A seguito di questa disposizione sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Rimane confermato che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Resta fermo che dopo il 15 giugno è onere dell’interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall’ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo con pagamenti da eseguire entro il 30 giugno 2020.
Si conferma l’esclusione dal perimetro applicativo della sospensione prevista dalla richiamata norma dei termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.
Si ricorda, infine, che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.
Al link seguente il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23.
Al link seguente il testo del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (precedente).