Ricerca & Sviluppo – Anno Fiscale 2017, il Credito d’Imposta aumenta dal 25% al 50%

Con l’articolo 1, comma 35, della Legge n. 190/2014, è stato introdotto il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

L’esercizio 2017 è il primo in cui, tale credito d’imposta si applica al 50%, secondo le più favorevoli disposizioni introdotte, a sua volta, dalla Legge n. 232/2016 che ha esteso fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Soggetti ammissibili – Tutte le imprese che effettuano investimenti in determinate attività di ricerca e sviluppo definite come ammissibili, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, possono beneficiare del credito d’imposta.

Costi ammissibili – Sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, quali:

  • i costi relativi al personale altamente qualificato, dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o in rapporto di collaborazione;
  • le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
  • le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Si precisa che detti costi rimangono interamente deducibili dal reddito d’impresa.

Fruizione del credito – Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo annuale di 20 milioni di euro per beneficiario, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nel decreto suddetto, viene evidenziato che, il credito, è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per ricerca e sviluppo in ciascun periodo in cui s’intende fruire dell’agevolazione sia almeno pari a 30.000 euro.

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