Software… tra invenzione e diritto di autore

Oggi il mercato del software prevale o quasi sul mercato dell’hardware in quanto il software è entrato prepotentemente in tutti i campi della tecnologia. Di conseguenza è diventato importante proteggere il software anche alla luce degli investimenti che sono stati necessari per il suo sviluppo. Questo può essere fatto con il segreto industriale, il brevetto per invenzione e il diritto d’autore. Del segreto industriale abbiamo già parlato in un precedente articolo, di conseguenza ci si limiterà a parlare della protezione del software tramite domanda di brevetto per invenzione oppure tramite diritto d’autore.

Pertanto, un software può essere protetto tramite una domanda di brevetto per invenzione oppure tramite diritto d’autore. Queste due tutele possono essere effettuate in maniera congiunta o alternativa tra loro.

La tutela del software tramite il deposito di una domanda di brevetto:

Per quanto riguarda la tutela del software tramite il deposito di una domanda di brevetto, essa consente di proteggere “la logica” del software, a prescindere dallo specifico linguaggio di programmazione che è stato utilizzato.

Infatti, gli Art. 52(2)(c),(3) della Convenzione sul Brevetto Europeo e gli Art. 45(2)(b), (3) del Codice della Proprietà Industriale escludono la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”.

Secondo la linea interpretativa dell’Ufficio europeo dei brevetti, i programmi per elaboratore “in quanto tali”, infatti, rappresenterebbero concetti puramente astratti, privi di implicazione tecnica (T 258/03).

Tuttavia, sempre secondo l’Ufficio europeo dei brevetti, l’esclusione dalla brevettabilità non si applicherebbe ai programmi per elaboratore dotati di un carattere tecnico ovverosia a quei programmi per elaboratore in grado di produrre un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale interazione tra il software e l’hardware sul quale viene tale software è implementato (T 1173/97 e G3/08).

Come effetto tecnico ulteriore, valutato senza alcun riferimento all’arte nota, è possibile citare ad esempio, il controllo di un processo industriale oppure il funzionamento interno di un computer o della sua interfaccia.

Inoltre, con l’espressione “computer implemented inventions”, l’Ufficio europeo dei brevetti si riferisce a quelle invenzioni che prevedono la presenza di uno o più computer o altri apparati programmabili, in cui almeno una caratteristica è realizzata mediante un programma per elaboratore.

Pertanto, mentre il programma per elaboratore si riferisce ad una sequenza di istruzioni eseguibili da un computer che definiscono un metodo, le invenzioni implementate al computer si riferiscono ad un metodo eseguito da un computer.

Secondo l’Ufficio europeo dei brevetti, le invenzioni concernenti un metodo implementato al computer oppure un supporto o dispositivo di memorizzazione leggibile dal computer non possono essere escluse dalla brevettabilità ai sensi degli Art. 52(2)(c),(3) poiché un qualsiasi metodo che utilizza mezzi tecnici ha un carattere tecnico e qualunque mezzo tecnico ha di per sé un carattere tecnico e, quindi, può rappresentare un’invenzione ai sensi degli Art. 52(1) (T 424/03).

La tutela del software tramite il diritto di autore:

Per quanto riguarda la tutela tramite il diritto di autore, linserimento del software all’interno della normativa sul diritto d’autore ha equiparato il software, che è senz’altro un’opera dell’ingegno a contenuto tecnologico, ad una opera dell’ingegno a contenuto artistico.

Art. 1Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna…

Art. 2In particolare sono comprese nella protezione: …i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”.

È chiaro che l’assimilazione di un software ad una opera letteraria costituisce una fictio juris.

Il programmatore ha un margine di libertà nello scrivere una sequenza di operazioni e quindi nel decidere la struttura del software. Si pensi a quante forme alternative esistono in ambito software per ottenere le stesse funzioni.

Di conseguenza il software può presentare un carattere creativo e con il diritto di autore la sua tutela è limitata alla forma “espressiva”, il modo in cui le istruzioni sono concepite e ordinate, e non alle funzioni che deve eseguire.

Ai fini costitutivi del diritto, la registrazione di un software non è necessaria in quanto il diritto nasce con la creazione dell’opera (…ops del software), ma è opportuna in quanto può essere un agevole mezzo di prova nel caso di un contenzioso in futuro.

La tutela di un software come diritto d’autore è cumulabile con la tutela brevettuale. Da un lato, infatti, il diritto d’autore tutela sostanzialmente la forma espressiva del software, e dall’altro lato un brevetto per invenzione tutela la logica del software, indipendentemente dalla sua forma espressiva.

Il diritto di autore prevede anche una tutela per le banche dati.

Art. 1 “Sono altresì protetti…nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”

Art. 2 “…le banche dati…intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Come per il software, l’accesso delle banche dati alla tutela tramite il diritto di autore rappresenta una singolarità per salvaguardare gli investimenti del costitutore della banca dati dovuto al fatto che la ricerca di informazioni, la loro verifica e la loro presentazione abbia richiesto un investimento rilevante.

Di fronte alla variegata tipologia di software (soprattutto alla luce del crescente numero di app che vengono sviluppate) non è possibile individuare a priori una strategia di tutela per un software ed è sempre consigliabile ricorrere ad un esperto per valutare di volta in volta la tutela migliore in base alla tipologia del software ed alle esigenze del legittimo proprietario.

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