La Legge di Bilancio 2020 ha riaperto i termini per rivalutare i Beni d’Impresa. In sintesi gli elementi essenziali della norma sono i seguenti:
Soggetti:
- indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
- anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Beni Rivalutabili:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati: marchi, brevetti e modelli;
Imposte Sostitutive:
- 12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;
- 10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.
Tempistiche di Versamento:
- differenziazione per importi dovuti fino a 3.000.000 e oltre tale soglia.
Decorrenza degli Effetti Fiscali:
- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per i soggetti solari);