I reati di contraffazione e i marchi in scadenza in tempo di covid-19

Tra le misure finalizzate ad arginare la piaga del covid-19, e contrastarne gli effetti, rileviamo per quanto di interesse, la disposizione di cui all’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Tale disposizione si riversa sulla applicabilità delle norme penali principalmente utilizzate in ambito di anticontraffazione, quali gli artt. 473, 474, 517 ter II co. cp, che attengono alle varie declinazioni di condotte inerenti la produzione o la messa in circolazione di prodotti recanti titoli di proprietà industriale contraffatti o alterati.

Specificamente, la norma del decreto legge citato estende il periodo di validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza, posticipando la possibilità di effettuare le pratiche per il rinnovo a dopo il 15 giugno p.v.

La quale validità costituisce sostanzialmente la prima e diretta condizione di applicabilità delle suddette norme penali, per la quale si richiede che siano “state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Se il titolo di proprietà industriale è validamente registrato – e, per quanto ci occupa in questo ambito, non è scaduto – allora si può dire soddisfatta la condizione di applicabilità delle norme suddette, e dunque i reati di contraffazione saranno validamente contestabili.

Applicandosi il criterio del tempus commissi delicti, se si dovessero rilevare violazioni di marchi o altri titoli di proprietà industriale scaduti e non rinnovati tra il 31 gennaio scorso ed il 15 aprile, sarebbe da ritenersi egualmente soddisfatta la citata condizione richiesta dalle norme penali suddette, che sarebbero dunque, pienamente applicabili.

Ferma restando, ovviamente,  la sussistenza di tutti gli altri elementi delle fattispecie!

Gli articoli del codice penale appena citati sono procedibili d’ufficio, ma per il caso dei reati procedibili a querela, quali l’art. 517 ter I co., norma residuale indirizzata a chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, i termini per sporgere denuncia sono sospesi, in quanto, secondo l’art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, che rimanda al precedente decreto  legge del 17 marzo 2020.

“Il termine del 15 aprile 2020 … è prorogato  all’11 maggio  2020”. Dunque, nel periodo che intercorre dal 9 marzo al 11 maggio è “sospeso  il  decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, non sussistendo alcun dubbio che tra essi sia ricompresa la denuncia querela.

Visto l’art. 124 c.p., per cui “… il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”. Per cui, se si voglia sporgere querela, per violazione di un proprio diritto di proprietà industriale, si potrà farlo nei tempi, e rientrare dunque nei tre mesi, anche se dovessero di fatto scadere successivamente, ove basti escludere dal conteggio i giorni compresi nell’intervallo di tempo.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.

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