Con lo sviluppo delle nuove tecnologie sono cresciuti le opportunità e gli interessi nella creazione di nuove varietà vegetali anche se la selezione e lo sviluppo di queste richiede ingenti investimenti.
La tutela delle varietà vegetali ha lo scopo di incentivare la creazione di nuove varietà vegetali mediante il riconoscimento di una esclusiva commerciale che permette al costitutore di recuperare le spese di investimento e trarre profitto dallo sfruttamento commerciale della varietà protetta.
Origini e Sviluppi Normativi
La normativa sulle varietà vegetali viene introdotta con la Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, sottoscritta a Parigi nel 1961 e recepita in Italia nel 1975.
Prima dell’introduzione di una normativa specifica si ricorreva alla prassi contrattuale commerciale mediante la quale si stabiliva una esclusiva in assenza di brevetto che permetteva ai soggetti terzi di utilizzare il materiale vegetale per ottenere la varietà, ma non per effettuare ulteriori riproduzioni della pianta o del materiale stesso.
Alternativamente in alcuni paesi veniva riconosciuta la brevettabilità delle varietà vegetali come brevetto di invenzione. In Italia, ad esempio, nel 1951 fu rilasciato un brevetto per una varietà di rosa (N. 466572) e successivamente ne sono stati rilasciati molti altri.
La Convenzione viene poi revisionata a Ginevra nel 1991, anno in cui viene istituita anche l’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), che si occupa di promuovere lo sviluppo e la protezione delle varietà vegetali.
In Europa, il Consiglio dell’Unione Europea emana un Regolamento Comunitario nel 1994 che istituisce la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Reg. CE n. 2100/94) avente la finalità di armonizzare sul piano comunitario i regimi di proprietà industriale per le varietà vegetali tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di selezione varietale e della necessità di incentivare la selezione e lo sviluppo di nuove varietà vegetali.
La Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali del 1991 viene recepita in Italia nel 1998 e il suo contenuto è attualmente nella Sezione VIII del Codice della proprietà industriale.
Sulla base delle normative sopra menzionate, la tutela speciale delle varietà vegetali è quindi distinta da quella del brevetto di invenzione su genere o specie botaniche. Tuttavia, come vedremo più avanti, i due tipi di tutela hanno dei punti di contatto e di sovrapposizione.
Definizione di Varietà Vegetale
La varietà vegetale è definita come un insieme di vegetali appartenenti a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
- definito mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
- distinto da qualsiasi altro insieme vegetale sulla base dell’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri, e
- considerato come un’entità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
Ad esempio la pianta di fagiolo (specie Phaseolus vulgaris) comprende diverse varietà vegetali come Borlotto rosso, Cannellino, Etna; la pianta di riso (specie Oryza sativa) comprende varietà come Arborio, Carnaroli, Venere; la pianta di carciofo (specie Cynara scolymus) comprende varietà come Ernesto, Romolo, Romano, Tizio, Caio. Ciascuna di queste varietà si distingue dalle altre per specifici caratteri che sono mantenuti in maniera stabile nelle successive moltiplicazioni.
Requisiti per la Tutela
Lo strumento di tutela delle varietà vegetali è chiamato diritto del costitutore o anche diritto su una nuova varietà vegetale o privativa per varietà vegetale.
Sia la normativa italiana sia quella comunitaria stabiliscono che, affinché sia concessa una privativa di nuova varietà vegetale, quest’ultima deve soddisfare i requisiti di novità, distinzione, omogeneità, stabilità.
Una varietà vegetale è considerata nuova quando, alla data di deposito, non è stata commercializzata, sul territorio italiano o sul territorio dell’Unione Europea (UE), rispettivamente per la privativa italiana e per la privativa comunitaria, da oltre un anno dalla data di deposito della domanda, oppure in qualsiasi altro Stato o al di fuori del territorio UE da oltre quattro anni (sei anni per alberi e viti).
Una varietà vegetale soddisfa il requisito della distinzione quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. La varietà è considerata omogenea se è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri distintivi rilevanti ai fini della protezione. Infine, la varietà è considerata stabile quando i caratteri distintivi rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.
Un esempio di varietà vegetale oggetto di tutela comunitaria (N. 33448) è la varietà denominata ERMO, appartenente alla specie Cannabis sativa, avente la caratteristica di non produrre alcun cannabinoide. Questa caratteristica è associata anche a un carattere della foglia, che si presenta unita anziché palmata. In questo modo la morfologia della foglia consente di distinguere visivamente la varietà ERMO da eventuali altre piante di canapa che producono cannabinoidi senza dover ricorrere all’analisi chimica della pianta.
Durata della Tutela
Il diritto di costitutore ha una durata di venti anni (venticinque per la privativa comunitaria) a decorrere dalla data della sua concessione, mentre per gli alberi e le viti, il diritto dura trenta anni dalla data della sua concessione.
Diritti Conferiti e Limitazioni
Secondo la normativa italiana e comunitaria, è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta.
L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta; per le varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta; per le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e per le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
La normativa prevede anche limitazioni del diritto del costitutore, in base alle quali il diritto non si estende agli atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà. Pertanto, per questi atti non è necessaria l’autorizzazione del costitutore. Tuttavia, chiunque intenda moltiplicare la varietà protetta al fine di creare una nuova varietà è tenuto a informare il costitutore.
Da menzionare, inoltre, il privilegio dell’agricoltore, che può riprodurre e moltiplicare in proprio nella sua azienda il materiale brevettato di origine vegetale di alcune piante da foraggio, di cereali, di patate e di alcune piante oleose o da fibra.
Tutela delle Varietà Vegetali e Brevetti di Invenzione
Come menzionato sopra, la tutela delle varietà vegetali è distinta da quella del brevetto di invenzione.
Mentre la privativa sulle varietà vegetali riguarda una singola varietà vegetale, il brevetto di invenzione può riguardare piante, come ad esempio una specie di pianta, aventi caratteristiche che le rendono nuove e inventive, ma non può rivendicare una specifica varietà vegetale. Nonostante ciò la tutela del brevetto su una specie di pianta comprende anche tutte le varietà vegetali di quella specie avente le stesse caratteristiche della pianta brevettata.
Ad esempio un brevetto può rivendicare una pianta di pomodoro modificata geneticamente al fine di renderla resistente a una malattia, ma non può rivendicare una specifica varietà di pomodoro con questa caratteristica. La specifica varietà può essere tutelata solo con una privativa per varietà vegetale.
Può quindi accadere che coesistano un brevetto di invenzione su una pianta e una privativa per varietà vegetale su una specifica varietà della pianta brevettata.
In tal caso sia il titolare del brevetto sia il costitutore avranno diritto a una licenza obbligatoria per l’uso dell’invenzione o della varietà vegetale protetta, a patto di poter dimostrare di aver contattato invano il titolare o il costitutore per ottenere una licenza contrattuale e che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto all’invenzione o alla varietà protetta.
Nell’intento di non ostacolare la creazione di nuove varietà vegetali e rendere disponibile il materiale biologico brevettato per questo scopo, la normativa ha recentemente stabilito che la sperimentazione ai fini della selezione o della scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali non interferisce con la tutela brevettuale. Pertanto, è lecito usare materiale biologico brevettato a questi fini.
Si sta anche discutendo a livello europeo se escludere dalla tutela del brevetto di invenzione le piante ottenute esclusivamente con processi essenzialmente biologici, come ad esempio processi di incrocio e selezione. La Camera allargata dei ricorsi dell’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), con le decisioni G2/12 e G2/13 concernenti piante di pomodoro e di broccoli, si era espressa a favore della brevettabilità delle piante ottenute con metodi essenzialmente biologici. In seguito, tuttavia, la Commissione Europea ha fornito un’interpretazione completamente opposta della Direttiva sulle biotecnologie (Dir. 98/44/CE), in particolare a sfavore della brevettabilità delle piante ottenute esclusivamente con metodi essenzialmente biologici.
Pertanto, l’EPO ha modificato le Regole 27 e 28 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) allo scopo di armonizzare la normativa rispetto alla nuova interpretazione.
Questa modifica, tuttavia, non è stata sufficiente a chiarire il tema della brevettabilità di questo tipo di piante. Tanto che una recente decisione della Camera dei ricorsi dell’EPO (T1063/18) ha confermato la brevettabilità di una pianta di peperone ottenuta con metodi essenzialmente biologici, spiegando che l’interpretazione fornita dalle decisioni della Camera allargata dei ricorsi sugli articoli della CBE prevale sulle regole della Convenzione.
In questa situazione di incertezza, è ora in discussione la possibilità di presentare nuovamente la questione alla Camera allargata dei ricorsi. Si dovrà quindi attendere per conoscere come evolverà la brevettabilità in questo campo.