PATENT BOX: predisposizione del “set documentale” in alternativa alla procedura di ruling (art. 4 D.L. 34/2019 Decreto Crescita)

Il Decreto Crescita ha introdotto una importante semplificazione nella procedura di determinazione del reddito agevolabile per il “Patent Box”. Si possono evitare gli accordi  con  il  Fisco nei casi previsti dalla norma anche  in  ipotesi  di  utilizzo  diretto,  senza  più  la  necessità  di  seguire la procedura di ruling presso l’Agenzia delle Entrate.

La norma in oggetto del c.d. Decreto Crescita, recante modifiche alla disciplina del Patent Box, introduce la facoltà di determinare il reddito agevolabile,  anche  nel  caso  di  utilizzo  diretto, predisponendo  un  “regime  di  oneri documentali” alternativo all’obbligo di ruling.

Pertanto, per espressa disposizione normativa, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di reddito di impresa che optano per il “Patent  Box”  possono  scegliere,  in  alternativa  alla  procedura  di  interpello preventivo (ex articolo 31-ter D.P.R. 600/1973) di determinare il reddito agevolabile  indicando  le  informazioni  necessarie  alla  predetta  determinazione  in  idonea documentazione, che dovrà essere predisposta sulla base di quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni.

Si precisa inoltre che in  caso  di  rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla  formazione  del  reddito d’impresa  operato  in  applicazione  dell’agevolazione  del “Patent Box”,  da  cui  derivi  una maggiore  imposta  o  una  differenza  del  credito,  non si applica la  sanzione  per  la presentazione della dichiarazione infedele qualora il contribuente fornisca la documentazione sopra  indicata,  idonea  a  consentire  il  riscontro  della  corretta  determinazione  della quota di reddito escluso.

In sintesi il contribuente ha facoltà di scegliere:

  1. presentare istanza di ruling, con possibilità di vedersi accordati i benefici fiscali previsti per  i  beni  immateriali  agevolabili  solo  a  seguito  dell’accordo  concluso  con l’Amministrazione finanziaria;
  2. predisporre idonea documentazione che, in caso dell’avvio di un’attività ispettiva ossia di  un’altra  attività  istruttoria,  consentirà  di  evitare  le  sanzioni  previste  per  la presentazione  della  dichiarazione  infedele  solo  in  caso  di  rettifica  in  aumento  del reddito.

Il contribuente  che  sceglie per la  documentazione  prevista  dal provvedimento, deve   darne   comunicazione all’Amministrazione  Finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

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