È Possibile Recuperare Un Nome A Dominio?

Internet e impresa, un connubio necessario nella moderna era digitale. Professionisti ed imprese che intendono affacciarsi nel mercato di oggi, lo devono fare, anche e soprattutto, attraverso uno o più siti internet attraverso i quali promuovere i propri prodotti e servizi. Internet non è solo una risorsa foriera di infinite opportunità ma anche, come noto a tutti, fonte di rischi più o meno seri, sia per chi sfrutta la rete per il proprio business sia per l’utente che si avvale di internet per acquistare prodotti o servizi di proprio interesse. Tra questi, il fenomeno c.d. del cybersquatting ovvero l’occupazione abusiva di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi abusivi, interessa in modo particolare chi si occupa di IP.

Una delle difese più efficaci contro tale fenomeno è, come spesso accade, la prevenzione. Chiunque voglia intraprendere una attività economica e identificarla con un marchio è opportuno che proceda ad acquistare uno o più nomi a dominio corrispondenti al proprio segno distintivo, possibilmente nelle estensioni più diffuse (“.com” o “.it” per una attività più incentrata al territorio italiano). In tal modo si limita lo spazio di manovra del cybersquatter e si attenuano in radice i rischi del cybersquatting.

Tuttavia, ciò non è sempre possibile. Si pensi all’ipotesi in cui il nome a dominio risulta già registrato da terzi. Oppure il caso in cui l’imprenditore, ancorché particolarmente avveduto da registrare un nome a dominio corrispondente al marchio, si rende conto che un terzo si è registrato e utilizza un nome a dominio simile ma non identico al proprio marchio.

In tali ipotesi di conflitto tra marchio e nome a dominio, il titolare del marchio ha a disposizione numerosi strumenti per tentare di recuperare il nome a dominio abusivamente registrato ed utilizzato.

Il primo è tentare di acquistare il nome a dominio attraverso delle trattative con chi lo ha registrato. Si tratta di un approccio “bonario” e “non conflittuale” che può essere opportuno perseguire nei casi in cui le opzioni “contenziose” hanno poche chance di successo. La nostra esperienza ci mostra come spesso il tentativo di acquisto è dettato da ragioni di budget in quanto esso rappresenta certamente l’opzione meno costosa. Trattative di questo genere presentano dei margini obiettivi di difficoltà ed è opportuno che vengano condotte da soggetti specializzati sia per aumentarne le possibilità di successo sia per evitare il rischio di subire delle truffe (assai elevato quando si parla di nomi a dominio).

Il secondo è invece un approccio di carattere “contenzioso . Il nostro sistema prevede, in alternativa agli ordinari rimedi giurisdizionali, delle specifiche procedure arbitrali dedicate esclusivamente al recupero dei nomi a dominio. I vantaggi di tali procedure sono sostanzialmente due:

(i) il fattore economico: le procedure di riassegnazione hanno costi molto più contenuti rispetto alle cause;

(ii) il fattore temporale: le procedure di riassegnazione si concludono nell’arco di due mesi mentre nelle cause l’orizzonte temporale è assai più elevato (2-3 anni nei casi migliori).

Lo svantaggio è che i requisiti per ottenere un successo in tali procedure sono molto stringenti e spesso non coincidono con i presupposti con i quali si può ottenere il recupero di un nome a dominio in una causa. In altre parole, è possibile perdere in una procedura di riassegnazione pur essendovi tutti i presupposti giuridici per ottenere il recupero in via giudiziale. Ciò accade perché le normative su cui si basano i due rimedi sono diverse.

Le procedure di riassegnazione sono regolate da un sistema uniforme di regole che muta a seconda dell’estensione del nome a dominio che si intende recuperare. Pertanto le dispute aventi ad oggetto i domini generici (c.d. gTLD e new gTLD) sono disciplinate in modo diverso rispetto ai domini “.eu” i quali sono regolamentati in modo ancora diverso rispetto ai domini “.it”. Queste controversie sono gestite da organismi arbitrali (tra gli altri, WIPO, CAC, ADR Forum; per i “.it”, Camera Arbitrale di Milano, MFSD) e decise da Arbitri esperti in tale settore.

In estrema sintesi, per avviare con successo una procedura di riassegnazione è necessario che:

(i) il nome a dominio sia identico o simile ad un marchio o altro segno distintivo legittimamente detenuto dal Ricorrente;

(ii) il titolare non vanti alcun titolo o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio;

(iii) il titolare abbia registrato e utilizzi il nome a dominio in malafede.

Vista la particolarità delle normative in questione e la loro continua evoluzione è opportuno che il titolare del marchio si rivolga ad esperti del settore prima di avviare una eventuale procedura di riassegnazione.

In alternativa alle procedure di riassegnazione, come anticipato, è possibile avviare contro il cybersquatter un contenzioso ordinario. Ed infatti l’uso nell’attività economica di un nome a dominio può costituire una contraffazione di un marchio ed un atto di concorrenza sleale, ricorrendone ovviamente tutti i presupposti. La via giudiziale può costituire, quando non ricorrono i presupposti per la riassegnazione, l’unico rimedio esperibile. Peraltro, il ricorso alla magistratura ordinaria si rende necessario quando, oltre alla disponibilità del nome a dominio contestato, si intende ottenere il risarcimento del danno.

In definitiva, dunque, le strade per recuperare un nome a dominio sono molteplici. Ognuna di queste opzioni presenta le proprie peculiarità e caratteristiche e scegliere quale sia l’opzione migliore è compito di un professionista esperto del settore.

 

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