beni e servizi, le caratteristiche del mercato di riferimento, del territorio, il volume commerciale, la durata e la frequenza d\u2019uso, devono essere presi in considerazione.<\/p>\n<p>Le <u>brochures e tabelloni dei manifesti pubblicitari<\/u> in lingua tedesca, francese e inglese (2011- 2016) raffiguranti, tra gli altri prodotti, i panini \u201cBig Mac\u201d ed imballaggi, <u>non forniscono alcuna indicazione su come i documenti siano circolati, chi siano i destinatari, e se abbiano portato ad una vendita attuale o potenziale dei prodotti.<\/u><\/p>\n<p>Le <u>stampe<\/u>, invece, <u>di fotografie raffiguranti i panini \u201cBig Mac\u201d<\/u>, tratte dai numerosi siti internet che la societ\u00e0 stessa usa in ciascun Paese europeo, <u>di per s\u00e9 non sono sufficienti a provare l\u2019uso effettivo<\/u>, a meno che il sito internet mostri anche il luogo, il tempo e l\u2019estensione dell\u2019utilizzo o che tali informazioni siano fornite altrimenti. \u00c8 stato evidenziato, infatti, che il valore di un sito internet pu\u00f2 essere rafforzato da prove relative al traffico internet, al numero di ordini effettuati da parte dei consumatori, in un certo periodo e in un determinato territorio, tutti elementi non forniti da McDonald.<\/p>\n<p>Infine, riguardo l\u2019estratto del sito internet <u>en.wikipedia.org<\/u>\u00a0sull\u2019hamburger \u201cBig Mac\u201d, la sua storia e i valori nutrizionali nei diversi Paesi (<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Big_Mac\">https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Big_Mac<\/a>) la Divisione evidenzia come tale enciclopedia online <u>non pu\u00f2 essere considerata fonte attendibile<\/u>, perch\u00e9 i contenuti possono essere modificati dagli utenti e, pertanto, potr\u00e0 essere considerata rilevante come tale solo qualora sia supportata da ulteriori prove indipendenti e concrete.<\/p>\n<p>Il richiedente, in aggiunta, ha sostenuto che le suddette prove fossero insufficienti a dimostrare l\u2019uso effettivo del marchio per prodotti e servizi diversi dai panini e, in proposito, McDonald\u2019s ha sostenuto che <em>\u201cl\u2019uso del marchio per il panino potesse essere considerato \u201cuso\u201d anche per i suoi ingredienti\u201d<\/em> e, in ogni caso, qualora le prove fossero state considerate insufficienti per tutti i prodotti e servizi, la richiesta di annullamento avrebbe dovuto essere almeno rigettata parzialmente.<\/p>\n<p>La Divisione di Annullamento ha, quindi, concluso che le prove fornite da McDonald\u2019s <u>non erano sufficienti a dimostrare che il marchio fosse stato effettivamente utilizzato nel territorio di riferimento (Unione europea), nel periodo di tempo rilevante, perch\u00e9 in sintesi la documentazione non ha fornito la prova che i prodotti contrassegnati dal marchio \u201cBig Mac\u201d siano stati effettivamente offerti in vendita, mancando la conferma di qualsiasi transazione commerciale e gli indici di tempo<\/u>. I fattori di tempo- luogo- estensione- natura dell\u2019uso devono essere considerati cumulativi, e dunque la prova avrebbe dovuto fornire sufficienti indicazioni di tutti questi fattori al fine di dimostrare l\u2019uso effettivo; pertanto, la mancanza di uno di questi comporta il rigetto della prova d\u2019uso, poich\u00e9 ritenuta insufficiente.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">La richiesta di Supermac\u2019s \u00e8 stata accolta ed i diritti della titolare per il marchio EUTM n.62638 \u201cBIGMAC\u201d sono stati revocati integralmente dall\u201911 aprile 2017 (data della domanda di decadenza), con l\u2019aggiunta di addebito delle spese a carico di McDonald\u2019s.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">McDonald non si arrende<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In data <strong style=\"font-weight: bold;\">8 marzo 2019 McDonald\u2019s impugna la decisione della Divisione di Annullamento depositando Appello<\/strong> ed integrando la documentazione d\u2019uso con richiesta, ex art. 114 co.4 EUTMR, che alcuni di questi rimanessero confidenziali, manifestando uno specifico interesse alla riservatezza, in quanto contenenti quote di mercato, spese pubblicitarie e dati di fatturato e\/o di vendita relativi ai prodotti.<\/p>\n<p>Supermac\u2019s evidenziava la tardivit\u00e0 delle prove fornite non potendo costituire materiale a supporto e volto a chiarire la documentazione gi\u00e0 fornita nelle precedenti sedi ed evidenziando, in ogni caso, che qualora ammesse dimostrerebbero un uso comunque parziale, ovvero solo in relazione a parte dei prodotti (hamburger) e servizi.<\/p>\n<p>La <strong style=\"font-weight: bold;\">Quarta Commissione di Ricorso ha ritenuto fondato il ricorso, seppur parzialmente<\/strong>, della titolare del marchio dell\u2019UE \u201cBIG MAC\u201d osservando, anzitutto, circa l\u2019asserita tardivit\u00e0 delle prove, che la Commissione discrezionalmente pu\u00f2 accogliere fatti\/prove prodotte per la prima volta di fronte alla stessa ove la documentazione risulti rilevante ai fini del procedimento e se la tardivit\u00e0 possa essere giustificata da valide ragioni (art. 27, comma 4, RDMUE<sup style=\"font-size: 9px;\">3<\/sup>).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, la Commissione stabilisce che <u><strong style=\"font-weight: bold;\">le dichiarazioni giurate<\/strong> non possono essere ignorate e ritenute documenti meramente interni provenienti dal titolare del MUE<\/u>, perch\u00e9 al fine di accertarne la validit\u00e0 come prova, occorre verificare la plausibilit\u00e0 e veridicit\u00e0 delle informazioni in esse contenute; nel caso di specie, tali verifiche sono state corroborate dal deposito di ulteriori prove valide, quali le evidenze delle vendite, pubblicit\u00e0 e impiego dei servizi. Ed aggiunge che <em>\u201csarebbe irragionevole, estremamente rigoroso ed economicamente gravoso pretendere che il titolare del marchio conservi indagini di mercato per tutto il periodo di vigenza del marchio\u201d<\/em>. Inoltre, rileva che, ancor prima che il Regno Unito uscisse definitivamente dall\u2019Unione europea, l\u2019uso del marchio in detto Paese \u00e8 da considerarsi come valido ai fini della prova d\u2019uso.<\/p>\n<p>Ancora, <u><strong style=\"font-weight: bold;\">l\u2019estratto di Wikipedia<\/strong>, contiene molti riferimenti e collegamenti esterni, inclusi riferimenti a fonti attendibili come articoli in giornali e note riviste e, pertanto, non se ne pu\u00f2 escludere il valore di prova.<\/u><\/p>\n<p>La Commissione, inoltre, tra le altre questioni affrontate nelle motivazioni circa le prove, evidenzia che il prodotto \u201cBig Mac\u201d \u00e8 diffuso e macro-economicamente cos\u00ec significativo da essere utilizzato quale parametro di riferimento per confrontare il costo della vita in diversi paesi, il c.d. \u201cBig Mac Index\u201d<sup style=\"font-size: 9px;\">4<\/sup> , e che vari materiali pubblicitari confermano che \u201cBig Mac\u201d viene promosso come parte integrante dei servizi di ristorazione.<\/p>\n<p>Contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, quindi, le prove presentate dimostrano che il marchio dell&#8217;Unione europea \u201cBIG MAC\u201d \u00e8 stato utilizzato, non solo per identificare un panino specifico (cos\u00ec composto: panino bun, salsa Big Mac, cipolla tritata disidratata, insalata Iceberg tritata, fetta di formaggio Cheddar, due hamburger di carne bovina e due fette di cetriolini), ma anche per promuovere il fornitore di alimenti. In particolare, la Commissione afferma che <em>\u201cil panino \u201cBig Mac\u201d non pu\u00f2 essere acquistato in nessun altro ristorante se non presso gli stabilimenti del titolare del MUE\u201d<\/em> (McDonald\u2019s).<br \/>\nIn conclusione, <strong style=\"font-weight: bold;\">McDonald\u2019s ha mostrato si l&#8217;uso del proprio marchio denominativo &#8220;BIG MAC&#8221;, ma <u>solo per alcuni dei prodotti e servizi per i quali \u00e8 stato registrato<sup style=\"font-size: 9px;\">5<\/sup><\/u> , pertanto, il ricorso<sup style=\"font-size: 9px;\">6<\/sup> \u00e8 stato parzialmente accolto, con contestuale annullamento della precedente decisione, con compensazione delle spese per ciascuna parte in entrambi i procedimenti.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Non \u00e8 detta l\u2019ultima parola<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Infatti, lo scorso 9 febbraio 2023, Supermac&#8217;s ha impugnato la decisione della Quarta Commissione dinanzi al Tribunale UE (Causa T-58\/23). Non mancher\u00e0, quindi, l\u2019occasione per scoprire le sorti della registrazione dell\u2019UE per il marchio \u201cBIG MAC\u201d e dei relativi procedimenti di opposizione, sospesi, in relazione al marchio \u201cSupermac\u2019s\u201d.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-7354 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac2-300x268.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac2-300x268.png 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac2-768x686.png 768w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/BigMac2.png 833w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(Copyright \u00a9 2023 McDonald&#8217;s. All rights reserved)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size:12px\"><sup style=\"font-size: 9px;\">1<\/sup> EUIPO &#8211; Annullamento n.14 788 C (decadenza).<br \/>\n<sup style=\"font-size: 9px;\">2<\/sup> Germania, Francia e Regno Unito sono reputati i Paesi rappresentativi di tre delle economie pi\u00f9 importanti del mercato europeo e, per tale ragione, ritenuti dalla titolare del MUE da soli idonei a dimostrare l\u2019uso del marchio nell\u2019intera Unione europea.<br \/>\n<sup style=\"font-size: 9px;\">3<\/sup> \u201c[\u2026] Conformemente all&#8217;articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017\/1001, la commissione di ricorso pu\u00f2 accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:<br \/>\na) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l&#8217;esito della causa; e<br \/>\nb)non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano gi\u00e0 stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d&#8217;ufficio dall&#8217;organo di primo grado nella<br \/>\ndecisione soggetta a ricorso\u201d.<br \/>\n<sup style=\"font-size: 9px;\">4<\/sup> Termine coniato dalla rivista <em>The Economist<\/em>.<br \/>\n<sup style=\"font-size: 9px;\">5<\/sup> Classe 29 \u201c<em>Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo.<\/em><br \/>\nClasse 30 \u201c<em>Panini imbottiti; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo<\/em>.<br \/>\nClasse 42 \u201c<em>Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto.<\/em><br \/>\n<sup style=\"font-size: 9px;\">6<\/sup> Decisione della Quarta Commissione d\u2019Appello del 14\/12\/2022 &#8211; Caso R 543\/2019-4 &#8211; McDonald\u2019s International Property Company, Ltd. VS Supermac\u2019s (Holdings) Ltd.<\/span><\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53,93,94,95],"news-tipologia":[15],"class_list":["post-7349","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-argomento-decadenza-per-non-uso","news-argomento-euipo","news-argomento-orientamenti-giurisprudenziali","news-tipologia-notizia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=7349"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=7349"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=7349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}