LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Dal 1 giugno 2023 è entrato in funzione il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e il Brevetto Unitario e ciò avrà o dovrebbe avere un rilevante impatto sul sistema della proprietà intellettuale in Europa in tema di invenzioni.

A certe condizioni, proponendo una causa presso il Tribunale Unificato dei Brevetti sarà possibile azionare e/o contestare un brevetto in 17 paesi europei con un’unica causa, senza necessità di procedimenti separati a seconda delle porzioni nazionali del brevetto europeo prima (ma ancora) esistente.

Questo sistema comporterà un incremento di cause con parti di diversa nazionalità e, sebbene tale vicenda non è affatto nuova nel mondo del diritto, il Tribunale dei Brevetti Unitario ha le sue specificità.

Di seguito si illustrerà molto in sintesi tale giurisdizione internazionale, come è stata creata, chi riguarda e come funziona per il TUB.

Il Regolamento di Bruxelles e la Convenzione di Lugano

Nei procedimenti giurisdizionali in cui si contrappongono delle parti che hanno il loro domicilio/residenza (o sede legale, nel caso delle persone giuridiche) in Paesi diversi, le norme sulla giurisdizione internazionale determinano quali tribunali di quale Stato sono competenti a conoscere e decidere tali controversie.

Per quanto riguarda il TUB, l’art. 31 dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (Unified Patent Court Agreement – “UPCA”) fa riferimento al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Regolamento di Bruxelles”) o, ove applicabile, alla Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Convenzione di Lugano”).

La Giurisdizione internazionale secondo la “regola generale”

Secondo le norme contenute nel Regolamento di Bruxelles e nella Convenzione di Lugano il principio generale è che una parte può essere convenuta avanti al tribunale esistente presso il suo domicilio/sede legale (cfr. art. 63 Regolamento Bruxelles).

Nel caso del TUB, la regola generale sulla giurisdizione si applica in modo diverso a seconda dei paesi.

Le persone domiciliate in uno Stato membro dell’UE (“Stato UE”) possono essere citate, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti ai tribunali di tale Stato membro (cfr. art. 4, par. 1, del Regolamento di Bruxelles) e, nel caso in cui tale Stato UE partecipi anche all’UPCA, il TUB sostituisce i tribunali nazionali (cfr. Art. 71bis.1, 2.a, Art. 71ter.1 Regolamento di Bruxelles) e può decidere la causa.

Al contrario, le persone domiciliate in uno Stato UE che non è uno Stato contraente dell’UPCA (es. Polonia e Spagna) possono essere citate in giudizio solo nei rispettivi tribunali nazionali (articolo 4.1, del Regolamento di Bruxelles) sulla base della regola generale, poiché l’art. 71ter.1 del Regolamento di Bruxelles non si applica ad essi.

Lo stesso vale per le persone domiciliate in uno Stato membro della Convenzione di Lugano. Le persone domiciliate, ad esempio, in Norvegia o Svizzera possono essere citate solo davanti ai tribunali di tali Stati (cfr. art. 2.1 della Convenzione di Lugano) sulla base della competenza generale. Anche qui l’Art. 71ter del Regolamento di Bruxelles non si applica e non esiste una disposizione corrispondente nella Convenzione di Lugano.

Infine, per i convenuti domiciliati al di fuori dell’UE e in Stati non aderenti alla Convenzione di Lugano, la competenza è generalmente determinata secondo le norme del diritto nazionale (cfr. Art. 6.1 del Regolamento di Bruxelles e Art. 4.1 della Convenzione di Lugano).

In sintesi, in via generale, il TUB sarà competente solo nel caso in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro dell’UE che abbia anche aderito all’UPCA.

La Giurisdizione secondo i criteri “speciali”

Tale semplicità è tuttavia solo teorica, perché la regola generale sopra riferita (domicilio del convenuto) trova applicazione raramente, preferendosi criteri di radicamento della competenza diversi, definiti “speciali”.

Alcuni esempi, tra i più rilevanti sono i seguenti:

  • si può essere convenuti avanti al tribunale del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi (Art. 7.2 del Regolamento Bruxelles e art. 5.3 della Convenzione di Lugano);
  • più soggetti possono essere convenuti insieme nel Paese in cui uno solo di essi è domiciliato (Art. 8.1 del Regolamento di Bruxelles e art. 6.1 della Convenzione di Lugano

Ora, visto che secondo l’art. 71ter.1 del Regolamento di Bruxelles il TUB si sostituisce ai tribunali nazionali del rispettivo Stato UE se detto Stato partecipa all’UPCA, può accadere che i soggetti domiciliati in uno Stato UE non aderente all’UPCA siano convenuti in un altro Stato UE che invece vi aderisce, se il brevetto europeo è stato contraffatto in tale altro Stato. In tal caso, il TUB è competente.

Ad esempio, un soggetto con domicilio in Spagna (Stato UE non aderente all’UPCA) può essere convenuto avanti al TUB se il brevetto europeo è violato in Italia (Stato UE aderente all’UPCA).

Infatti, il tribunale competente sarebbe quello italiano secondo l’art. 7.2 del regolamento di Bruxelles, ma secondo l’art. 71ter.1 dello stesso Regolamento il tribunale italiano viene sostituito dal TUB, perché l’Italia aderisce all’UPCA.

Diversamente, qualora il soggetto con domicilio in Spagna violasse il brevetto in un altro Stato UE che tuttavia non aderisce all’UPCA (es. Croazia), allora il TUB non sarebbe competente perché l’art. 71ter del Regolamento di Bruxelles non troverebbe applicazione.

Quindi ciò che rileva non è se il soggetto convenuto è domiciliato in uno Stato aderente all’UPCA o meno, quanto se vi aderisce lo Stato UE in cui la contraffazione avviene. Ciò determina la competenza del TUB.

Analogamente accade per i Paesi aderenti alla Convenzione di Lugano, giacché l’Art. 67 (commi 1 e 2) della Convenzione di Lugano non impedisce che il giudice di uno Stato vincolato dalla detta convenzione e da un’altra convenzione relativa a una materia particolare (nel nostro caso l’UPCA) possa fondare la propria competenza su quest’ultima, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di un altro Stato che aderisce solo alla Convenzione di Lugano ma non all’altra.

Quindi, per fare ancora un esempio, un soggetto con domicilio in Svizzera (Stato aderente alla Convenzione di Lugano ma non UE e non aderente all’UPCA) può essere convenuto avanti al TUB in caso si discuta di una sua possibile contraffazione effettuata in Italia (o in Germania o Francia, ossia in Stati UE aderenti alla Convenzione di Lugano e all’UPCA).

Infine, nel caso in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato non membro dell’UE né aderente alla Convenzione di Lugano, le disposizioni sulla competenza giurisdizionale del Regolamento Bruxelles si applicano indipendentemente dal domicilio del convenuto (art. 71ter.2 del Regolamento Bruxelles). Ciò significa che anche i convenuti domiciliati al di fuori dell’UE (ad esempio in Turchia) possono essere citati dinanzi al TUB, nel caso in cui l’evento dannoso, ovvero la violazione del brevetto, si sia verificato in uno Stato membro dell’UPCA.

In conclusione, le norme relative al TUB, comprese quelle sui procedimenti cautelari e sul risarcimento del danno (c.d. “long arm” del TUB), sono nel segno di allargare la competenza del nuovo tribunale anche oltre quanto sembri evidente di primo acchito.

Molte di queste norme non sono tuttavia state ancora applicate, vi saranno eccezioni dei convenuti e quindi la loro portata e interpretazione dovrà essere vagliata alla luce delle future decisioni dei tribunali superiori.

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