Infatti, l’art. 32, comma 16 e 17 del decreto dispone la modifica dell’articolo 55 e dell’articolo 160 del Codice della proprietà industriale, al fine di disciplinare la designazione e l’elezione dell’Italia in una domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo. Successivamente all’emanazione di un Decreto di attuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, necessario ai fini dell’attuazione delle norme sopra indicate, l’Italia cesserà quindi di appartenere al gruppo di Stati per i quali la fase nazionale è chiusa a favore della fase regionale europea (secondo la quale è possibile ottenere un brevetto in Italia, tramite una domanda PCT, solo mediante la procedura di richiesta di un brevetto europeo designante l’Italia ed il successivo deposito in Italia della traduzione del testo del brevetto europeo concesso), ma renderà possibile anche l’ingresso diretto nella fase nazionale (come già avviene, ad esempio, in Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia).
Il termine per l’ingresso nella fase nazionale italiana diretta sarà di trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata. La ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituirà la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull’esame previste dal Codice della proprietà industriale.