Rivalutazione beni di impresa tra i quali Marchi, Brevetti e Modelli di utilità – Decreto Agosto 104/2020 Art. 110

Il decreto di agosto 2020, ha previsto, tra l’altro, la possibilità delle imprese di poter rivalutare, anche solo contabilmente, i propri beni sia materiali che immateriali (inclusi marchi, brevetti, modelli ecc..). Una delle novità di questa legge di rivalutazione è rappresentata dalla possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene e non per categorie omogenee di beni, come sempre è stato previsto nelle precedenti rivalutazioni.

Il comma 2 dell’art. 110 del decreto 104 del 14 agosto 2020 diventa un efficace strumento di tax planning, in quanto permette di individuare, già nei bilanci 2020 nei quali la rivalutazione dovrà essere eseguita, con un’ ottica di convenienza fiscale, i cespiti che dovranno essere rivalutati fiscalmente per azzerare la plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione che però dovrà avvenire non prima del 2024, o per avere la deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento sui beni rivalutati hanno rilevanza fiscale già nel periodo di imposta 2021. Mente i maggiori valori dei cespiti, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza, saranno riconosciuti non prima del periodo di imposta 2024 nell’ipotesi di loro cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Nella valutazione della convenienza fiscale è bene tener presente che i maggior valori non influenzano il calcolo del super ammortamento o dell’iper ammortamento, in quanto queste ultime agevolazioni hanno come base il costo di acquisizione fatturato del cespite.

La rivalutazione dei beni prevista dalla norma può essere effettuata anche in forma gratuita ed in questo caso ha solamente valenza contabile e non fiscale. Ciò vuol dire che le maggiori quote di ammortamento calcolate ai fini contabili comporteranno delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di rivalutazione gratuita e dunque nell’ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Per avere valenza fiscale, sarà necessario il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3%. L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la  prima  con  scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con  riferimento  al  quale  la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui redditi relative ai periodi  d’imposta  successivi.

 

I nostri consulenti sono a disposizione per maggiori chiarimenti ed in particolare per effettuare le valutazioni di opportunità nonché le perizie per i beni di proprietà industriale che si vorranno rivalutare.

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