La riforma del processo civile e la tutela dell’IP. Cosa cambia?
La Riforma Cartabia (in vigore, salvo alcune eccezioni, dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti iniziati dal 1 marzo 2023) è intervenuta ad ampio raggio su molte materie ed ha modificato tanti aspetti processuali. In particolare, sotto il profilo del processo civile, è stata stabilizzata la possibilità, in alcuni casi, di trattazione delle udienze in modalità telematica (attraverso collegamenti audiovisivi) ovvero mediante lo scambio di note scritte; è stata resa obbligatoria la notificazione a mezzo PEC, modificato il rito ordinario ed introdotto un rito semplificato. Si è intervenuto altresì sul rito avanti il Giudice di Pace (che, dal 30 giugno 2023, diventerà telematico) e in materia di separazione e divorzio. Sono infine state revisionate anche le impugnazioni (Corte d’Appello e Corte di Cassazione).
2 L’impatto della riforma Cartabia nelle cause di proprietà di industriale
2.1 Le modifiche al rito ordinario
Si è visto che la Riforma Cartabia è intervenuta su una grande quantità di materie e ha modificato diversi riti processuali. Di seguito analizzeremo esclusivamente le norme che possono avere un impatto diretto sulle cause aventi ad oggetto i titoli di proprietà industriale.
Come noto, chiunque voglia far accertare in via definitiva atti di contraffazione dei propri marchi, brevetti e/o design ovvero condotte di concorrenza sleale poste in essere da un competitor, deve iniziare un’azione giudiziale di merito.
Tale azione è disciplinata dalle norme previste dal c.d. rito ordinario, che è stato oggetto di di un’importante revisione con la Riforma Cartabia (si vedano, in particolare, gli artt. 163 ss del codice di procedura civile e gli artt. 310 ss. c.p.c.).
2.2 Il rito ordinario pre riforma
Il rito ordinario pre riforma era caratterizzato da 3 fasi processuali di uguale importanza. La prima (fase introduttiva) inizia con la notifica della citazione e termina con la prima udienza di comparizione e trattazione. La seconda è la fase istruttoria, scandita dal deposito di tre memorie con cui le parti possono produrre evidenze e chiedere l’ammissione di mezzi istruttori. L’ultima è la fase conclusiva o decisoria, in cui con le due memorie a disposizione le parti riassumono quanto accaduto nel processo, dando evidenza agli aspetti ritenuti di maggior interesse.
Lo schema di seguito riportato offre una panoramica del rito ordinario pre-riforma (che resterà in vigore per tutti i processi iniziati prima dell’entrata in vigore della Riforma):
2.3 Il rito ordinario post riforma
La riforma Cartabia ha modificato in modo rilevante il rito ordinario, sotto diversi profili.
Le novità più rilevanti riguardano, in primo luogo, l’obbligo di comparizione personale della parte alla prima udienza. La ratio di tale novella è quella di favorire un accordo giudiziale tra le parti, con l’ausilio del Giudice.
Altri importanti cambiamenti sono relativi all’abbreviazione dei termini di difesa per il convenuto e per le parti in generale. Il motivo risiede, evidentemente, nella volontà di ridurre i tempi del giudizio, anche se – a dire la verità – la lunghezza dei tempi processuali non dipende dalle difese delle parti ma dalla calendarizzazione delle udienze. È stato poi anticipato agli atti introduttivi del giudizio (e, quindi, di fatto entro la prima udienza) il momento in cui le parti devono chiarire le domande e depositare le prove a supporto delle richieste avanzate.
Di seguito si riporta uno schema che riassume il nuovo rito ordinario alla luce della novella legislativa:
3 Introduzione del rito semplificato (281 decies-terdecies c.p.c.)
Novità assoluta è l’introduzione di un rito semplificato, quindi più breve e snello rispetto al rito ordinario, che può essere applicato soltanto se ricorrono determinati requisiti.
Nell’ambito delle cause in materia di proprietà industriale, che sono sempre cause collegiali (ovvero decise da un collegio di Giudici e non da un solo Giudice monocratico), il rito semplificato può applicarsi se i fatti di causa non sono controversi oppure se la domanda si fonda su prove documentali oppure se si tratta di una causa c.d. di pronta risoluzione (che non necessita di un’istruttoria approfondita).
Di seguito si riporta lo schema che sintetizza i momenti più rilevanti del rito in questione:
Nelle cause
Il rito semplificato potrebbe, quindi, essere utilizzato soprattutto nelle cause di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in quanto in questi procedimenti non è solitamente richiesta una consulenza tecnica d’ufficio (quanto meno per quanto riguarda l’accertamento della condotta, mentre potrebbe essere disposta per la quantificazione del danno) e le prove sono per lo più documentali.
Si esclude un suo utilizzo nelle cause di contraffazione di brevetti e design, che solitamente richiedono l’espletamento di una CTU.
Sarà quindi interessante verificare l’orientamento delle Corti nell’utilizzo di tale rito, atteso che allo stato la tendenza è quella di garantire il più possibile un contraddittorio pieno (che si garantisce con il rito ordinario).
4 Le ulteriori novità
4.1 Le notifiche di atti e provvedimenti giudiziari
Un aspetto sicuramente positivo della Riforma è stato l’introduzione dell’obbligo, per gli avvocati e per gli ausiliari del Giudice, di notificazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari via PEC. Tale obbligo vige se il destinatario:
- ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale (professionisti, imprese individuali e collettive, Pubbliche Amministrazioni);
- pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’INAD.
La Riforma prevede poi l’ipotesi in cui la notifica via PEC non vada a buon fine e, segnatamente:
- Se la PEC non viene consegnata per cause imputabili al destinatario (ad es. la casella PEC è “piena”):
- se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritti nell’indice INI-PEC la notifica si esegue inserendo l’atto da notificare nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), in tal caso la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dall’inserimento.
- se il destinatario ha eletto spontaneamente domicilio nell’INAD si procede alla notifica con le modalità ordinarie (per posta o tramite l’Ufficiale Giudiziario).
- Se la notifica non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario (ad es. malfunzionamento del servizio), in questo caso si procede alla notifica con le modalità ordinarie (ossia tramite l’UNEP o il servizio postale).
4.2 Le impugnazioni
È infine obbligatorio un cenno agli emendamenti relativi al sistema delle impugnazioni.
Con riferimento al procedimento di appello, il fine è – come sempre – quello deterrente e di velocizzazione.
In tale ottica è stato eliminato il filtro in appello perché poco efficace allo scopo mentre è stata prevista la possibilità di discussione orale della causa in determinate circostanze. È poi stata limitata la possibilità di remissione della causa al Giudice di primo grado alle sole ipotesi di nullità della notifica e di violazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte.
Per quanto riguarda il Ricorso per Cassazione, è ora precluso il ricorso basato sull’omesso esame circa un fatto decisivo nel caso in cui le due decisioni anteriori siano conformi sui fatti e sulle ragioni. È stata poi velocizzata la procedura del filtro, in cui è ora previsto che, se il Giudice della Sezione Filtro ravvisa gli estremi della manifesta infondatezza o inammissibilità, lo comunica alle parti che potranno optare per la camera di consiglio ovvero rinunciare al ricorso.
5 Conclusioni
Alla luce di quanto detto si accolgono con favore alcune misure adottate con la riforma che sicuramente facilitano lo svolgimento del processo e dovrebbero anche poter velocizzare le operazioni accessorie all’instaurazione del giudizio (es. le notifiche e l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni). Restano dubbi per altre scelte del legislatore (come, ad esempio, l’obbligo per la parte di partecipare personalmente alla prima udienza).
Per quanto riguarda poi, nello specifico, le materie di proprietà industriale, potrebbe essere interessante l’uso del rito semplificato. Con riferimento al rito ordinario le modifiche sostanziali alla procedura non dovrebbero impattare in maniera significativa rispetto a quanto avviene ora.