In particolare la risposta chiarisce e conferma:
- il criterio generale di corretta imputazione degli investimenti ai fini della quantificazione del credito R&S;
- l’identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti e realizzazione di prototipi. In particolare vengono presi in considerazione, in base al criterio di imputazione temporale, anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall’assoggettamento al processo di ammortamento, che concorrono alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati;
- che restano esclusi i marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi dagli investimenti ammissibili: i marchi sono segni distintivi di prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un’impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali.
Si richiama il testo integrale della risposta n.ro 86 suindicata: Articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Risposta n. 86