Il nuovo Regolamento, risultato di anni di confronto tra tecnici e politici e di diversi triloghi delle istituzioni UE, è stato approvato il 28 febbraio scorso dal Parlamento europeo in seduta plenaria e adottato formalmente dal Consiglio europeo il 26 marzo; a seguito della pubblicazione in GUUE del 23 aprile 2024 il regolamento è entrato in vigore a partire dal 13 maggio 2024, ad eccezione di alcune disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Grazie al nuovo regolamento, sono ora riunite in un unico documento le disposizioni normative relative alle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, finora suddivise in tre regolamenti; la riforma è volta a creare un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che dovrebbe “contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell’Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano l’adesione ai regimi di qualità dell’Unione e il loro valore aggiunto“(cfr. considerando 20 del Regolamento).
Di seguito alcune delle novità introdotte dal nuovo Regolamento:
- Rafforzamento del ruolo dei Consorzi di tutela
Il Regolamento consente l’accesso ai gruppi di produttori (i.e. ai consorzi) esclusivamente ai produttori di prodotti designati da una IG e, ove gli Stati membri lo decidano, agli operatori che svolgono attività economiche connesse a una delle fasi della catena di produzione del prodotto IG.
Ai consorzi sono affidati maggiori poteri e responsabilità, tra cui la possibilità di intraprendere azioni volte a garantire la protezione dell’indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e doganali.
Potranno inoltre contribuire allo sviluppo di servizi turistici dell’area geografica di riferimento dell’IG (c.d. Turismo DOP) e concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare o separatamente.
- Protezione delle Indicazioni Geografiche rafforzata e ampliata
Il Regolamento estende la tutela ex-officio delle IG ai nomi di dominio; in particolare, le autorità nazionali competenti potranno adottare misure volte alla rimozione di nomi di dominio accessibili nell’UE che utilizzano illegalmente le IG o disabilitarne l’accesso dal territorio dello Stato membro interessato. Inoltre, i registri di nomi di dominio di primo livello dell’UE dovranno includere le IG tra i diritti che possono essere azionati nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio.
La Commissione potrà inoltre incaricare l’EUIPO di istituire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio.
Con il nuovo regolamento è rafforzata la tutela delle IG come ingredienti; infatti, nel caso di un prodotto trasformato, sarà possibile indicare l’indicazione geografica nel nome, nell’etichetta o nel materiale pubblicitario solo se: a) il prodotto trasformato non contiene altri prodotti comparabili all’ingrediente designato dall’IG; b) l’ingrediente in questione è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato; c) è indicata in etichetta la percentuale dell’ingrediente designato dall’IG. Quando esistono Consorzi riconosciuti, questi dovranno essere informati dell’utilizzo della IG dai trasformatori, che dovranno attendere un avviso di ricevimento in cui i Consorzi potranno includere indicazioni sul corretto utilizzo dell’IG.
Inoltre, il Regolamento prevede una modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – ovvero l’inserimento del nuovo articolo 113 bis – che comporta il divieto di registrazione di menzioni tradizionali dei vini il cui utilizzo comporterebbe una violazione dell’ambito di protezione delle IG (cfr. caso Prošek (menzione tradizionale croata) /Prosecco)
- Semplificazione delle procedure di registrazione delle IG e di modifica del disciplinare
Nel Regolamento viene confermata la competenza esclusiva della Commissione europea per la gestione del sistema delle Indicazioni Geografiche e della fase unionale della procedura di registrazione, assegnando all’EUIPO esclusivamente un supporto tecnico e consultivo relativamente a questioni amministrative. Inoltre, l’EUIPO avrà il compito di mantenere e aggiornare il registro delle IG.
Il Regolamento inoltre riduce a 6 mesi – estendibili di ulteriori 5 mesi qualora la richiesta sia da integrare perché incompleta – i tempi per l’esame della richiesta di registrazione di una IG.
Per quanto riguarda le modifiche dei disciplinari, dovranno essere esaminate dalla Commissione esclusivamente quelle che comportano possibili restrizioni della concorrenza nel mercato unico; tutte le altre modifiche saranno gestite esclusivamente a livello nazionale al fine di evitare un doppio passaggio e, dunque, un inutile rallentamento della procedura di modifica.
- Sostenibilità
Come anticipato supra, il Regolamento prevede la possibilità per i Consorzi, su base volontaria, di elaborare un rapporto di sostenibilità in cui viene indicato ciò che svolgono in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale e di rispetto del benessere animale.
Rispetto alla proposta iniziale, invece, è stata eliminata la delega alla Commissione di definire successivamente gli “impegni di sostenibilità” in quanto, secondo gli operatori del settore, poteva portare all’imposizione di standard eccessivamente onerosi per gli operatori, senza tenere conto delle specificità delle singole filiere.
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