Golfera, con Barzanò & Zanardo, vince la battaglia a tutela del marchio di forma

Il Tribunale di Bologna riconosce distintività e notorietà del marchio di forma del salume “Golfetta” (di Golfera) e concede tutela cautelare contro il prodotto confondibile di un concorrente.

La pronuncia dichiara altresì la notorietà del marchio “Golfetta” e inibisce l’uso di un marchio simile in relazione a salumi ad alto contenuto proteico.

Una importante decisione che evidenzia l’apprezzamento giuridico dei marchi tridimensionali e valorizza gli investimenti imprenditoriali per affermare la posizione di mercato dei prodotti.

Ma quale è stato l’elemento chiave del successo del “Golfetta” in giudizio?

Fatti del procedimento

Il procedimento cautelare è stato instaurato da Golfera in Lavezzola S.p.A. (di seguito “Golfera” o “Ricorrente”), difesa dai legali di Barzanò e Zanardo, per richiedere la contraffazione del marchio di forma, sia registrato che di fatto, del prodotto “Golfetta” da parte di un concorrente (di seguito “Resistente”). Quest’ultimo aveva, infatti, pubblicizzato un prodotto a forma confondibile per contraddistinguere un identico salume ad alto contenuto proteico.

Golfera ha contestato, inoltre, la condotta di concorrenza sleale della Resistente, che, oltre ad avere imitato la forma del proprio prodotto, lo aveva associato ad un marchio simile a “Golfetta”.

La Resistente si è, invece, difesa dalle accuse sostanzialmente affermando che il marchio tridimensionale di Golfera non fosse dotato di capacità distintiva, dal momento che tale forma sarebbe diffusa nel mercato e che, in ogni caso, le due sagome di salume sarebbero differenti, così come i rispettivi marchi.

Di seguito marchi e prodotti in questione:

Decisione

Il giudice, con ordinanza n. 7294/2024, del 1 luglio 2024, ha ravvisato una violazione del marchio di fatto di forma del Golfetta nonché una condotta di concorrenza sleale per imitazione di sagoma e denominazione del prodotto della Ricorrente.

Ciò in considerazione delle seguenti motivazioni:

  1. la distintività e notorietà della forma del “Golfetta”,
  2. la sostanziale identità delle due forme di prodotto,
  3. la confondibilità fra il noto marchio “Golfetta” e quello del Resistente,
  4. il rapporto di concorrenza diretta tra le due imprese e l’identità della tipologia di prodotto, ovvero un insaccato ad alto contenuto proteico,

circostanze da cui deriva un rischio di confusione o associazione legato alla coesistenza dei prodotti sul mercato e, pertanto, l’integrazione delle violazioni contestate.

In particolare, la decisione ha riconosciuto che il salume “Golfetta”, nelle sue caratteristiche di forma e denominazione, ha guadagnato nel tempo, grazie ad uso massivo e ingenti investimenti, una notorietà e una posizione di mercato “che non tollera imitazioni servili, agganciamenti, violazioni del marchio di fatto, condotte in genere di concorrenza sleale”.

È stato quindi, disposto, nei confronti di controparte, l’ordine di rimuovere dalle piattaforme social, nonché da qualsiasi forma pubblicitaria, immagini in violazione del marchio di fatto di forma sul “Golfetta”, l’inibitoria all’uso del marchio confondibile in relazione a tutti i salumi ad alto contenuto proteico, penali per ogni violazione di tali comandi e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza nonché la rifusione delle spese legali.

Commenti

La decisione, di natura cautelare, non è stata oggetto di reclamo e risulta di particolare interesse in tema di validità e protezione dei marchi di forma.

Viene, infatti, riconosciuta la sussistenza del marchio tridimensionale di fatto (il titolo più risalente di Golfera),in particolarein un settore “affollato” come quello dei prodotti alimentari.

Se in ambito food & beverage la forma dei prodotti e delle confezioni riveste un aspetto importante e strategico per distinguere o rendere l’articolo più “appetibile”, la tutela del marchio di forma incontra specifiche limitazioni.

Infatti, la casistica ha nel tempo evidenziato che, in concreto, può risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo.

La giurisprudenza ritiene, infatti, inusuale che il consumatore medio presuma l’origine dei prodotti sulla base esclusivamente della loro forma o confezione. Di conseguenza, solo un marchio tridimensionale che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può considerarsi dotato di capacità distintiva.

Alla luce di tali considerazioni, nel caso in questione, è stato determinante dimostrare efficacemente, con documenti e allegazioni, la validità del marchio tridimensionale di fatto, provando che la forma del Golfetta lo differenzia dai salumi da banco presenti nel mercato italiano e che la stessa risulta, grazie anche ad uso e investimenti massivi, una chiara e immediata indicazione di provenienza per il consumatore.

In conclusione, la decisione rappresenta un’applicazione rigorosa dei principi di diritto dei marchi di forma e mette in luce l’importanza di dimostrare la distintività “reale” per ottenere una protezione efficace.

Tale pronuncia si inserisce in una casistica in cui la tendenza pare orientata verso l’apprezzamento giuridico dei marchi tridimensionali, ma che ha anche evidenziato nel tempo le difficoltà affrontate dalle aziende nel cercare di proteggere l’aspetto esteriore di prodotti comuni, specialmente in settori altamente competitivi, come quello alimentare, dove le forme sono dettate da funzionalità o preferenze estetiche diffuse.

Sicuramente le argomentazioni dell’ordinanza analizzata evidenziano l’importanza di tutelare i propri prodotti con opportune strategie di deposito, oltre alla necessità di intraprendere tempestive azioni di contrasto delle interferenze da parte di terzi.

I nostri consulenti sono a disposizione per suggerire la migliore strategia di tutela.

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