Cosa vuol dire privativa industriale?
Con il termine “privativa industriale” si intende un diritto di esclusiva che viene conferito dall’ordinamento ad un determinato soggetto su uno specifico asset industriale ovvero su un’opera intellettuale.
Tale esclusiva si traduce nel diritto di opporsi a qualunque uso non autorizzato del segno, dell’opera, del disegno o dell’invenzione da parte di terzi nel mercato e di potersi rivolgere alle competenti autorità giudiziarie per ottenerne la cessazione.
Le privative industriali servono quindi a proteggere gli imprenditori o gli autori di un’opera da rischi di appropriazione o sfruttamento indebito del proprio lavoro.
Tipologie di privativa industriale e vantaggi:
Il MARCHIO costituisce una delle privative industriali più note e diffuse.
Esso tutela il segno attraverso il quale un’azienda distingue i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza. Costituisce il vero e proprio biglietto da visita dell’impresa.
Il Marchio può presentarsi in diverse forme ed essere rappresentato da parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.
È indispensabile ai fini della sua validità che sia nuovo, ossia diverso e non confondibile con altri segni distintivi preesistenti, e dotato di capacità distintiva, ossia in grado di contraddistinguere il bene/ prodotto all’interno del mercato.
Generalmente si ritiene dotato di capacità distintiva il marchio che non presenta alcun legame con l’oggetto che identifica ovvero che sia privo di aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, in modo da catturare più facilmente l’attenzione del consumatore.
Esempi:
Il vantaggio di avere un marchio fortemente distintivo è che allo stesso può essere garantita una tutela ampia e forte, azionabile anche contro imitazioni solo parziali o limitate del marchio. Viceversa, un marchio con ridotta capacità distintiva, perché parzialmente descrittivo, potrà vantare una tutela solo contro imitazioni fedeli o particolarmente evidenti.
La tutela del marchio consegue, generalmente, alla sua registrazione presso l’ufficio amministrativo territorialmente preposto (in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e ha una durata di 10 anni, rinnovabile ad libitum.
L’ordinamento nazionale consente di tutelare anche il mero marchio di fatto, ossia il marchio solo usato e non anche registrato. In tale ultima ipotesi tuttavia la tutela è subordinata a precise condizioni di uso e diffusione, non sempre di facile dimostrazione in giudizio.
Altra privativa è il BREVETTO PER INVENZIONE.
Con il Brevetto per invenzione si tutelano soluzioni nuove e originali ad un problema tecnico mai risolto prima, destinate ad un’applicazione di carattere industriale.
Un’invenzione per essere brevettabile deve quindi apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e esprimere un’attività originale e nuova dell’inventore. È pertanto fondamentale che l’invenzione non sia stata già divulgata o resa accessibile al pubblico, anche dallo stesso inventore, prima della domanda di deposito del brevetto.
Tra le invenzioni che hanno ricevuto tutela brevettuale ricordiamo la Moka Express di Alfonso Bialetti o la cintura di sicurezza a tre punti di Nils Bohlin.
Il Brevetto consente al titolare di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione, sia essa un prodotto (cd. Brevetto di prodotto) sia essa un procedimento (cd. Brevetto di procedimento).
La privativa in questo caso ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, a differenza del Marchio, non può essere rinnovata alla scadenza.
Il BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ, a differenza del precedente, tutela non un’invenzione nuova e originale, ma una forma nuova di un prodotto industriale che dia al prodotto stesso una “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”.
Rispetto al brevetto per invenzione, nel modello di utilità manca la soluzione nuova di un problema tecnico e l’innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto, attribuendogli maggiore utilità o comodità.
L’ordinamento prevede il cosiddetto “doppio deposito” ovvero la possibilità di depositare una domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, rimettendo la scelta tra l’una o l’altra all’Ufficio, nonché la possibilità di modificare, su invito dell’Ufficio, una domanda di brevetto per invenzione in modello di utilità, e viceversa.
Anche in questo caso la tutela decorre dal deposito di apposita domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ha una durata di 10 anni, non rinnovabile.
I DESIGN e MODELLI proteggono il mero aspetto esterno ovvero la forma di un prodotto.
Tale aspetto per poter essere oggetto di tutela deve essere privo di valori funzionali e tecnici ed avere un rilievo puramente estetico – ossia non deve avere altra funzione se non quella di caratterizzare esteriormente ed esteticamente un prodotto.
I requisiti per la registrabilità e validità sono la novità e il carattere individuale.
Un Design è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla domanda di registrazione; è dotato di carattere individuale se è in grado di suscitare una impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi design antecedente nell’utilizzatore informato.
Il Design deve, in sostanza, apparire come qualcosa di nuovo e diverso ad un soggetto esperto nel settore di riferimento.
I diritti esclusivi sui design e modelli sono attribuiti con la registrazione e si estendono su tutto il territorio nazionale per un periodo massimo di 25 anni.
La normativa comunitaria consente tuttavia di apprestare tutela anche ai design e modelli non registrati per un periodo massimo di 3 anni decorrente dalla prima divulgazione nel territorio europeo. Tale termine non è però ulteriormente prorogabile e non consente di accedere, successivamente, alla tutela derivante dalla registrazione.
Occorre, in ultimo, analizzare la disciplina prevista per il DIRITTO D’AUTORE.
Il diritto d’autore protegge le opere di carattere creativo che appartengono alla musica, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, alla cinematografia etc. Non essendoci una lista tassativa delle opere proteggibili, con la scoperta di nuove forme artistiche o espressive della creatività umana, sempre più opere hanno finito per ottenere questa tutela (es. software, banche dati).
A differenza di quanto comunemente ritenuto, ai fini della costituzione del diritto non è necessario alcun tipo di deposito o registrazione. Il diritto d’autore sorge con il mero atto creativo e in quello stesso momento.
Spetta all’autore dare dimostrazione della paternità dell’opera e della datazione della stessa. Il deposito, ad esempio, alla SIAE svolge questa particolare funzione di certificazione e prova circa l’origine dell’opera.
I diritti conferiti all’autore dalla legge si distinguono in due categorie: i diritti di sfruttamento economico e il diritto morale d’autore.
I primi riguardano la possibilità di utilizzare e sfruttare commercialmente un’opera e possono essere liberamente ceduti nel mercato.
Il secondo si identifica con il diritto dell’autore ad essere riconosciuto come tale e a opporsi a tutte quelle modifiche dell’opera che possano arrecare particolare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale d’autore non è cedibile né rinunciabile.
Generalmente, la tutela del Diritto d’Autore ha una durata di 70 anni dopo la morte dell’autore.
Perché rivolgersi ad un esperto?
Ogni privativa industriale è soggetta ad una peculiare e specifica disciplina, non sempre di facile interpretazione.
Al fine di evitare errori che potrebbero pregiudicare la validità o l’esistenza stessa della privativa, è bene rivolgersi ad un esperto del settore il quale potrà consigliare e guidare verso la soluzione più adatta alle singole esigenze.
In alcuni casi un errato o impreciso deposito (del marchio, del brevetto, del design etc.) ovvero un’errata o inadatta scelta dei segni distintivi dell’attività commerciale, o ancora, la protratta tolleranza o inerzia a fronte di una condotta abusiva e contraffattiva di terzi, possono profondamente pregiudicare anni di lavoro e di investimenti commerciali e tecnologici.