Cinecittà S.p.A., assistita dall’avvocato Fabia De Bono di Barzanò & Zanardo, ha agito per contraffazione nei confronti di due concorrenti che utilizzavano il segno figurativo “CINECITTÀ 3” e avevano posto in essere una serie di atti di concorrenza sleale tutti volti a creare confusione tra le parti, a vantaggio delle convenute.
I giudici hanno, quindi, accertato la notorietà e distintività del marchio CINECITTÀ, la sussistenza della contraffazione e di plurime condotte anticoncorrenziali, dichiarato nullo “Cinecittà 3” e ordinato la cancellazione di ragione sociale e nome a dominio delle concorrenti, inibito ogni ulteriore utilizzo del segno e condannato in via equitativa le controparti al pagamento di una somma di Euro 35.000 a titolo di risarcimento danno oltre alla rifusione delle spese legali.
Tra i passaggi della sentenza più interessanti, annoveriamo la disamina relativa all’operatività della convalidazione del marchio ex art. 28 c.p.i. – che ha approfondito quali siano i criteri per calcolare il dies a quo del quinquennio, il livello di conoscenza del marchio contestato e l’onere della prova – e la parte relativa ai criteri di calcolo del risarcimento del danno in ambito di violazione di proprietà intellettuale.
Una vittoria netta a tutela dell’identità culturale e commerciale del marchio CINECITTÀ, in ambito cinematografico e non solo.