Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta dei costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali
La risposta n. 86 del 27.03.2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito (e rettificato una precedente ad interpello n. 73 del 13.03.2019) in merito alle spese ammissibili rientranti fra le privative industriali ammissibili nella quantificazione del credito in oggetto.
In particolare la risposta chiarisce e conferma:
- il criterio generale di corretta imputazione degli investimenti ai fini della quantificazione del credito R&S;
- l’identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti e realizzazione di prototipi. In particolare vengono presi in considerazione, in base al criterio di imputazione temporale, anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall’assoggettamento al processo di ammortamento, che concorrono alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati;
- che restano esclusi i marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi dagli investimenti ammissibili: i marchi sono segni distintivi di prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un’impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali.
Si richiama il testo integrale della risposta n.ro 86 suindicata: Articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Risposta n. 86