{"id":7708,"date":"2023-06-26T14:44:13","date_gmt":"2023-06-26T12:44:13","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&#038;p=7708"},"modified":"2023-06-26T15:02:38","modified_gmt":"2023-06-26T13:02:38","slug":"brevetti-errori-comuni-e-come-evitarli-capitolo-iii","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/brevetti-errori-comuni-e-come-evitarli-capitolo-iii\/","title":{"rendered":"BREVETTI &#8211; ERRORI COMUNI E COME EVITARLI \u2013  III\u00b0 Capitolo"},"content":{"rendered":"<p><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>C1) Non considerare la contraffazione per equivalenza <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Per spiegare il concetto di equivalenza utilizzeremo un esempio.<\/p>\n<p>Supponiamo che la rivendicazione indipendente di un brevetto sia la seguente:<\/p>\n<p><em>\u201cDispositivo a pedali comprendente una sella (A), un manubrio (B), una ruota (C) per la sua movimentazione su una superficie\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Riteniamo sia abbastanza condivisibile che il dispositivo schematizzato nella figura seguente sia in contraffazione di tale rivendicazione.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7709 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F1-300x177.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F1-300x177.jpg 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F1.jpg 421w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Invece il dispositivo schematizzato nella seguente figura non sembrerebbe in contraffazione, in quanto non \u00e8 presente una <em>ruota per la sua movimentazione su una superficie<\/em>, e di fatto non c\u2019\u00e8 alcun componente che ne consenta la movimentazione su una superficie: <em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7711 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F2.jpg\" alt=\"\" width=\"262\" height=\"246\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ma cosa dire del dispositivo rappresentato nella figura seguente?<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7713 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F3-300x184.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"184\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F3-300x184.png 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/F3.png 472w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 un dispositivo a pedali, comprende una sella, un manubrio, e <em>\u201cqualcosa\u201d<\/em> (D) per la sua movimentazione, ma quel qualcosa \u00e8 una ruota?<\/p>\n<p>Probabilmente no, ma \u00e8 in un certo qual modo simile ad una ruota.<\/p>\n<p>In questi casi, in cui una (o pi\u00f9) caratteristica di una rivendicazione non \u00e8 riprodotta in un certo prodotto (o metodo) ma \u00e8 sostituita da una caratteristica simile, si potrebbe essere in presenza di contraffazione per equivalenti, o equivalenza.<\/p>\n<p>Diversi stati, e anche diversi tribunali o diversi giudici all\u2019interno dei diversi stati, utilizzano diversi criteri per valutare l\u2019equivalenza; i criteri pi\u00f9 usati in Italia sono il criterio FWR (Function, way, result), che prevede in sostanza di valutare se la caratteristica simile ha la stessa funzione di quella mancante e raggiunge lo stesso risultato, operando nello stesso modo, ed il criterio dell\u2019ovviet\u00e0 della variante. Altri criteri sono comunque utilizzati.<\/p>\n<p>Non \u00e8 possibile in questa sede entrare pi\u00f9 in dettaglio nella questione dell\u2019equivalenza, forse una delle pi\u00f9 complicate del mondo dei brevetti, ma l\u2019importante \u00e8 che, nel valutare se un certo prodotto o metodo riproduce le caratteristiche di una rivendicazione, si tenga presente che non \u00e8 sufficiente l\u2019assenza dal prodotto o metodo di una caratteristica presente nella rivendicazione indipendente per escludere la contraffazione; bisogna infatti sempre chiedersi se tale caratteristica mancante potrebbe essere considerata equivalente ad una caratteristica simile presente in tale prodotto o metodo.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>C2) Non considerare la contraffazione indiretta<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La contraffazione indiretta si configura tipicamente quando c\u2019\u00e8 la fornitura o l\u2019offerta in vendita non dell\u2019invenzione brevettata (ad esempio una bicicletta con una ruota innovativa), ma di mezzi relativi ad un elemento indispensabile (ad esempio la ruota innovativa) per l\u2019attuazione di un\u2019invenzione brevettata, avendo conoscenza (o essendo in grado di averla con ordinaria diligenza) dell\u2019idoneit\u00e0 e della destinazione dei mezzi ad attuare l\u2019invenzione.<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 tuttavia contraffazione indiretta quando i mezzi forniti sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati, o in altre parole ci sia un incitamento ad utilizzare tali prodotti in una soluzione brevettata.<\/p>\n<p>In questi casi diventa quindi importante quello che si comunica in materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, istruzioni, eccetera, per evitare di dare indicazioni che possano essere considerate un incitamento ad utilizzare un certo prodotto (una ruota) in un prodotto coperto da brevetto (una particolare bicicletta innovativa).<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>C3) Attenzione alla pubblicit\u00e0!<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Scrivere che una certa soluzione \u00e8 coperta da brevetto, quando invece non lo \u00e8 (o non lo \u00e8 ancora), a seconda delle diverse legislazioni pu\u00f2 costituire un reato.<\/p>\n<p>In alcune legislazioni quando una domanda di brevetto non \u00e8 ancora stata concessa \u00e8 possibile scrivere, relativamente ad un prodotto o ad un metodo che utilizza la tecnologia brevettata, \u201cbrevetto depositato\u201d (patent pending), ma in altre legislazioni (ad esempio quella tedesca) ci\u00f2 non \u00e8 consentito.<\/p>\n<p>\u00c8 importante, prima di apporre questo tipo di indicazioni su un prodotto, consultare un consulente brevettuale o un legale locale, per verificare cosa prevede la specifica normativa nazionale.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>C4) Non monitorare la concorrenza<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il monitoraggio della concorrenza, sia dei loro brevetti che dei loro prodotti pu\u00f2 essere molto utile dal punto di vista brevettuale.<\/p>\n<p>Un monitoraggio periodico, ad esempio ogni due o tre mesi, dei brevetti pubblicati a nome dei propri concorrenti (ricordiamo che i brevetti sono pubblicati in genere diciotto mesi dopo il deposito, e prima sono segreti e quindi \u201cinvisibili\u201d) pu\u00f2 aiutare a compensare i limiti intrinseci delle ricerche brevettuali, quali, ad esempio, oltre all\u2019invisibilit\u00e0 nel periodo di segretezza appena citato, il fatto che le ricerche vengono effettuate in genere tramite parole chiave, e non \u00e8 certo che le parole chiave utilizzate per la ricerca siano le stesse utilizzate in un brevetto che si sta cercando.<\/p>\n<p>Inoltre un monitoraggio periodico dei brevetti pubblicati a nome dei concorrenti offre pi\u00f9 tempo per poter intraprendere azioni correttive; infatti alcune azioni per cercare di annullare un brevetto, ad esempio l\u2019opposizione ad un brevetto europeo, possono essere effettuate solamente entro un certo tempo dopo la concessione del brevetto e altre (come ad esempio l\u2019invio di osservazioni di terze parti agli uffici brevetti per cercare di evitare che un brevetto sia concesso) solamente prima della concessione.<\/p>\n<p>Ancora, il monitoraggio periodico dei brevetti pubblicati consente di avere una visione, sia pure con un certo ritardo dovuto al periodo di segretezza, sulle roadmap tecnologiche dei concorrenti.<\/p>\n<p>Relativamente al monitoraggio dei prodotti dei concorrenti, lo stesso consente invece di poter valutare se stanno interferendo con un nostro brevetto ed inoltre di modificare, quando possibile, le nostre domande di brevetto gi\u00e0 depositate, ma non ancora concesse, per cercare di coprire al meglio le soluzioni dei concorrenti.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>C5) Mancanza di formazione base in materia brevettuale per i vari ruoli aziendali<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Molti pensano che la propriet\u00e0 intellettuale, ed in particolare i brevetti, interessino solamente alcuni specifici settori aziendali, in particolare l\u2019area tecnica, per cui fornire una conoscenza base di tali aspetti agli altri settori aziendali sia inutile.<\/p>\n<p>\u00c8 sicuramente vero che progettisti e sviluppatori di prodotti dovrebbero conoscere almeno alcuni aspetti della normativa brevettuale, ma anche molti altri settori aziendali possono trovarsi davanti, anche senza saperlo, questioni legate alla propriet\u00e0 intellettuale, ed in particolare ai brevetti.<\/p>\n<p>Di seguito indichiamo le principali attivit\u00e0 brevettuali che potrebbero\/dovrebbero coinvolgere i principali ruoli aziendali; vi rimandiamo ai punti precedenti e alle parti 1 e 2 del presente articolo per maggiori dettagli sulle varie attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">R&amp;D<\/strong>: Verificare la libert\u00e0 di attuazione (FTO) delle nuove soluzioni che si vogliono immettere nel mercato; proteggere le proprie innovazioni, regolare i diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate con terze parti con cui si collabora, eccetera.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">ACQUISTI<\/strong>: chiedere\/verificare la FTO delle soluzioni acquistate; definire clausole di manleva nei contratti di acquisto per i rischi legati alla contraffazione brevettuale; assicurare la segretezza delle informazioni scambiate con i fornitori per preservare la novit\u00e0 delle proprie invenzioni potenzialmente brevettabili; definire le clausole relative ai diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate da terzi e con terzi mediante contratti di sviluppo, co-sviluppo, eccetera.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">VENDITE<\/strong>: negoziare al meglio eventuali clausole di manleva richieste dai propri clienti relative a rischi legati alla contraffazione brevettuale; preservare la segretezza delle informazioni scambiate; definire le clausole relative ai diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate da terzi e con terzi mediante contratti di sviluppo, co-sviluppo, eccetera.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">MARKETING<\/strong>: veicolare le corrette informazioni (<em>patented<\/em>, <em>patent pending<\/em>, eccetera) relative ai brevetti in brochures, presentazioni, eccetera; evitare di pubblicare informazioni che potrebbero mettere a rischio di contraffazione indiretta; preservare la segretezza delle informazioni, eccetera.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">HR<\/strong>: verificare che i contratti di lavoro (sia di dipendenti che di consulenti) siano conformi alle normative relative ai brevetti (ad esempio prevedendo un equo premio per le invenzioni dei dipendenti che ne hanno diritto); verificare la normativa e clausole brevettuali nei contratti con collaboratori non dipendenti, quali ad esempio dottorandi, stagisti, collaboratori esterni, eccetera; informare i dipendenti sui doveri di segretezza legati al contratto di lavoro, eventualmente rafforzando con un NDA, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro, eccetera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">In conclusione di questo percorso, speriamo che le indicazioni fornite possano essere utili a muoversi con maggior consapevolezza nel complicato universo dei brevetti, o almeno a porsi qualche domanda (e ovviamente a cercarne la risposta) prima di compiere determinate azioni che potrebbero comportare la perdita di propri diritti o la violazione di diritti di terzi.<\/strong><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">Il Team della Barzan\u00f2 &amp; Zanardo \u00e8 a disposizione per assisterVi in ogni fase della tutela dei diritti di propriet\u00e0 industriale.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[91],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-7708","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-brevetti","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7708","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7708\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=7708"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=7708"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=7708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}