MARCHI DI FORMA E TRIDIMENSIONALI NELLA BATTAGLIA LEGALE DI BARILLA Analisi e comparazione tra sentenze

La recente sentenza emessa dal Tribunale di Brescia rappresenta un significativo sviluppo nel panorama legale della proprietà intellettuale in merito all’apprezzamento giuridico dei marchi di forma o tridimensionali. La controversia, innescata dalla Barilla nei confronti di Biscottifici Italiani, ha portato a una decisione del tribunale con notevoli implicazioni per l’industria alimentare e le dinamiche dei marchi di forma.

La sentenza riguarda specificamente tre forme di biscotti prodotti dai Biscottifici Italiani: Amiconi, Gocciotti, Maramao. Il Tribunale di Brescia ha stabilito che queste forme non potranno più essere prodotte e commercializzate. La ragione alla base di questa decisione è la accertata somiglianza tra le forme dei biscotti contestati e i marchi di forma registrati da Barilla nel 2014: Abbracci, Gocciole, Pan di Stelle.

COMPARAZIONE CON PRECEDENTI CASI:

  1. FERRERO vs MOCCA S.R.O. SPOL: Tic Tac

Per poter inserire la nuova sentenza nel giusto contesto, riteniamo opportuno confrontarla con il caso Ferrero contro Mocca S.r.o. Spol relativo al marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei confetti “Tic Tac”. In entrambi i casi, si tratta di marchi tridimensionali e forme di prodotto, sebbene con prodotti a funzionalità ed applicazione diverse tra loro.

Nel caso Ferrero – Mocca S.r.o., il tribunale di Milano ha valutato la possibile confondibilità della confezione dei confetti “Tic Tac”. La sentenza ha sottolineato l’importanza di un esame a spettro completo e sintetico dell’aspetto dei contenitori nella loro essenza. Si è osservato che, nonostante un minuzioso esame analitico degli elementi specifici delle scatolette metta in luce differenze strutturali, l’effettiva sussistenza di un’indebita interferenza confusoria è stata dimostrata considerando il contesto dell’aspetto generale dei due contenitori.

Questo approccio, basato su un esame complessivo, è simile a quanto affermato nel caso Barilla, dove il Tribunale di Brescia ha valutato la somiglianza tra le forme dei biscotti, considerando il contesto generale dei marchi registrati da Barilla.

  1. ILLVA SARONNO vs. CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI

Si rileva, inoltre, che con la sentenza emessa nel procedimento instaurato tra ILLVA SARONNO e CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI, il Tribunale di Torino ha offerto un’ulteriore prospettiva, questa volta focalizzandosi sulle bottiglie di liquori. Anche in questo caso, il giudice ha respinto l’approccio analitico dettagliato proposto dalle parti convenute, favorendo un esame complessivo e sintetico dell’aspetto delle bottiglie.

L’analisi della somiglianza e della confondibilità tra le bottiglie ha tenuto conto dell’identità dei prodotti (liquori amaretti) e della rafforzata capacità distintiva attribuita ai marchi tridimensionali di ILLVA SARONNO S.p.a. La sentenza ha evidenziato che, considerando l’identità dei prodotti e la maggiore distintività dei marchi di parte attrice, è richiesto un maggiore grado di differenziazione tra i contrapposti segni.

Questo approccio del tribunale torinese può essere considerato un parallelo significativo con la decisione del Tribunale di Brescia nel caso Barilla. Entrambe le sentenze sottolineano, infatti, l’importanza di un esame complessivo nel valutare la somiglianza e la confondibilità dei marchi di forma o tridimensionali.

CONFRONTO TRA LE SENTENZE E RIFLESSIONI FINALI

Il confronto tra la sentenza Barilla e le altre due sentenze evidenzia la complessità giuridica e l’attenzione mirata richiesta nel contesto dei marchi di forma. L’approccio del Tribunale di Brescia alla somiglianza tra i biscotti e i marchi registrati da Barilla può essere visto come parte di una tendenza più ampia nel sistema legale a considerare preponderante e decisivo il contesto generale e l’aspetto complessivo dei prodotti in questione.

L’analisi complessiva si è rivelata cruciale sia nel contesto della forma dei prodotti stessi, i biscotti, che nei contenitori dei prodotti, le scatolette di confetti e le bottiglie di liquori, suggerendo che i Tribunali riconoscono l’importanza di valutare la somiglianza considerando il prodotto nella sua totalità. Questo approccio sembra quindi esser stato adottato per garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e per prevenire possibili rischi di confusione o associazione da parte dei consumatori. Infatti, la sentenza del Tribunale di Brescia ha altresì ordinato la modifica del packaging di altri biscotti commercializzati dalla Biscottifici Italiani a voler dimostrare quanto la valutazione di confondibilità tra i marchi di forma verta non solo sulla forma stessa dei prodotti ma anche sul contenitore.

In conclusione, le sentenze analizzate riflettono una certa complessità dei casi relativi ai marchi di forma e tridimensionali, e al contempo sembrano mirare verso un’uniformità di un approccio che valuti la confondibilità nella sua interezza e forse ampiezza, in modo da impedire somiglianze parassitarie e possibili interferenze confusorie.

I nostri consulenti sono a disposizione per suggerire la migliore strategia di tutela di marchi di forma.

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