Come Tutelare un’Opera

Legali da un lato e creativi dall’altro appartengono a mondi molto distanti eppure si trovano uniti nella tutela delle opere creative. La collaborazione tra professionalità così distinte è e deve essere molto stretta non solo nella fase “patologica” ovvero quando un’opera si presume violata ma anche e soprattutto nella fase “gestazionale” ovvero quando l’opera viene creata in modo da consentire all’autore di poterla sfruttare al meglio ed avere tutti gli strumenti legali per poterla proteggere in modo efficace.

Nozione: Cosa si intende per opera?

Dal punto di vista normativo, è la legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) che si occupa di definire un’opera protetta ed individuarne gli strumenti di tutela.

In tal senso, le opere tutelate sono quelle che presentano carattere creativo e che appartengono alla letteratura, musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Dunque, per godere della tutela autoriale, l’opera deve:

(i) avere carattere creativo. Questo non vuol dire che l’opera deve avere un particolare pregio artistico. Al contrario è opinione diffusa che lo standard di creatività richiesto sia piuttosto basso essendo necessario solo l’opera rappresenti una forma di espressione libera dell’autore. A titolo esemplificativo, sono state considerate proteggibili dal diritto d’autore i libretti di istruzione d’uso di un prodotto del cui pregio artistico è lecito dubitare. Fanno eccezione a tale regola le opere dell’industrial design per le quali la norma stabilisce espressamente che accanto al carattere creativo, l’opera deve anche avere un valore artistico.

(ii) essere oggetto di una forma di espressione. Pertanto, le mere idee non sono proteggibili come opere autoriali. Ad esempio, non sono state considerate tutelabili le idee che ispirano l’organizzazione di una mostra d’arte o l’idea di utilizzare una vecchia automobile per una campagna promozionale. Se invece l’idea si estrinseca in forme o con modalità tangibili diventerà a tutti gli effetti un’opera tutelabile col diritto d’autore. Dunque tornando agli esempi, l’eventuale spot pubblicitario nel quale viene utilizzata una particolare automobile d’epoca oppure il percorso e le eventuali decorazioni che caratterizzano una mostra d’arte potranno essere pienamente tutelate dalla normativa sul diritto d’autore.

 

Quali diritti ha l’autore di una opera? E per quanto tempo?

I diritti conferiti dalla normativa sul diritto d’autore si distinguono in due categorie:

(i) diritti patrimoniali, ovvero il diritto all’utilizzazione economica dell’opera. In tale categoria, rientrano i diritti a riprodurre l’opera in più copie, a distribuire l’opera e quindi metterla in commercio o a disposizione del pubblico, a modificare/elaborare e trasformare l’opera.

I diritti patrimoniali sono liberamente trasferibili dall’autore. Si pensi all’autore di un libro che cede all’editore, in cambio di royalties, il diritto alla pubblicazione dell’opera.

Durata: i diritti patrimoniali hanno una durata di 70 anni dalla morte dell’autore.

(ii) diritti morali, a prescindere dai diritti patrimoniali e dal loro trasferimento, l’autore rimane sempre titolare dei seguenti diritti:

-rivendicare la paternità dell’opera;

-opporsi a qualsiasi modifica che possa recare pregiudizio al suo onore o reputazione.

Il diritto morale non può essere trasferito ed in caso di morte dell’autore può essere fatto valere dagli eredi ed in casi limitati anche dallo Stato.

 

Il protagonista: il titolare del diritto d’autore.

Salvo eccezioni, chi crea l’opera è il titolare del diritto d’autore sulla medesima. Ci sono casi particolari in cui i diritti patrimoniali su una particolare opera sono per legge devoluti a soggetti diversi rispetto all’autore. Tra questi, i programmi per elaboratore o banche dati create dal lavoratore dipendente nel corso del rapporto di lavoro e le fotografie scattate in esecuzione di un rapporto di lavoro o di committenza. In tali casi, salvo patto contrario, i diritti patrimoniali sulle opere spettano al datore di lavoro (o al committente).

 

È necessaria la registrazione?

I diritti d’autore su un’opera nascono con la creazione della stessa e la sua incorporazione su un supporto tangibile. Dunque non è necessario alcun procedimento di registrazione.

Esistono tuttavia degli strumenti che consentono di poter assicurare la data certa e la paternità sull’opera. Ed infatti quando si aziona un’opera protetta dal diritto d’autore occorre premunirsi di evidenze in grado di dimostrare che l’opera è stata creata in una determinata data (ovviamente anteriore rispetto alla data in cui è stata creata l’opera che si intende contestare) e che l’opera è stata creata dal soggetto che la vuole azionare.

In assenza di un meccanismo di registrazione (presente invece per marchi, brevetti e design), la data certa e la prova della paternità sono gli elementi più delicati e più discussi nelle controversie sul diritto d’autore.

Per limitare tali problematiche, l’autore può rivolgersi alla SIAE (con deposito nelle Sezioni competenti oppure avvalendosi del servizio registrazione Opere Inedite) oppure utilizzare altri strumenti di marcatura temporale. Tra questi, di particolare interesse è la tecnologia “blockchain” che è stata espressamente riconosciuta dal legislatore nazionale.

 

Limiti

Come spesso accade quando si parla di diritti di esclusiva, anche il diritto d’autore è soggetto a delle limitazioni giustificate da contrapposti e preminenti interessi di altri soggetti o dell’intera collettività. Ad esempio, sono lecite le riproduzioni di opere per uso personale purché effettuate con mezzi inidonei alla diffusione nel pubblico oppure le riproduzioni effettuate da biblioteche o istituti scolastici per lo svolgimento dei propri fini istituzionali ed in assenza di vantaggio economico. Allo stesso modo, sono considerate lecite le riproduzioni di articoli di attualità pubblicati o in altro modo comunicati al pubblico, purché la riproduzione non è stata espressamente riservata e sempre che si indichino la fonte, la data ed il nome dell’autore. Altre ipotesi di riproduzioni lecite sono le utilizzazioni di opere ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo e le riproduzioni su testate giornalistiche di discorsi di interesse pubblico tenuti in pubblico sempre nei limiti dello scopo informativo.

 

In conclusione, la normativa sul diritto d’autore rappresenta, con tutti i suoi limiti, il più efficace strumento di tutela delle opere creative. Per ovviare ai limiti connaturati da una disciplina che ha la sua età (quasi ottant’anni) è auspicabile un intervento riformatore del Legislatore che possa “aggiornare” l’impianto della norma all’epoca in cui viviamo caratterizzata da sfide e opportunità tecnologiche sconosciute nella mente di chi negli anni ‘40 scrisse la legge 633. Nelle more, suggeriamo agli artisti di prestare particolare attenzione alla tutela dei propri sforzi creativi e di avvalersi di professionisti esperti del settore per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento.

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