L’art. 110 prevede che “non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato […] allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.”. Tale disposizione avrebbe lo scopo, nell’intenzione del legislatore europeo, di evitare che le privative industriali possano limitare la concorrenza nel mercato dei ricambi.
Sulla scorta di tale norma ACACIA aveva intrapreso, nel 2012, una causa di accertamento negativo di contraffazione dei design registrati di DAIMLER, quest’ultima difesa dagli Avv.ti F. Fischetti e F. Celluprica dello Studio Barzanò & Zanardo.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha accertato la non identità di misure o colorazioni di numerosi cerchioni replica di ACACIA (i.e. cerchioni copia pedissequa di quelli originali) con gli originali DAIMLER e ha stabilito che, pur dovendosi considerare il cerchione un pezzo di ricambio, la clausola di riparazione opera solo se la riproduzione del design altrui è effettiva ed integrale, non estendendosi dunque ai modelli di cerchioni pur identici nel disegno ma differenti per misura o colorazione. In tale ultima ipotesi, infatti, non può aversi finalità di riparazione intesa quale ripristino dell’aspetto originario del veicolo.
Il Tribunale ha inoltre statuito che è onere del produttore dei cerchioni replica documentare per quali specifici modelli di auto sono previsti i cerchioni di cui ha inteso realizzare le repliche.
La sentenza è parziale – il giudizio proseguirà per la quantificazione del danno – ed è soggetta ad appello.
Rassegna stampa
LA NOTIZIA – GIOVEDì 17 GENNAIO 2019 – pag. 13
ITALIA OGGI – GIOVEDì 17 GENNAIO 2019 – pag. 34