“The metaverse is the next evolution of social connection”[1].
Così si legge nel sito web della neonata “Meta”, la società di Mark Zuckerberg che ha originato il boom del mondo virtuale (cosiddetto “metaverso”) alla fine del 2021.
Il metaverso è una vera e propria riproduzione virtuale della realtà terrena (con un pizzico di fantasia in più) nel quale è possibile entrare attraverso la creazione di un avatar per socializzare con nuovi amici virtuali, ma anche per acquistare, in negozi virtuali, case, prodotti di arredamento, terreni, automobili, capi di abbigliamento, animali e oggetti di varia natura, opere d’arte e molto altro.
Al mondo dei beni virtuali si lega la tecnologia NFT, ossia “Non-Fungible Token” [2], la quale è in grado di trasformare qualsiasi prodotto informatico (fotografia, video, riproduzione 3D etc.) in una entità digitale unica, verificata e tracciabile, grazie all’utilizzo della blockchain, conferendo, al bene virtuale, un “atto di proprietà e certificato di autenticità”.
L’idea del metaverso non è nuova, ma è, da tempo immemore, radicata nel settore del gaming: sono molti i videogiochi nei quali è possibile personalizzare il proprio avatar con oggetti di varia natura, dalle armi ai capi di abbigliamento. La stessa idea ha già fatto capolino anche nel mondo dei Social Media con l’avvento di “Second Life”, la piattaforma di comunicazione virtuale divenuta famosa agli inizi degli anni duemila, e che, con ogni probabilità, ritornerà presto agli antichi splendori.
Per stare al passo con i ruggenti anni ‘20 (versione 2.0), a partire dalla fine del 2021, sempre più società, grandi e piccole, stanno cogliendo l’occasione per espandere il proprio business nel metaverso.
Caso pilota è quello di Nike, che ha recentemente depositato, nel registro statunitense, tra gli altri, i marchi NIKE e NIKELAND in relazione a diversi “prodotti virtuali” (classe 9) e relativi servizi di vendita e di intrattenimento (classi 35 e 41).
Per chiunque voglia approcciarsi al metaverso, diventa quindi fondamentale tutelare i propri marchi anche in relazione a questi nuovi “prodotti virtuali”.
Allo stato attuale, con particolare riferimento ai marchi di prodotto, non ci è possibile infatti affermare che i “beni terreni” (ad esempio, i capi di abbigliamento in classe 25) siano affini ai “beni virtuali”.
L’assenza di tutela, da parte del titolare, potrebbe infatti creare un vuoto di protezione suscettibile di essere riempito da terzi malintenzionati, che potrebbero sfruttare i diritti acquisiti da terzi nel “mondo terreno” per i propri business illeciti nel metaverso.
Il Team di Consulenti della Barzanò & Zanardo è a vostra disposizione per fornirvi qualsiasi informazione vi occorresse e per costruire assieme a voi la migliore strategia per tutelare i vostri asset di Proprietà Industriale, sia nel mondo reale che in quello virtuale.
[1] Citazione tratta da: https://about.facebook.com/meta/.