Cosa Sono e Come Tutelare le Indicazioni Geografiche
Le Indicazione Geografiche (IG) da un lato costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano dall’altro una garanzia per il consumatore sull’origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione.
La tutela sui generis delle IG nell’Unione Europea
Tra le IG alimentari tutelate nel nostro ordinamento rientrano sia le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) che le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che nell’Unione Europea sono oggetto di una specifica normativa dal 1992 e sono attualmente disciplinate dal Regolamento UE n. 1151 del 2012[1].
Con più di 290 prodotti alimentari registrati, l’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea per numero di DOP ed IGP, distribuite sul territorio da nord a sud. Tra questi si pensi ad esempio alla DOP Prosciutto Toscano e alla IGP Finocchiona.
In tale contesto, la normativa prevede una tutela sui generis per le indicazioni geografiche, più ampia rispetto alla tutela di marchi e altri segni distintivi.
Infatti – ai sensi dall’articolo 13, 1 comma, del Reg. UE n. 1151/2012 – le DOP e le IGP registrate in Unione Europea devono essere tutelate contro:
- qualsiasi impiego commerciale per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora tali prodotti siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.13, le DOP e le IGP, a differenza di quanto può accadere per i marchi, non diventano generiche.
Questa tutela rafforzata si riflette altresì nelle disposizioni relative al possibile conflitto tra indicazioni geografiche e marchi.
In particolare, l’art. 14 del reg. UE n.1151/2012, da un lato nega la possibilità di registrare un marchio successivo alla domanda di una DOP/IGP se la registrazione risulta in contrasto con quanto previsto dall’art 13; dall’altro lato, prevede la possibilità di registrare una IGP/DOP nonostante esistano diritti di marchio anteriori e, in questo caso, il titolare del marchio anteriore potrà continuare a utilizzare e rinnovare lo stesso, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza ai sensi della normativa in materia di marchi.
Parallelamente alla normativa relativa alle DOP ed IGP, sia il Reg. UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea sia il Codice della Proprietà Industriale italiano (CPI) dispongono che i segni in conflitto con DOP ed IGP non possano essere registratati come marchi e, pertanto, gli Uffici marchi che durante l’esame delle domande di marchio riscontrino tale impedimento dovranno rifiutarne la registrazione.
Inoltre, la riforma del regolamento marchi UE, in vigore dal 2017, e la recente riforma del CPI (d. lgs. 15/2019), hanno introdotto la possibilità di promuovere opposizione avverso un marchio in conflitto con una DOP od IGP aventi effetto da data anteriore al deposito del marchio oggetto dell’opposizione.
Pertanto, il conflitto di un marchio con una DOP ed IGP anteriore, da un lato si pone come un impedimento assoluto alla registrazione e dall’altro come un impedimento relativo, che potrà essere fatto valere da quei soggetti autorizzati, ai sensi della normativa italiana ed Unionale, a tutelare i diritti relativi alle Indicazioni Geografiche.
La tutela delle IG al di fuori dell’Unione Europea
Al di fuori dell’Unione Europea solo pochi Stati riconoscono una tutela sui generis alle Indicazioni Geografiche, che sono spesso considerate, ad esempio negli Stati Uniti d’America, come una categoria di marchi, che possono eventualmente trovare una tutela più specifica attraverso la registrazione come marchi collettivi o marchi di certificazione, secondo le modalità previste dalla legge marchi locale.
Nel contesto del commercio internazionale, si auspicava che una svolta decisiva per la protezione delle indicazioni geografiche avvenisse con la conclusione nel 1994 dell’Accordo TRIPs – Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property rights – che costituisce uno degli allegati del Trattato di Marrakech istitutivo della WTO (World Trade Organization).
L’accordo TRIPs definisce un livello minimo di protezione delle IG dei prodotti alimentari negli Stati membri della WTO, ponendo a carico di questi ultimi il dovere di impedire l’uso improprio delle Indicazioni Geografiche qualora vi sia il pericolo concreto che tale uso scorretto inganni il consumatore.
Inoltre, l’accordo prevede che siano avviati negoziati – siano essi multilaterali o bilaterali – al fine di estendere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche.
Tuttavia, la scarsa incisività della tutela prevista dell’Accordo TRIPs rispetto agli standard definiti in Unione Europea, ha fatto sì che quest’ultima si sia orientata verso la conclusione di Accordi al di fuori del contesto multilaterale dell’Organizzazione. Pertanto, al fine di incrementare la protezione delle IG, l’Unione Europea ha negli anni concluso specifici stand alone agreements sulle Indicazioni Geografiche e, soprattutto, accordi di libero scambio, i c.d. free trade agreements (FTAs).
In tale contesto, il principale risultato sinora raggiunto dall’Unione Europea per la tutela delle IG risulta essere la conclusione dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, il Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Infatti, ai sensi dell’accordo, il Canada deve assicurare alle IG dell’Unione Europea, indicate nell’allegato 20 A dell’accordo, una tutela rafforzata, molto simile a quella sui generis prevista dal nostro ordinamento.
Inoltre, recentemente, la nuova normativa canadese in materia di Proprietà Intellettuale ha introdotto una procedura per il riconoscimento di ulteriori IG alimentari in Canada, precedentemente previsto esclusivamente per le bevande alcoliche.
Marchi collettivi e marchi di certificazione: una tutela complementare o suppletiva per le IG
Un ulteriore strumento di tutela – di tipo privatistico – per le Indicazioni Geografiche è la registrazione delle denominazioni corrispondenti alle IG come marchio collettivo o, a seconda della normativa locale del territorio di interesse, come marchio di certificazione.
Infatti, parallelamente alla tutela sui generis, o – nei Paesi in cui tale tutela non è prevista dall’ordinamento locale – in sostituzione ad essa, la registrazione della denominazione come collective mark/certification mark può essere utile per arginare i fenomeni contraffattivi delle Indicazioni Geografiche e rafforzarne pertanto la tutela.
È importante a tal proposito ricordare che la quasi totalità delle normative in materia di marchi che riconoscono la possibilità della registrazione di tali particolari tipologie di marchio dispone che la titolarità degli stessi sia in capo a soggetti giuridici di tipo associativo (i.e. ad esempio, i consorzi di tutela, le associazioni di produttori) che, quando il marchio corrisponde ad una IG, devono dimostrare di essere autorizzati, in base alla disciplina applicabile nel Paese d’origine dell’IG, a tutelare i diritti connessi all’IG stessa.
Inoltre, unitamente al deposito della domanda di registrazione del marchio collettivo/di certificazione, i soggetti richiedenti devono depositare il c.d. regolamento d’uso del marchio che definisce, inter alia, le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti che potranno essere contraddistinti con il marchio stesso.
Nel caso delle IG dell’Unione Europea, ovviamente, le modalità di preparazione, caratteristiche, origine geografica, ecc., corrisponderanno a quelle indicate nei disciplinari di produzione delle DOP/IGP.
[1]Regolamento UE n. 1151 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.