Postina® di Zanellato, con Barzanò & Zanardo, vince contro The Bridge

Con sentenza n. 5043/18 del 3 ottobre 2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, nella causa tra il Gruppo Zanellato S.r.l. (attrice) e The Bridge S.p.a. (convenuta), la Corte di Appello di Milano ha integralmente riformato la sentenza di I grado n. 12307/16.

La causa era stata instaurata nel 2014 dal Gruppo Zanellato, difeso dagli Avv.ti Celluprica e Fischetti di Barzanò & Zanardo, per richiedere la contraffazione del noto marchio di borse Postina® da parte di The Bridge, che utilizzava il medesimo segno per contraddistinguere alcuni suoi modelli di borse.

Il giudice di prime cure, accogliendo la tesi di The Bridge, rigettava le domande di Zanellato ritenendo che il termine “postina” non fosse distintivo e univoco indicatore di origine del prodotto contrassegnato da parte attorea, perché comunemente usato dagli operatori del commercio per contraddistinguere modelli di borse.

Avverso la decisione di I grado proponeva appello il Gruppo Zanellato, che invocava, inter alia, l’erroneità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 13 c.p.i., degli artt. 115- 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che il segno denominativo “postina” fosse comunemente usato dagli operatori economici e dai consumatori per indicare borse e per violazione dell’art. 7 c.p.i. laddove il Tribunale non aveva ritenuto distintivo il marchio Postina®.

La Corte di Appello meneghina, con la sentenza in commento, accoglieva le doglianze del Gruppo Zanellato reputando che The Bridge avesse illegittimamente utilizzato il marchio di cui è titolare il Gruppo Zanellato, in violazione dei diritti di privativa di cui all’art. 20 c.p.i. Ciò alla luce della capacità distintiva del marchio in questione e dell’assenza del carattere descrittivo dedotto dalla parte appellata.

Veniva quindi disposta, nei confronti di The Bridge, l’inibitoria all’uso del termine “postina”, in qualsiasi modo e forma, assistita da una penale di € 10.000,00 per ogni violazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della stessa oltre alla condanna alla pubblicazione del dispositivo in caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.

In sintesi, sono stati ribaditi, questa volta a favore del Gruppo Zanellato, i seguenti principi consolidati: (1) la descrittività di un segno ex art. 13.1 lett. A-B c.p.i., diversamente dalla volgarizzazione, deve essere dimostrata con riferimento al periodo precedente al deposito della domanda di registrazione del segno; (2) la prova che una parola sia entrata nel linguaggio corrente o nell’uso comune degli operatori del commercio deve essere intesa in senso rigoroso; (3) il Giudice non può porre a fondamento della decisione la propria scienza privata ovvero documenti sui quali non vi sia stato contraddittorio.

La Sentenza consente infine un’ulteriore considerazione – implicita nella decisione ma non per questo meno importante – per cui non è possibile eccepire un uso descrittivo di segni distintivi (ossia segni che per loro natura non sono descrittivi), essendo evidente che la descrittività o meno di un segno, in relazione a determinati prodotti o servizi, è una circostanza obiettiva derivante dall’effettivo significato del segno o della parola, ed essendo irrilevante l’intenzione o l’opinione di colui che usa il segno (o la parola) di farlo in modo descrittivo.

 Borsa Postina® di Zanellato

 

Potrebbero interessarti anche

CONVEGNO INNOVAZIONE RESPONSABILE DALLA B ALLA Z

L’iniziativa rientra nel programma della BZ-Academy, costantemente impegnata nella formazione -interna ed esterna- e nella promozione della cultura della proprietà industriale, a tutti i livelli. Il filo conduttore dell’evento è stato una parola cara all’Unione europea: SOSTENIBILITÀ. Il concetto di sostenibilità è oggi un imperativo imprescindibile, che va ben oltre la dimensione ambientale ed ecologica, […]

Golfera, con Barzanò & Zanardo, vince la battaglia a tutela del marchio di forma

La pronuncia dichiara altresì la notorietà del marchio “Golfetta” e inibisce l’uso di un marchio simile in relazione a salumi ad alto contenuto proteico. Una importante decisione che evidenzia l’apprezzamento giuridico dei marchi tridimensionali e valorizza gli investimenti imprenditoriali per affermare la posizione di mercato dei prodotti. Ma quale è stato l’elemento chiave del successo […]

Contraffazione online – la grande sfida della Brand Protection

Secondo la Banca Mondiale, il volume d’affari della contraffazione in generale si aggira intorno ai 350 miliardi di euro e, per quanto riguarda specificatamente l’Italia, il 2023 ha segnato il record di prodotti contraffatti sequestrati, con un incremento del 150 per cento rispetto all’anno precedente (dati della Corte dei Conti): un fattore che ha certamente […]

Servizi

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used to help personalise your web experience, for more information click here. By continuing to use our website without changing th e settings, you are agreeing to our use of cookies.