C’è chi pianta una “Grana” e chi la difende…

La vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti il Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP e la società Brazzale S.p.A., produttrice del formaggio Gran Moravia, giunge alla sua seconda fase: la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla Brazzale ed ha riconosciuto l’illegittimità dell’uso del termine “GRANA” per violazione della denominazione d’origine protetta “GRANA PADANO”.

La sentenza n. 2955/2025 pubblicata il 9 ottobre ha parzialmente riformato la decisione di primo grado dello stesso Tribunale di Venezia che aveva invece dato ragione alla Brazzale ritenendo che il termine “Grana” fosse divenuto di uso comune; pertanto, non trovavano accoglimento le doglianze del Consorzio di Tutela del Grana Padano, preoccupato del rischio di ingannevolezza e di confusione nel mercato causato dalla condotta della Brazzale che si riferiva al proprio formaggio come “un formaggio della famiglia dei grana, prodotto della tradizione italiana di altissima qualità”.

Le ragioni del Consorzio si basavano su alcuni capisaldi:

  1. Il prodotto della Brazzale non è fatto con latte proveniente dalla zona geografica protetta e non rispetta il Disciplinare di produzione (la materia prima proviene dalla Repubblica Ceca, precisamente dalla zona della Moravia);
  2. la società assimilava sistematicamente il suo formaggio al Grana Padano DOP, descrivendo nelle più svariate occasioni il suo prodotto come “Grana”, sfruttando indebitamente il valore commerciale della denominazione protetta per finalità pubblicitarie e descrittive del formaggio; nelle stesse occasioni, i rappresentanti dell’azienda univano il riferimento al “Grana” alla tradizione italiana legata alla produzione del formaggio “grana”;
  3. su questo punto, la Corte ha confermato la correttezza della sentenza di primo grado che dedica quasi due pagine all’analisi del parere prodotto dalla Brazzale e ne deduce che, in realtà, non vi è alcuna prova che il termine “grana” sia divenuto generico perché è riconnesso esattamente alla provenienza territoriale del prodotto;
  4. La condotta contestata è idonea ad indurre in errore i consumatori e, soprattutto, rappresenta una evocazione della DOP che il consorzio s’impegna a tutelare e difendere.

La decisione è rilevante perché riconosce la natura non generica di un termine – come “Grana” – che è parte della denominazione d’origine protetta e, anche separatamente, meritevole di tutela contro le condotte evocative, usurpatorie e/o a vario titolo appropriative da parte di terzi non legittimati ad usare la DOP.

L’attuale protezione conferita dal Regolamento U.E. n. 1151/2012 in materia di DOP tutela tanto la denominazione completa “GRANA PADANO”, quanto la sua porzione maggiormente caratteristica, “Grana”; ciò significa che ogni riferimento alla parola “GRANA” deve essere improntato alla veridicità, alla correttezza e conforme alla sua natura di DOP.

Nella sentenza si legge:

non è mai esistito, per c.d. un “grana e basta”, genericamente inteso, essendo lo stesso termine “grana” indissolubilmente legato alla tradizione casearia della pianura Padana. Per questo il legislatore, nell’istituire una Dop a tutela di tali prodotti, ha esplicitato la loro provenienza: così i “grana” storici sono stati definiti, complessivamente, “padani” e sono oggi tutti ricompresi nell’alveo del CP_4 […] disciplinato dal CP_1 .

Va pertanto confermato quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che il termine “grana” è dotato di un’intrinseca connotazione territoriale, non è generico ed è parte integrante e soggetta ad autonoma tutela della Dop “.

È evidente che la battaglia legale del consorzio del Grana Padano si collega alla questione della tutela del Made in Italy, laddove il valore del prodotto che si fregia della DOP è indissolubilmente legato al territorio italiano e alle storiche modalità di produzione.

La vicenda rappresenta anche uno spunto interessante per riflettere sull’importanza del sistema delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche nel settore agroalimentare, in particolar modo in un territorio, come quello italiano, tra i più fecondi e ricchi di prodotti di primo rilievo nel panorama delle eccellenze e ai primi posti tra i prodotti più esportati.

Ne è una conferma il prestigioso riconoscimento che la cucina italiana ha ottenuto il 10 dicembre 2025 dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale globale. Una vittoria che, per la prima volta, riguarda un’intera Tradizione culinaria nazionale e non soltanto singole specialità tradizionali, piatti o ricette.

La tutela del Made in Italy si arricchisce così di uno strumento in più, in armonia con il sistema di protezione delle DOP e delle IGP.

Non è soltanto l’utilizzo illecito di una DOP ad essere censurabile ma diviene rilevante qualsiasi condotta che sfrutti, per finalità attrattive e commerciali, la reputazione, le qualità e la garanzia rappresentati dalle DOP per descrivere prodotti non rispettosi dei relativi disciplinari di produzione dei Consorzi di tutela.

Approfondendo la questione, il giudice d’appello osserva che il requisito della genericità previsto dal Regolamento richiede che il nome in questione sia diventato “il nome comune di un prodotto nell’Unione” e non semplicemente nel territorio di produzione. Ciò significa, in buona sostanza, che ovunque nel mondo si può produrre un formaggio da grattugia a pasta dura seguendo il procedimento descritto dal disciplinare di produzione, ma quel prodotto non verrà riconosciuto né descritto come “grana” ai consumatori.

Un passaggio di particolare rilievo di questa sentenza pragmaticamente individua la ratio del sistema delle DOP e delle IGP:

“È evidente che il sistema delle denominazioni e indicazioni protette esiste proprio perché, a monte, ci sono soggetti che sfruttano termini a cui il consumatore associa un prodotto di qualità, senza però che i loro prodotti rispettino i criteri produttivi che permettono di garantire tale livello di qualità e, quindi, sono stati introdotti nel disciplinare”.

Dunque, se da un lato si difende la DOP in quanto tale, dall’altro si valorizza la funzione essenziale dell’intero sistema delle DOP/IGP, vale a dire la tutela del consumatore dal rischio di essere indotto in errore nella scelta dei prodotti.

È stata invece esclusa l’evocazione nel caso giudicato dal Tribunale di Torino nel 2012 che ha visti contrapposti il medesimo Consorzio del Grana Padano e il CASEIFICIO FIANDINO s.r.l., produttore del formaggio “GRAN RISERVA ITALIA”.

In tale occasione, si è ritenuto che la mera adozione del termine “GRAN” non configurasse evocazione della parola “GRANA” “sia perché essa è un mero aggettivo riferito al sostantivo generico “RISERVA”, sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile.”.

Se è vero, dunque, che evocazione è anche riproduzione di una parte della denominazione protetta, va attentamente ponderato quale sia il limite per ritenere che di evocazione si tratti: a tal fine, è stata ritenuta dirimente dal Giudice un’analisi del significato letterale dei vocaboli oggetto di censura, “GRAN” e “RISERVA” che sono nomi generici di prodotto il cui utilizzo è lecito ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE.

La rapida prospettiva comparativa adottata ci permette di apprezzare la dinamicità del sistema normativo delle DOP e delle IGP anche grazie all’interpretazione giurisprudenziale, diretto alla tutela giuridica dei diritti di privativa garantiti ai Consorzi di tutela privilegiando, al contempo, un approccio di razionalità volto alla tutela del consumatore e del mercato concorrenziale.

Il nostro Team affianca da anni i Consorzi e le Associazioni di produttori nella protezione delle eccellenze italiane, come parte integrante della nostra cultura e tradizione, riconosciuta al livello mondiale – oggi anche dall’UNESCO – come patrimonio immateriale.

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