L’art. 43 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), ha istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa recentemente rifinanziato anche con 200 milioni per il 2020.Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (ai sensi dell’art. 185-bis del CPI), ma è destinato anche a quelle imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
Il medesimo art. 43 prevede altresì l’abrogazione dell’art. 185-ter del CPI e, dunque, l’abolizione del “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”. Con tale Fondo (peraltro mai divenuto operativo) si imponevano alle imprese (a fronte di importanti sanzioni pecuniarie) obblighi di informativa al Ministero dello Sviluppo Economico in caso di cessazione o delocalizzazione delle attività produttive.
Con il Decreto Rilancio, il “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” è stato sostituito con il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” che – a differenza di quello precedente – si attiverà solo su richiesta delle imprese interessate e con obblighi di informativa al MISE solamente a seguito della richiesta di accesso al fondo.Vengono dunque meno quegli obblighi di informativa preventiva che avevano suscitato perplessità negli addetti ai lavori e che avevano bloccato lo sviluppo dell’iniziativa “marchio storico”.
Ricordiamo di seguito i requisiti per iscrivere il proprio marchio all’interno del Registro Ufficiale dei marchi storici di interesse nazionale.La richiesta potrà essere avanzata dal titolare del marchio o dal licenziatario esclusivo con una domanda telematica all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).Potranno essere registrati nell’elenco speciale dei marchi storici i marchi regolarmente registrati e rinnovati da almeno 50 anni, tramite allegazione del verbale della prima registrazione e dei rinnovi successivi e della documentazione relativa ad eventuali modificazioni delle classi merceologiche.
Inoltre, sarà possibile registrare nell’elenco anche i marchi non registrati (c.d. marchi di fatto), allegando tuttavia una serie di documenti che provino che vi sia stato un uso effettivo e continuativo di tali segni da almeno 50 anni.Le prove da depositare potranno avere varia natura: campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte.L’UIBM si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione integrativa e valuterà le domande relative a marchi registrati in un tempo massimo di 60 giorni e quelle relative ai marchi di fatto in un tempo massimo di 180 giorni.L’inserimento nel registro sarà a tempo indeterminato senza necessità di effettuare rinnovi e comporterà la possibilità di utilizzare il logo “marchio storico di interesse nazionale” accanto a quello del proprio marchio per finalità promozionali e commerciali.
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