Con il decreto di natura non regolamentare del 30 luglio 2015 predisposto dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state adottate le disposizioni attuative del regime di Patent box.
Con riferimento alla Normativa precedente del Patent Box, il Decreto Legge 50/2017, ha introdotto alcune novità in merito, escludendo i marchi di impresa dal perimetro operativo dell’agevolazione a partire dal 2017, lasciando, però, un periodo transitorio per le regole precedenti. Successivamente, in coerenza con l’articolo 56, comma 1, del D.L. 50/2017, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto 28 novembre 2017, superando il precedente Decreto 30 luglio 2015.
Pertanto, è stato stabilito che le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (clausola di grandfathering). La data ultima suindicata è periodo durante il quale è possibile conservare i benefici, salvaguardando le opzioni sui marchi di impresa esercitate in precedenza, seppur non sia completamente trascorso il quinquennio caratterizzante l’opzione.
Si precisa che una volta trascorso tale periodo, non sarà più possibile rinnovare l’opzione avente ad oggetto i marchi d’impresa.