{"id":7785,"date":"2023-07-12T09:13:41","date_gmt":"2023-07-12T07:13:41","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&#038;p=7785"},"modified":"2023-07-12T09:14:19","modified_gmt":"2023-07-12T07:14:19","slug":"la-riforma-del-processo-civile-e-la-tutela-dellip-cosa-cambia","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/la-riforma-del-processo-civile-e-la-tutela-dellip-cosa-cambia\/","title":{"rendered":"La riforma del processo civile e la tutela dell\u2019IP. Cosa cambia?"},"content":{"rendered":"<p><strong style=\"font-weight: bold;\">2 L\u2019impatto della riforma Cartabia nelle cause di propriet\u00e0 di industriale<\/strong><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">2.1 Le modifiche al rito ordinario<\/strong><\/p>\n<p>Si \u00e8 visto che la Riforma Cartabia \u00e8 intervenuta su una grande quantit\u00e0 di materie e ha modificato diversi riti processuali. Di seguito analizzeremo esclusivamente le norme che possono avere un impatto diretto sulle cause aventi ad oggetto i titoli di propriet\u00e0 industriale.<\/p>\n<p>Come noto, chiunque voglia far accertare in via definitiva atti di contraffazione dei propri marchi, brevetti e\/o design ovvero condotte di concorrenza sleale poste in essere da un competitor, deve iniziare un\u2019azione giudiziale di merito.<\/p>\n<p>Tale azione \u00e8 disciplinata dalle norme previste dal c.d. rito ordinario, che \u00e8 stato oggetto di di un\u2019importante revisione con la Riforma Cartabia (si vedano, in particolare, gli artt. 163 ss del codice di procedura civile e gli artt. 310 ss. c.p.c.).<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">2.2 <\/strong><strong style=\"font-weight: bold;\">Il rito ordinario pre riforma<\/strong><\/p>\n<p>Il rito ordinario pre riforma era caratterizzato da 3 fasi processuali di uguale importanza. La <em>prima<\/em> (fase introduttiva) inizia con la notifica della citazione e termina con la prima udienza di comparizione e trattazione. La <em>seconda<\/em> \u00e8 la fase istruttoria, scandita dal deposito di tre memorie con cui le parti possono produrre evidenze e chiedere l\u2019ammissione di mezzi istruttori. <em>L\u2019ultima<\/em> \u00e8 la fase conclusiva o decisoria, in cui con le due memorie a disposizione le parti riassumono quanto accaduto nel processo, dando evidenza agli aspetti ritenuti di maggior interesse.<\/p>\n<p>Lo schema di seguito riportato offre una panoramica del rito ordinario pre-riforma (che rester\u00e0 in vigore per tutti i processi iniziati prima dell\u2019entrata in vigore della Riforma):<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7786 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-1024x507.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"507\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-1024x507.jpg 1024w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-300x148.jpg 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-768x380.jpg 768w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-1536x760.jpg 1536w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia1-2048x1013.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">2.3 Il rito ordinario post riforma<\/strong><\/p>\n<p>La riforma Cartabia ha modificato in modo rilevante il rito ordinario, sotto diversi profili.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti riguardano, in primo luogo, l\u2019obbligo di comparizione personale della parte alla prima udienza. La <em>ratio<\/em> di tale novella \u00e8 quella di favorire un accordo giudiziale tra le parti, con l\u2019ausilio del Giudice.<\/p>\n<p>Altri importanti cambiamenti sono relativi all\u2019abbreviazione dei termini di difesa per il convenuto e per le parti in generale. Il motivo risiede, evidentemente, nella volont\u00e0 di ridurre i tempi del giudizio, anche se \u2013 a dire la verit\u00e0 \u2013 la lunghezza dei tempi processuali non dipende dalle difese delle parti ma dalla calendarizzazione delle udienze. \u00c8 stato poi anticipato agli atti introduttivi del giudizio (e, quindi, di fatto entro la prima udienza) il momento in cui le parti devono chiarire le domande e depositare le prove a supporto delle richieste avanzate.<\/p>\n<p>Di seguito si riporta uno schema che riassume il nuovo rito ordinario alla luce della novella legislativa:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7790 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2-1024x605.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"605\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2-1024x605.jpg 1024w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2-300x177.jpg 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2-768x454.jpg 768w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2-1536x907.jpg 1536w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia2.jpg 1756w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">3 Introduzione del rito semplificato (281 decies-terdecies c.p.c.)<\/strong><\/p>\n<p>Novit\u00e0 assoluta \u00e8 l\u2019introduzione di un rito semplificato, quindi pi\u00f9 breve e snello rispetto al rito ordinario, che pu\u00f2 essere applicato soltanto se ricorrono determinati requisiti.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito delle cause in materia di propriet\u00e0 industriale, che sono sempre cause collegiali (ovvero decise da un collegio di Giudici e non da un solo Giudice monocratico), il rito semplificato pu\u00f2 applicarsi se i fatti di causa non sono controversi oppure se la domanda si fonda su prove documentali oppure se si tratta di una causa c.d. di pronta risoluzione (che non necessita di un\u2019istruttoria approfondita).<\/p>\n<p>Di seguito si riporta lo schema che sintetizza i momenti pi\u00f9 rilevanti del rito in questione:<\/p>\n<p>Nelle cause<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-7788 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia3-1024x527.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"527\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia3-1024x527.jpg 1024w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia3-300x154.jpg 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia3-768x395.jpg 768w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/RCartabia3.jpg 1253w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Il rito semplificato potrebbe, quindi, essere utilizzato soprattutto nelle cause di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in quanto in questi procedimenti non \u00e8 solitamente richiesta una consulenza tecnica d\u2019ufficio (quanto meno per quanto riguarda l\u2019accertamento della condotta, mentre potrebbe essere disposta per la quantificazione del danno) e le prove sono per lo pi\u00f9 documentali.<\/p>\n<p>Si esclude un suo utilizzo nelle cause di contraffazione di brevetti e design, che solitamente richiedono l\u2019espletamento di una CTU.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 quindi interessante verificare l\u2019orientamento delle Corti nell\u2019utilizzo di tale rito, atteso che allo stato la tendenza \u00e8 quella di garantire il pi\u00f9 possibile un contraddittorio pieno (che si garantisce con il rito ordinario).<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">4 Le ulteriori novit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">4.1 Le notifiche di atti e provvedimenti giudiziari<\/strong><\/p>\n<p>Un aspetto sicuramente positivo della Riforma \u00e8 stato l\u2019introduzione dell\u2019obbligo, per gli avvocati e per gli ausiliari del Giudice, di notificazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari via PEC. Tale obbligo vige se il destinatario:<\/p>\n<ul>\n<li>ha l\u2019obbligo di munirsi di domicilio digitale (professionisti, imprese individuali e collettive, Pubbliche Amministrazioni);<\/li>\n<li>pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell\u2019INAD.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Riforma prevede poi l\u2019ipotesi in cui la notifica via PEC <strong style=\"font-weight: bold;\"><u>non<\/u><\/strong> vada a buon fine e, segnatamente:<\/p>\n<ul>\n<li>Se la PEC non viene consegnata per <strong style=\"font-weight: bold;\">cause imputabili al destinatario <\/strong>(ad es. la casella PEC \u00e8 \u201cpiena\u201d):<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>se il destinatario \u00e8 un\u2019impresa o un professionista iscritti nell\u2019indice INI-PEC la notifica si esegue inserendo l\u2019atto da notificare nell\u2019area web riservata prevista dall\u2019art. 359 del Codice della Crisi d\u2019Impresa e dell\u2019Insolvenza (\u201cCCII\u201d), in tal caso la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dall\u2019inserimento.<\/li>\n<li>se il destinatario ha eletto spontaneamente domicilio nell\u2019INAD si procede alla notifica con le modalit\u00e0 ordinarie (per posta o tramite l\u2019Ufficiale Giudiziario).<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Se la notifica non \u00e8 possibile o non ha esito positivo per <strong style=\"font-weight: bold;\">cause non imputabili al destinatario <\/strong>(ad es. malfunzionamento del servizio), in questo caso si procede alla notifica con le modalit\u00e0 ordinarie (ossia tramite l\u2019UNEP o il servizio postale).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">4.2 Le impugnazioni<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 infine obbligatorio un cenno agli emendamenti relativi al sistema delle impugnazioni.<\/p>\n<p>Con riferimento al procedimento di appello, il fine \u00e8 \u2013 come sempre \u2013 quello deterrente e di velocizzazione.<\/p>\n<p>In tale ottica \u00e8 stato eliminato il filtro in appello perch\u00e9 poco efficace allo scopo mentre \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di discussione orale della causa in determinate circostanze. \u00c8 poi stata limitata la possibilit\u00e0 di remissione della causa al Giudice di primo grado alle sole ipotesi di nullit\u00e0 della notifica e di violazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il Ricorso per Cassazione, \u00e8 ora precluso il ricorso basato sull\u2019omesso esame circa un fatto decisivo nel caso in cui le due decisioni anteriori siano conformi sui fatti e sulle ragioni. \u00c8 stata poi velocizzata la procedura del filtro, in cui \u00e8 ora previsto che, se il Giudice della Sezione Filtro ravvisa gli estremi della manifesta infondatezza o inammissibilit\u00e0, lo comunica alle parti che potranno optare per la camera di consiglio ovvero rinunciare al ricorso.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">5 Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>Alla luce di quanto detto si accolgono con favore alcune misure adottate con la riforma che sicuramente facilitano lo svolgimento del processo e dovrebbero anche poter velocizzare le operazioni accessorie all\u2019instaurazione del giudizio (es. le notifiche e l\u2019eliminazione dell\u2019udienza di precisazione delle conclusioni). Restano dubbi per altre scelte del legislatore (come, ad esempio, l\u2019obbligo per la parte di partecipare personalmente alla prima udienza).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda poi, nello specifico, le materie di propriet\u00e0 industriale, potrebbe essere interessante l\u2019uso del rito semplificato. Con riferimento al rito ordinario le modifiche sostanziali alla procedura non dovrebbero impattare in maniera significativa rispetto a quanto avviene ora.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[19,50,53,69,91],"news-tipologia":[15,17],"class_list":["post-7785","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-design","news-argomento-anticontraffazione","news-argomento-marchi","news-argomento-riforme","news-argomento-brevetti","news-tipologia-notizia","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7785\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=7785"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=7785"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=7785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}