Incentivo Voucher 3I per sostenere startup e microimprese nella brevettazione delle loro invenzioni.

Il 4 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 agosto 2024 che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione” (che è possibile visionare al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/04/24A04528/sg).

Sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

La misura è rivolta ai seguenti soggetti:

a) start-up innovative: le imprese di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

b) microimprese: le microimprese come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il Voucher 3I consentirà di acquisire alcuni servizi di consulenza brevettuale forniti da professionisti iscritti in appositi elenchi che saranno predisposti e gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

L’agevolazione sarà concessa in regime “de minimis”, per le seguenti attività:

a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione (voucher di € 1000 +IVA);

b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (voucher di € 3000 +IVA);

c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (voucher di € 4000 +IVA).

Ciascun soggetto piò richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio.

Non possono essere richiesti voucher per servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il voucher non comprende le tasse e i diritti relativi alle domande di brevetto, che dovranno essere quindi pagate autonomamente.

Con successivo decreto sarà fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande, che saranno gestite da INVITALIA.

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