Design Registrato e Diritto d’Autore
Oggigiorno, l’aspetto estetico di un oggetto riveste un ruolo importante anche grazie all’enorme facilità di accesso alle piattaforme di vendita online, in cui l’utente può raffrontare una vasta gamma di articoli, e dove talvolta una forma particolarmente accattivante risulta l’elemento decisivo per la scelta.
Un prodotto può essere tutelato dal punto di vista estetico tramite l’istituto del Disegno o Modello, il cui riferimento nella normativa italiana può trovarsi nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 2005 n. 30, e successive modifiche) principalmente agli articoli 31-43.
Anche a livello sovranazionale è possibile tutelare l’estetica di un prodotto tramite il deposito di una domanda di Design presso il WIPO (World Intellectual Property Organization) o l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale). È altresì possibile la tutela del design presso i vari uffici brevetti nazionali.
Questo tipo di tutela prevede necessariamente un atto costitutivo il quale impone al titolare l’obbligo di attivarsi e depositare una domanda di Disegno o Modello presso i vari uffici competenti. La durata della protezione di un modello è di 5 anni, rinnovabile ogni quinquennio fino a 25 anni in Italia e per le domande comunitarie depositate presso l’EUIPO; tuttavia, numerose altre nazioni adottano la medesima durata.
Un’ulteriore possibilità risiede nella tutela tramite la normativa sul Diritto d’Autore (legge del 22 aprile 1941, n. 633), alla quale l’art. 44 del Codice della Proprietà Industriale fa riferimento in merito ai diritti di sfruttamento economico. In questo caso, a differenza di quanto detto per le domande di registrazione dei disegni o modelli, la tutela dell’oggetto non esige atti costitutivi, ma nasce con la creazione stessa dall’opera da parte dell’autore. Pertanto, il titolare può godere della tutela senza necessariamente effettuare un deposito formale presso un ufficio competente. La durata del diritto d’autore in Italia vale per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dalla sua morte.
La Tutela Penale
La tutela dell’aspetto estetico dei prodotti è ottenibile sia in sede civile che penale. La tutela penale è contenuta principalmente nel vigente Codice penale, il quale prevede pene pecuniarie e detentive. In sintesi, secondo l’art. 473 c.p., soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 3.500 a 35.000 euro, chiunque contraffà, altera, o fa uso di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Secondo l’art. 517 ter c.p., chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a condizione che sia stata sporta querela, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro; tale articolo prevede l’applicazione della stessa sanzione anche nei confronti di chiunque importi in Italia, detenga per la vendita, o ponga in vendita beni in contraffazione del titolo di proprietà industriale. In quest’ultimo caso la querela non è necessaria.
I due articoli del codice penale summenzionati si riferiscono in particolare alla tutela di diritti di privativa “titolati”, che, nel caso del design, necessitano del deposito di una domanda di disegno o modello, la quale può esser eseguita sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale (ad esempio, tramite il deposito di domande presso WIPO od EUIPO).
È espressamente richiesto infatti, perché le predette fattispecie si configurino, che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Infatti, secondo l’interpretazione degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (tra cui Cassazione, 26 giugno 2012, n.25273, inerente la violazione di un marchio), per ottenere la tutela penale, occorre che il design, oltre ad esser depositato, sia stato anche concesso, non essendo quindi sufficiente una semplice domanda ancora pendente.
Anche la summenzionata legge sul diritto d’autore, con particolare riferimento agli articoli 171-174 quinquies, prevede la tutela penale per le opere creative.
Tuttavia, tra la tutela ottenuta tramite il design registrato e quella ottenuta tramite il diritto d’autore vi sono alcune differenze.
Innanzitutto, i requisiti necessari affinché un oggetto goda della tutela del diritto d’autore sono elevati, in quanto sono richiesti carattere creativo e valore artistico. Questi criteri, per quanto discrezionali, sono più elevati, e devono aggiungersi a quelli bastevoli per la registrazione di disegni o modelli, che sono la novità e l’originalità (il c.d. carattere individuale). Ne consegue che il diritto d’autore esiga un alto livello di caratterizzazione, ossia “un valore artistico accertato con criteri obiettivi” (Tribunale di Milano, 28 novembre 2017, n. 11942), che deve essere comprovato, sulla base di parametri sia soggettivi che oggettivi. Ad esempio, per il primo profilo, l’originalità delle forme rispetto a prodotti simili presenti sul mercato. Per il secondo profilo, dai riconoscimenti che l’oggetto ha ottenuto in ambienti di settore, o dal fatto che l’oggetto sia opera di un designer affermato. La Chaise Longue di Le Corbusier è un celebre caso di articolo industriale per cui è stata affermata la sussistenza del diritto d’autore (Tribunale di Milano, RG 72203/2010 – 28/04/2011).
Inoltre, proprio in virtù del fatto che il diritto d’autore non esige il deposito di una domanda formale, tale diritto non beneficia della presunzione di validità, facendo quindi sorgere l’esigenza di provarne la sussistenza in sede di giudizio, così come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (III Sezione Penale, 22-01-2018, n. 2402), secondo cui “Il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è integrato anche nel caso di opere di design industriale destinate alla produzione seriale, le quali sono tutelabili a norma della [legge sul Diritto d’Autore] (L. n. 633 del 1941, art. 2, n. 10), ove ricorrano le condizioni normativamente indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera”.
Pertanto, per chi desidera proteggere l’estetica di un articolo, il deposito di una domanda di disegno o modello pare la scelta consigliata in quanto possiede alcuni vantaggi, tra cui la maggiore facilità di ottenere un titolo di privativa e la sua presunzione di validità, che lo rendono idoneo ad essere efficacemente azionato nei confronti di un contraffattore.