In particolare, l’Art. 98 CPI definisce come segreto commerciale tutte “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano ”segrete” (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano “un valore economico” in quanto segrete e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Nella definizione di segreto commerciale rientrano anche “i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche”.
In linea di principio, si intendono come segreto commerciale tutte quelle informazioni che garantiscano al legittimo detentore un vantaggio competitivo economicamente rilevante (sebbene tale vantaggio possa essere considerato solo in termini relativi, ovverosia in comparazione con eventuali concorrenti) e siano effettivamente mantenute segrete.
Ma quali misure possono essere considerate adeguate affinché le informazioni oggetto di un segreto commerciale rimangano segrete?
In primo luogo, sembrerebbe non essere richiesta l’assoluta inaccessibilità delle informazioni. Tuttavia, l’acquisizione di tali informazioni non deve essere agevole e deve essere necessario uno sforzo non ordinario per la loro acquisizione. Infatti, possono ritenersi segrete quelle informazioni che non possono essere assunte dall’operatore con tempi e costi ragionevoli.
In secondo luogo, tali misure sono da valutare con un giudizio ex ante, ossia ragionando come se l’eventuale sottrazione illecita delle stesse non fosse ancora avvenuta.
La giurisprudenza può fornire delle indicazioni da seguire per la tutela dei segreti commerciali.
Ad esempio, l’uso di password e/o il fatto che tali informazioni siano accessibili solamente a un numero limitato di dipendenti interni all’azienda può essere considerata una misura idonea, sebbene non sempre sia stata ritenuta sufficiente.
Pareri discordanti sono stati forniti dalla giurisprudenza nel caso in cui una azienda abbia rivelato informazioni a collaboratori esterni senza aver fatto firmare a quest’ultimi contratti di riservatezza.
Per quanto riguarda i diritti conferiti al legittimo detentore di un segreto commerciale, secondo il comma 1 dell’Art. 99 CPI, il legittimo detentore ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rivelare ai terzi o utilizzare in modo abusivo tali segreti, a meno che i terzi non abbiano conseguito tale segreto commerciale in modo indipendente.
Tale articolo va letto in combinato disposto con gli articoli relativi alla concorrenza sleale normata dal codice civile. Pertanto, qualora le azioni illecite sopra menzionate abbiano come oggetto informazioni che non rientrano nella definizione di segreto commerciale ai sensi dell’Art. 98 CPI, ad esempio nel caso di sottrazione di informazioni non sottoposte ad adeguate misure di segretezza, è applicabile l’Art. 2598 n. 3 del codice civile qualora sussistano i requisiti prescritti per la concorrenza sleale.
L’Art. 99 CPI è stato modificato a seguito delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. N.63/2018, che hanno apportato alcune modifiche sia al codice di proprietà industriale che al codice penale in materia di segreti commerciali, in recepimento della Direttiva UE 2016/943. Per quanto concerne l’Art. 99 CPI sono stati aggiunti i commi da 1-bis a 1-quater, i quali vanno ad ampliare i divieti ai quali ha diritto il legittimo detentore.
L’Art. 99 comma 1-bis specifica che l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzazione di segreti commerciali si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti, direttamente o indirettamente, da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente. Pertanto, il divieto si estende non solo a chi abbia acquisito, ed eventualmente divulgato o utilizzato, le informazioni segrete direttamente e illegittimamente dal titolare del diritto, ma anche a coloro che le abbiano acquisite indirettamente a seguito della rivelazione o utilizzazione illecita da parte di un terzo, della quale erano o avrebbero dovuto essere consapevoli.
L’art. 99 comma 1-ter specifica alcuni utilizzi del segreto commerciale che sono considerati illeciti, in particolare in merito a merci costituenti violazione, ossia merci la cui progettazione, produzione, caratteristiche, funzione o sfruttamento commerciale traggono significativamente beneficio dai segreti commerciali in questione. In particolare, viene stabilito che la produzione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione, costituiscono un utilizzo illecito di segreti commerciali quando il soggetto che ha compiuto tali azioni era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.
L’Art. 99 comma 1-quater precisa che i diritti del legittimo detentore e le azioni derivanti dai comportamenti illeciti stabiliti dall’art. 99 si prescrivono in cinque anni.
Inoltre, il D. Lgs. N.63/2018 ha apportato delle modifiche in merito ai procedimenti giudiziali concernenti i segreti commerciali.
In particolare, per conferire una maggior tutela della segretezza, è stato introdotto nel CPI l’Art. 121-ter, secondo il quale il giudice può vietare ai soggetti coinvolti nel giudizio l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali ritenuti riservati e può adottare inoltre provvedimenti a tutela della riservatezza dei segreti oggetto di causa, come ad esempio l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti tali segreti. Analogamente, l’Art. 126 CPI, come modificato dal D. Lgs. N.63/2018, stabilisce che anche nella pubblicazione della sentenza il giudice deve adottare misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali.
È stato inoltre modificato l’Art. 124 CPI sulle misure correttive e sanzioni civili disposte a seguito di una sentenza che accerta la violazione del diritto, specificando quali circostanze del caso devono essere considerate dal giudice e specificando che, in alternativa alle misure previste dall’articolo e su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre il pagamento di un indennizzo, previa sussistenza di specifiche condizioni.
Infine, il decreto legislativo N.63/2018 ha modificato l’Art. 132 CPI in merito ai procedimenti cautelari concernenti atti illeciti nei confronti di segreti commerciali, stabilendo che, in alternativa alle misure cautelari e su richiesta della parte interessata, il giudice può autorizzare quest’ultima a continuare ad utilizzare i segreti commerciali previa idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.
La vastità delle informazioni che possono essere oggetto di un segreto commerciale è tale da comprendere sia aspetti tecnici che potrebbero essere oggetto di brevettazione sia conoscenze derivate dall’esperienza della gestione imprenditoriale, come ad esempio le analisi di mercato, le liste clienti, le strategie di marketing, gli strumenti promozionali, ecc. che possono essere oggetto di protezione ma non di brevettazione, e quindi non possono dare luogo ad un titolo di proprietà industriale.
Di conseguenza, se, da un lato, mediante la brevettazione è possibile ottenere un titolo di proprietà industriale con una durata limitata nel tempo, dall’altro lato, un segreto può rimanere un segreto per sempre (…finché qualcun altro non arrivi alle stesse informazioni indipendentemente dal legittimo detentore!).
A seconda dei casi, il segreto può essere l’unica protezione disponibile per ottenere un vantaggio economico o può rappresentare una alternativa alla brevettazione.
In caso di brevettazione, tuttavia, il segreto può costituire anche un elemento accessorio alla brevettazione stessa, se si considera che le informazioni tecniche necessarie a descrivere una soluzione tecnica, oggetto di una domanda di brevetto, devono essere mantenute segrete prima del deposito della domanda di brevetto.
A causa della vastità delle informazioni e delle diverse esigenze del legittimo detentore, non è possibile individuare a priori una strategia di tutela ed è sempre consigliabile ricorrere alle competenze di un esperto per valutare di volta in volta la tutela migliore in base alla tipologia delle informazioni ed alle esigenze del legittimo detentore.