{"id":8623,"date":"2024-02-01T11:37:42","date_gmt":"2024-02-01T10:37:42","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&#038;p=8623"},"modified":"2024-10-31T11:33:10","modified_gmt":"2024-10-31T10:33:10","slug":"marchio-collettivo-e-indicazione-geografica-il-cumulo-delle-protezioni-e-possibile-anche-in-caso-di-segni-a-confronto-simili-o-identici","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/marchio-collettivo-e-indicazione-geografica-il-cumulo-delle-protezioni-e-possibile-anche-in-caso-di-segni-a-confronto-simili-o-identici\/","title":{"rendered":"Marchio collettivo e Indicazione geografica: il cumulo delle protezioni \u00e8 possibile anche in caso di segni a confronto simili o identici."},"content":{"rendered":"<p>Il 18 dicembre 2020 il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano depositava la domanda di registrazione n. 18358002 del segno <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-8635\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana1-1-214x300.png\" alt=\"\" width=\"214\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana1-1-214x300.png 214w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana1-1.png 293w\" sizes=\"(max-width: 214px) 100vw, 214px\" \/>\u00a0come marchio UE figurativo collettivo per i seguenti prodotti della classe 29, cos\u00ec come modificati il 7 luglio 2021: <em>Formaggio conforme al disciplinare della denominazione d\u2019origine protetta \u201cGrana Padano\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il 28 ottobre 2021 l\u2019esaminatore EUIPO emetteva un rifiuto provvisorio avverso la registrazione del summenzionato marchio ai sensi dell\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti rivendicati in sede di deposito.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE dispone che una <strong style=\"font-weight: bold;\">domanda di marchio collettivo dell\u2019UE deve essere rifiutata se vi \u00e8 il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se pu\u00f2 dare l&#8217;impressione che non si tratti di un marchio collettivo<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso di specie l\u2019obiezione dell\u2019esaminatore si basava principalmente sulle seguenti osservazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Il segno oggetto della domanda contiene la denominazione d\u2019origine protetta GRANA PADANO ed \u00e8 un <strong style=\"font-weight: bold;\">logo quasi identico a quello contenuto nel disciplinare di produzione della DOP<\/strong> in questione. <img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-8633\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana2-1-300x119.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"119\" srcset=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana2-1-300x119.png 300w, https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Grana2-1.png 679w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/li>\n<li>ll logo contenuto nel disciplinare di produzione di una denominazione d\u2019origine protetta o una indicazione geografica protetta deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP.<\/li>\n<li>Pertanto, <strong style=\"font-weight: bold;\">il pubblico pu\u00f2 essere indotto in errore<\/strong> per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, perch\u00e9 questo <strong style=\"font-weight: bold;\">elemento pu\u00f2 essere considerato come una denominazione d\u2019origine protetta piuttosto che come un marchio collettivo<\/strong>, la cui funzione \u00e8 quella di indicare l\u2019appartenenza a un\u2019associazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nonostante le argomentazioni sollevate dalla richiedente, i.e. dal Consorzio, nella propria replica ai rilievi, con decisione del 5 maggio 2022, l\u2019esaminatore rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto ai sensi dell\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE.<\/p>\n<p>La decisione relativa al rifiuto della registrazione \u00e8 stata impugnata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e sul ricorso proposto la <strong style=\"font-weight: bold;\">Quinta commissione di ricorso dell\u2019EUIPO si \u00e8 pronunciata con la decisione del 15 novembre 2023<\/strong> (R 1073\/2022-5) <a href=\"https:\/\/euipo.europa.eu\/eSearchCLW\/#key\/trademark\/APL_20231115_R1073_2022-5_018358002\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>https:\/\/euipo.europa.eu\/eSearchCLW\/#key\/trademark\/APL_20231115_R1073_2022-5_018358002<\/strong><\/a><strong style=\"font-weight: bold;\">, annullando\u00a0 integralmente la decisione impugnata.<\/strong><\/p>\n<p>Nelle motivazioni della decisione la commissione di ricorso, oltre l\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE, richiama l\u2019articolo 74, paragrafo 1, RMUE, secondo il quale la <strong style=\"font-weight: bold;\">funzione essenziale dei marchi collettivi dell\u2019Unione europea \u00e8 quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell\u2019associazione che ne \u00e8 titolare da quelli di altre imprese<\/strong>. Inoltre, ai sensi dell\u2019articolo 74, paragrafo 2, RMUE, anche i marchi collettivi dell\u2019UE descrittivi dell\u2019origine geografica <strong style=\"font-weight: bold;\">devono essere in grado di soddisfare la funzione essenziale di un marchio collettivo, che \u00e8 quella di indicare l&#8217;origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con quel marchio<\/strong>.<\/p>\n<p>La commissione chiarisce che, conformemente ai principi generali del diritto dei marchi<strong style=\"font-weight: bold;\">, l\u2019ingannevolezza di cui all\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE deve essere valutata in relazione alla percezione che il pubblico di riferimento avr\u00e0 quando entrer\u00e0 in contatto con il marchio<\/strong>, ad esempio al momento della decisione di acquisto.<\/p>\n<p>Nella decisione viene inoltre evidenziato che il <strong style=\"font-weight: bold;\"><u>RMUE non sancisce un divieto espresso di cumulo delle protezioni conferite dal marchio collettivo e dall\u2019indicazione geografica, nemmeno nel caso in cui i segni in questione siamo simili o identici<\/u><\/strong>. Peraltro, la commissione segnala che non vi sono sentenze della Corte di Giustizia che abbiano negato una <strong style=\"font-weight: bold;\">possibile rilevanza del regolamento d\u2019uso del marchio collettivo al fine di chiarirne l\u2019ambito di protezione n\u00e9 che abbiano negato una possibile sovrapposizione tra gli ambiti di protezione delle indicazioni geografiche e dei suddetti marchi<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre, le (differenti) modalit\u00e0 d\u2019uso del marchio collettivo e del segno dell\u2019indicazione geografica sono un altro fattore rilevante al fine di escludere l\u2019applicazione del divieto di registrazione di cui all\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE; la Commissione ritiene che talvolta, come nel caso in esame, il regolamento d\u2019uso del marchio collettivo possa aiutare a comprendere l\u2019ambito di protezione del marchio stesso. Infatti, le modalit\u00e0 d\u2019uso del marchio con il quale il consumatore entrer\u00e0 in contatto dipendono dalle norme stabilite dal regolamento d\u2019uso.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, il regolamento d\u2019uso del marchio collettivo chiarisce che il segno sar\u00e0 apposto, previa autorizzazione del Consorzio, solo sulle confezioni di formaggio Grana Padano, mentre il segno dell\u2019indicazione geografica verr\u00e0 apposto sulle forme di formaggio e, pertanto, <strong style=\"font-weight: bold;\">le modalit\u00e0 d\u2019uso del segno in questione non sono le medesime del segno dell\u2019indicazione geografica<\/strong>. Infatti, il segno della DOP pu\u00f2 essere utilizzato liberamente da chiunque soddisfi i requisiti di qualit\u00e0 di cui al disciplinare di produzione del Grana Padano DOP mentre il marchio collettivo si utilizzer\u00e0 solo dietro autorizzazione e solo sulle confezioni del prodotto porzionato.<\/p>\n<p>La Commissione evidenzia che proprio <strong style=\"font-weight: bold;\">al fine di preservare l\u2019unitariet\u00e0 del sistema di protezione delle indicazioni geografiche e con l\u2019obiettivo principale di tutelare il consumatore, \u00e8 necessario consentire la protezione cumulativa<\/strong>, tenendo in considerazione che, nel caso in esame, non si tratta di segni identici, ma solo simili, utilizzati secondo modalit\u00e0 e su prodotti differenti (l\u2019uno sul formaggio in quanto tale, l\u2019altro sul formaggio porzionato e confezionato), a seconda del tipo di tutela cui fanno capo.<\/p>\n<p>Infine, la Commissione fa presente che la circostanza che la <strong style=\"font-weight: bold;\">richiedente sia l\u2019ente ufficialmente incaricato di tutelare e promuovere il formaggio \u201cGrana Padano\u201d,<\/strong> sebbene non sia da sola sufficiente a escludere qualsiasi ingannevolezza, indubbiamente gioca a favore di tale risultato, essendo <strong style=\"font-weight: bold;\">per il consumatore una ulteriore garanzia.<\/strong><\/p>\n<p>Inoltre, il fatto che i soggetti cui pu\u00f2 essere rilasciata l\u2019autorizzazione all\u2019uso del marchio collettivo debbano essere necessariamente soggetti che hanno gi\u00e0 il diritto di utilizzare il segno della DOP sulle forme di formaggio, denota l\u2019esistenza di <strong style=\"font-weight: bold;\">un ulteriore livello di protezione dato dal marchio collettivo<\/strong> che garantisce, agli occhi del pubblico, la <strong style=\"font-weight: bold;\">provenienza del prodotto confezionato dallo stesso Consorzio<\/strong>. Sarebbe questa una <strong style=\"font-weight: bold;\">forma di valore aggiunto che non pu\u00f2 essere garantita n\u00e9 apportata dalla sola indicazione geografica e che solo il marchio collettivo pu\u00f2 concedere<\/strong>.<\/p>\n<p>Per tali motivi sopra riportati, la Commissione ritiene che il segno oggetto della domanda di marchio non \u00e8 ingannevole agli occhi del pubblico rilevante circa la natura del medesimo, ai sensi dell\u2019articolo 76, paragrafo 2, RMUE e che l\u2019iter di registrazione del marchio collettivo in questione pu\u00f2 proseguire.<\/p>\n<p>I nostri esperti Consulenti Marchi sono a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni e assistenza in merito alla tutela dei marchi collettivi.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53,69],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-8623","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-argomento-riforme","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/8623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/8623\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24668,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/8623\/revisions\/24668"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=8623"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=8623"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=8623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}