Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta dei costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali

La risposta n. 86 del 27.03.2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito (e rettificato una precedente ad interpello n. 73 del 13.03.2019) in merito alle spese ammissibili rientranti fra le privative industriali ammissibili nella quantificazione del credito in oggetto.

In particolare la risposta chiarisce e conferma:

  • il  criterio  generale  di  corretta  imputazione  degli  investimenti  ai  fini  della quantificazione del credito R&S;
  • l’identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti e realizzazione di prototipi. In particolare vengono presi in considerazione, in  base  al  criterio  di  imputazione  temporale,  anche  i  costi  capitalizzati, indipendentemente  dall’assoggettamento  al  processo  di  ammortamento,  che concorrono  alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati;
  • che restano esclusi i marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi dagli  investimenti  ammissibili: i  marchi  sono  segni  distintivi  di  prodotti  o  servizi realizzati o distribuiti da un’impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali.

Si richiama il testo integrale della risposta n.ro 86 suindicata: Articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Risposta n. 86

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