Il Codice di proprietà industriale vieta espressamente, nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato, di apporre l’indicazione di registrazione. Ed infatti l’articolo 127 (sanzioni penali ed amministrative) espressamente sancisce che:
- Salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 121 bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.
- Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
Pertanto, solo quando il marchio è effettivamente registrato è possibile contrassegnarlo con il simbolo ®.
L’uso di questo (o di espressioni equivalenti) per indicare che un marchio è registrato è facoltativo in quasi tutti i Paesi del Mondo.
Fanno eccezione alcune amministrazioni (quali, a mero titolo esemplificativo, Cile, Cina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù e Zaire) nei quali l’uso del simbolo è invece obbligatorio e, se non utilizzato, può comportare una sanzione pecuniaria o, nel peggiore dei casi, anche l’impossibilità di agire nei confronti di eventuali contraffattori.
L’utilizzo del simbolo ® (o simboli/espressioni equivalenti) di fianco al marchio registrato, sui prodotti, sulle etichette, sui contenitori e in pubblicità è sempre consigliabile solo dopo l’intervenuta concessione del titolo di privativa e deve essere apposto solo in relazione al territorio nel quale il segno gode di protezione come marchio registrato.
Detto utilizzo può servire da deterrente nei confronti di possibili contraffattori (che non potrebbero sostenere di aver imitato il marchio in buona fede perché non a conoscenza della sua registrazione) ed in altre situazioni, in particolare, nel caso in cui il marchio stia crescendo nella propria notorietà e sia a rischio di perdere la propria distintività (c.d. volgarizzazione).
Negli Stati Uniti d’America per esempio, il mancato utilizzo della ® rende difficile ottenere il risarcimento dei danni in una causa per contraffazione. Per contro l’utilizzo improprio di detto simbolo (ad esempio apposizione accanto a marchi non ancora registrati) può comportare delle sanzioni piuttosto severe (anche di carattere penale).
In Italia, diversamente, sono previste soltanto sanzioni pecuniarie.
Interessante, da ultimo, ricordare che la Corte Federale Tedesca, nel 2009, ha sanzionato, come atto di concorrenza sleale, l’utilizzo del simbolo ® associato al marchio THERMOROLL (Az. IZR 219/06) da parte di un operatore economico che non è stato in grado di dimostrare la titolarità di una registrazione di marchio né di una licenza del corrispondente marchio.
In alternativa, nell’ipotesi in cui un marchio non sia ancora registrato, o qualora sia stato semplicemente oggetto di deposito (e finché non sia giunto a concessione) può essere validamente apposto il simbolo ™ che attesta un diritto come marchio di fatto / in uso nel commercio, oppure la dicitura “marchio depositato”: tale diritto è sempre limitato, merceologicamente, ai soli prodotti/servizi contraddistinti e, geograficamente, circoscritto ai territori nei quali detti prodotti/servizi sono diffusi.
Detti segni possono essere posizionati accanto al marchio, in qualsiasi posizione. Normalmente è prassi posizionarli alla fine del segno nell’angolo superiore destro, per comunicare che tutto ciò che precede è protetto come marchio registrato o marchio di fatto/domanda pendente.
Oltre ai simboli ® e ™, è opportuno chiarire il significato e l’uso del simbolo ©, relativo invece all’esistenza di un diritto d’autore (copyright). Detto diritto, infatti, sorge in capo al titolare (autore) a prescindere da qualsiasi formalità, pertanto il suo utilizzo è sempre consigliabile, anche al fine di avvisare il pubblico della presenza di detto diritto e, quindi, scoraggiarne, se possibile, la copia.
E’ pertanto possibile apporre sul sito web o su ogni pagina di volantini e brochures la dicitura “© anno titolare – Tutti i diritti riservati/ All rights reserved”.
Dunque, se in Italia il rischio nell’utilizzare in modo erroneo la simbologia sopra descritta potrebbe non spaventare i più “arditi”, ciò non è in tanti altri stati del mondo, dove c’è maggiore sensibilità e severità sul tema: le imprese che sono presenti anche oltre confine, quindi, dovrebbero porre una certa attenzione a questi argomenti, in quanto, “paese che vai, sanzione che trovi”.