L’articolo 176, comma 2-ter, Tuir regola un regime alternativo imposizione sostitutiva la cui applicazione è stata disciplinata dal D.M. 25 luglio 2008.
Il conferitario può ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (tra i quali i Marchi), dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ordinarie, sui maggiori valori (totali o parziali) attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all’azienda ricevuta.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere effettuata per categorie omogenee di immobilizzazioni. Il portafoglio Marchi dell’azienda titolare degli stessi rientra in tale tipologia di beni.
L’imposta sostitutiva si determina applicando le seguenti aliquote:
- 12% sui valori fino a euro 5 milioni;
- 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni.
La norma prevede una opportunità di vantaggio fiscale per i Marchi.
In alternativa al predetto regime di affrancamento, limitatamente ai maggiori valori attribuiti ai Marchi, è possibile optare per il pagamento dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’art.15, comma 10, D.L. 185/2008, del 16% da versarsi in unica soluzione.
Tale riallineamento permette però di dedurre il maggior valore riconosciuto dei Marchi in quote non superiori ad 1/5 del costo in luogo dell’ordinario 1/18, a decorrere dall’esercizio successivo a quello del riallineamento e del versamento dell’imposta.